25 Giugno 2013

Decreto legge 69/2013 – ‘Decreto del fare’

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 21 giugno il Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 che contiene disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia e per la semplificazione di taluni adempimenti amministrativi delle imprese.

Segnaliamo in particolare le disposizioni relative a:

Documento unico sulla regolarità contributiva (DURC): l’art. 31, che, modificando il D.Lgs. 163/2006, semplifica gli obblighi di datori di lavoro in materia di documentazione sulla regolarità contributiva negli appalti pubblici e stabilisce come il DURC rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validita’ di centottanta giorni dalla data di emissione. Inoltre, è onere dell’Ente appaltante l’acquisizione d’ufficio del DURC per:

a) la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa alla mancata commissione di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;

b) per l’aggiudicazione del contratto;

c) per la stipula del contratto;

d) per il pagamento degli stati d’avanzamento lavori e/o delle prestazioni relative a servizi e forniture;

e) per il rilascio dei certificati di collaudo, di regolare esecuzione, e di verifica di conformita’, nonchè per l’attestazione di regolare esecuzione ed il pagamento del saldo finale.

Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI): l’art. 32, che, modificando il D.Lgs. 81/2008, stabilisce la non necessità del documento di valutazione dei rischi in caso di appalti per attività a basso rischio infortunistico. Il documento però dovrà essere sostituito dall’identificazione di un incaricato dell’appaltatore (il cui nominativo deve essere indicato nel contratto di appalto o di opera), in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, nonche’ di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere alla cooperazione e coordinamento con l’appaltante in materia di sicurezza del lavoro.

Inoltre, l’obbligo del DUVRI non si applica in caso di appalti(esclusi quelli che comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari) per lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai dieci uomini-giorno (per ‘uomini-giorno’ si intende l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori).

Il testo del Decreto legge è consultabile su:

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013;69

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