26 Luglio 2016

Deposito di contratti collettivi su premi di risultato/produttività – Istruzioni operative

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce con la nota direttoriale n. 4274 del 22 luglio 2016 le indicazioni operative specificamente connesse alla compilazione del modello per il deposito di contratti collettivi su premi di risultato/produttività e all’attività di monitoraggio e verifica di competenza degli uffici centrali e territoriali del Ministero stesso.

Il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali, unitamente alla relativa dichiarazione, andrà effettuato utilizzando la modalità telematica messa a disposizione nella sezione “Servizi” del sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’indirizzo: www.lavoro.gov.it. (vedi nostre news dell’11 luglio, 13 giugno e 17 maggio 2016).

In caso di contratti territoriali che, alla data di pubblicazione del Decreto 25 marzo 2016, risultino già depositati presso la Direzione territoriale del lavoro competente (ad esempio a cura di una delle Parti sociali firmatarie); Il datore di lavoro non sarà tenuto a depositare nuovamente il contratto territoriale applicato.

Egli dovrà indicare nel modulo della procedura telematica unicamente i riferimenti dell’avvenuto deposito (data e DTL presso la quale è avvenuto il deposito).

In questo caso il datore di lavoro, all’atto della compilazione del modulo, dovrà evidenziare nella sezione 2 la tipologia di contratto “Territoriale”.

L’attività di deposito del contratto può essere effettuata direttamente dal datore di lavoro ovvero da tutti gli altri soggetti che, ai sensi degli articoli 1 e 2 legge n. 12/1979, risultano abilitati a compiere per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l’amministrazione del personale dipendente.

Esemplificando: consulenti del lavoro, avvocati, commercialisti.

Inoltre a partire dall’8 luglio 2016 la procedura consente altresì di depositare i contratti, siano essi aziendali o territoriali, rimandando ad un momento successivo la compilazione del modello di dichiarazione di conformità.

In questo caso andranno compilate esclusivamente le sezioni 1, 2 e 8. In questa fase di avvio di tale funzionalità è comunque possibile depositare i contratti territoriali inoltrandoli a mezzo PEC alla Direzione del lavoro territorialmente competente.

Infine il Ministero ribadisce che solo attraverso la compilazione telematica del modello e l’upload del contratto, il modello sarà messo a disposizione automaticamente alla Direzione del lavoro territorialmente competente; Il datore di lavoro potrà dichiarare la conformità del contratto alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 182-189, della legge n. 208/2015 e al decreto interministeriale 25 marzo 2016.

Per ogni chiarimento concernente l’accesso alle informazioni è possibile inviare un’e-mail alla casella istituzionale: [email protected], indicando i propri riferimenti per poter essere eventualmente contattati.

Nota Bene

Per mero errore materiale, nella Nota direttoriale 4274/2016 la frase “In questo caso andranno compilate esclusivamente le sezioni 1, 2 e 8“, contenuta nel 2° paragrafo di pagina 2, è da intendersi “In questo caso andranno compilate esclusivamente le sezioni 1, 2 e 9“. (http://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/errata-corrige-nota-direttoriale-22-luglio-2016-prot-n-33-4274.aspx/)

Per consultare la nota direttoriale, clicca qui

Per scaricare il modello, clicca qui:

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