07 Maggio 2013

Detassazione premi produttività 2013

L’Agenzia delle Entrate, con circolare del 30.4.2013 n. 11, ha fornito istruzioni operative a seguito dell’emanazione del DPCM 22 gennaio 2013 (vedi nostra news del 4 aprile 2013) sugli aspetti fiscali e applicativi dell’agevolazione (rinnovata anche per il 2013) sul corrispettivo economico versato dal datore di lavoro per l’incremento della produttività.

La detassazione dei premi e delle voci salariali assimilate, resa disponibile per la prima volta dal Dl n. 93/2008, prevede anche quest’anno l’applicazione di un’imposta sostitutiva IRPEF e delle relative addizionali regionale e comunale con aliquota al 10%.

Requisiti: per il 2013, l’importo massimo agevolabile è fissato a 2.500 euro e, per accedere a questa agevolazione,è necessario non aver dichiarato nel 2012 un reddito superiore di 40mila euro (rientrano nel computo dei 40mila euro ‘ calcolati al lordo delle somme assoggettate alla stessa imposta sostitutiva ‘ anche le pensioni, gli assegni equiparati, le somme corrisposte dai datori di lavoro entro il 12 gennaio 2013 e gli eventuali importi per attività lavorativa svolta all’estero, pure nel caso in cui gli stessi non abbiano avuto rilevanza fiscale in Italia).

Adempimenti operativi:

a) gli accordi vanno depositati alla Direzione territoriale del Lavoro entro il 13 maggio 2013;

b) l’imposta sostitutiva del 10% si può applicare anche alle erogazioni previste da accordi precedenti se questi ultimi sono conformi ai principi fissati dal DPCM: in tal caso la detassazione può retroagire al 1° gennaio 2013, legittimando le somme agevolate corrisposte ai lavoratori prima dell’entrata in vigore del DPCM 22 gennaio 2013. Se il datore di lavoro non ha applicato la tassazione agevolata (perché ne attendeva la pubblicazione), può, con l’elaborazione delle prime buste paga successive alla circolare n. 11/2013, assoggettare le somme al 10% recuperando, attraverso la compensazione, le maggiori ritenute versate. Se vi è stata, nel frattempo, una cessazione del rapporto di lavoro, non essendo possibile riconoscere la fiscalità agevolata, il datore si limiterà ad immettere le registrazioni sul Cud, seguendo le istruzioni, in modo tale che il lavoratore potrà recuperare in via autonoma la tassazione piè favorevole;

c) l’erronea applicazione della tassazione agevolata applicata su erogazioni prive dei requisiti richiesti dal DPCM comporta l’obbligo per il datore di versare la differenza tra quanto già versato e quanto dovutoa titolo di IRPEF, con l’applicazione delle sanzioni e degli interessi;

d) la tassazione sostitutiva sarà applicata automaticamente dal sostituto d’imposta, se egli stesso ha rilasciato il CUD 2013 per un rapporto di lavoro durato per l’intero 2012. Negli altri casi sarà il lavoratore a dover comunicare in forma scritta il reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2012 per consentire il corretto calcolo della tassazione e la verifica dell’importo massimo al datore di lavoro. Il lavoratore dovrà inoltre comunicare al sostituto d’imposta se vuole rinunciare al regime sostitutivo, ad esempio perché risulta piè conveniente la tassazione ordinaria per la presenza di oneri deducibili o detraibili non validi in caso di imposizione sostitutiva.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate è consultabile su:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari

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