Ad integrazione di quanto già comunicato con nostre news del 7 maggio, 4 aprile e 21 gennaio 2013, ricordiamo che, in base all’art. 2 del D.P.C.M. 22 gennaio 2013, per retribuzione di produttività si intendono le voci retributive erogate, in esecuzione di contratti, con espresso riferimento ad indicatori quantitativi di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione, indicatori che la Circolare del Ministero del Lavoro n. 15/2013 ritiene possano essere considerati alternativamente, affermando che ‘è sufficiente la previsione della correlazione ad uno solo di essi da parte della contrattazione collettiva per l’applicabilità della agevolazione. In ogni caso deve trattarsi di importi collegati ad indicatori quantitativi e che possono essere anche incerti nella loro corresponsione o nel loro ammontare‘.
Sempre in base alla citata circolare del Ministero del lavoro ed a titolo puramente esemplificativo, gli indicatori possono essere collegati:
– all’andamento del fatturato;
– ad una maggior soddisfazione della clientela rilevabile dal numero dei clienti cui si dà riscontro;
– a minori costi di produzione a seguito dell’utilizzo di nuove tecnologie;
– alle attività lavorative in periodi di riposo di origine pattizia (ad es. ROL);
– a prestazioni lavorative aggiuntive rispetto a quanto previsto dal contratto nazionale di categoria;
– a premi di rendimento o produttività (quali ad es. quelli che già fruiscono dello sgravio contributivo ai sensi dell’art. 1, comma 67, della L. n. 247/2007) ovvero a quote retributive ed eventuali maggiorazioni corrisposte in funzione di particolari sistemi orari adottati dall’azienda (ad esempio orario a ciclo continuo, sistemi di ‘banca delle ore’, indennità di reperibilità, di turno o di presenza, clausole flessibili o elastiche);
Inoltre, qualora, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della produttività, gli accordi collettivi territoriali o aziendali prevedano:
– modifiche organizzative sugli orari di lavoro che possano essere considerate quali fattori di incremento di produttività (ad esempio, modifiche alla distribuzione degli orari di lavoro esistenti in azienda; modifiche orientate all’estensione delle giornate lavorative in domeniche o giorni festivi; modifiche per orari a scorrimento su giornate non lavorative e/o alla gestione delle modalità attuative dei regimi di flessibilità previsti dai CCNL di categoria e/o ad analoghi interventi tesi al miglioramento dell’utilizzo degli impianti e dell’organizzazione del lavoro);
tali modifiche potranno comportare l’applicazione della agevolazione sulle corrispondenti quote orarie ed eventuali maggiorazioni, agevolazione cumulabile con quella riconosciuta sui premi di produttività.
A proposito di retribuzione di produttività, il D.P.C.M. 22 gennaio 2013 introduce una ulteriore definizione, intendendo per essa le voci retributive erogate in esecuzione di contratti che prevedano l’attivazione di almeno una misura in almeno 3 delle aree di intervento di seguito elencate:
– ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione con modelli flessibili, anche in rapporto agli investimenti, all’innovazione tecnologica e alla fluttuazione dei mercati finalizzati ad un piè efficiente utilizzo delle strutture produttive idoneo a raggiungere gli obiettivi di produttività convenuti mediante una programmazione mensile della quantità e della collocazione oraria della prestazione;
– introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie mediante una programmazione aziendale anche non continuativa delle giornate di ferie eccedenti le due settimane;
– adozione di misure volte a rendere compatibile l’impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, nel rispetto dell’art.4 della L. n. 300/1970, per facilitare l’attivazione di strumenti informatici, indispensabili per lo svolgimento delle attività lavorative;
– attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze, anche funzionali a processi di innovazione tecnologica, nel rispetto dell’art. 13 della L. n. 300/1970.
In sostanza, in questa seconda ipotesi, il Decreto prevede l’applicabilità della agevolazione qualora si dia esecuzione a contratti collettivi che prevedano congiuntamente l’introduzione di almeno una misura in almeno 3 delle 4 aree di intervento sopra elencate.
Va evidenziato che la circolare del Ministero del lavoro afferma anche che: ‘la rispondenza delle voci retributive introdotte alle finalità volute dal Legislatore rappresenta un elemento di esclusiva valutazione da parte della contrattazione collettiva, cosicché l’agevolazione non può ritenersi condizionata ai risultati effettivamente conseguiti.’