16 Luglio 2012

Dimissioni – necessità di convalida

L’art. 4, comma 17 della L. 92/2012 (c.d. Riforma del mercato del lavoro Monti-Fornero), prevede che ‘l’efficacia delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto è sospensivamente condizionata alla convalida effettuata presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l’Impiego territorialmente competenti, ovvero presso le sedi individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piè rappresentative a livello nazionale‘.

In alternativa alla convalida, si prevede la possibilità di rendere efficaci le dimissioni o la risoluzione consensuale facendo sottoscrivere al lavoratore la ricevuta della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro inviata al Centro per l’Impiego.

Fintanto che le dimissioni o la risoluzione consensuale non sono convalidate ovvero non si è stata sottoscritta dal lavoratore la predetta ricevuta di comunicazione al Centro per l’Impiego, le dimissioni o la risoluzione consensuale possono essere revocate.

Per evitare il permanere di una situazione di incertezza, appena ricevute le dimissioni, il datore di lavoro (se non ha la possibilità di far firmare immediatamente la ricevuta della comunicazione al Centro per l’impiego) deve invitare per iscritto il lavoratore ad effettuare la convalida ovvero a sottoscrivere la predetta ricevuta di comunicazione al Centro per l’Impiego. Da quando il lavoratore riceve questo invito, il diritto di revoca può esercitarsi solamente entro i 7 giorni successivi, trascorsi i quali le dimissioni o la risoluzione si considerano irrevocabili.

Si segnala che il datore di lavoro deve invitare il lavoratore alla convalida (o alla sottoscrizione della ricevuta della comunicazione al Centro per l’Impiego) entro 30 giorni dalla data delle dimissioni o della risoluzione.

Si suggerisce, quindi, laddove non si possa far firmare al lavoratore contestualmente alla ricezione delle dimissioni la ricevuta della comunicazione di cessazione al Centro per l’Impiego, di consegnare e far sottoscrivere per ricevuta dal lavoratore una comunicazione come quella sotto riportata,contestualmente alla ricezione delle dimissioni consegnate a mani dal lavoratore.

Se ciò non fosse possibile si dovrà spedire una raccomandata a.r. (contenente lo stesso testo) al domicilio del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato dal lavoratore al datore di lavoro.

Testo della comunicazione:

Lì, ..(luogo e data)

Egr. Sig. / Gent.le Sig.ra

Via …..

Città ……

Raccomandata A.R.*

(* in caso di impossibilità di consegna amani e ricezione di copia per ricevuta)

Oggetto: invito a convalidare le dimissioni ai sensi dell’art. 4, comma 17 L. 92/2012

In conseguenza della Sua lettera di dimissioni consegnataci / pervenutaci in data …, Le facciamo presente che, ai sensi dell’art. 4, comma 17 L. 92/2012, è necessaria la convalida delle Sue dimissioni presso la Direzione Territoriale del Lavoro ovvero presso il Centro per l’Impiego competenti.

La invitiamo pertanto ad effettuare la convalida delle dimissioni presso una di tali sedi, facendocene poi pervenire copia.

Con i migliori saluti.

Nome Società

Per ricevuta

(Il Lavoratore) ____________________

error: Content is protected !!