02 Settembre 2025
Disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali – Modifiche normative | ADLABOR
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha emanato il Decreto dell’11 luglio 2025 (pubblicato il 28 agosto 2025 nella sezione “Pubblicità legale” del proprio sito), in applicazione di quanto previsto dall’articolo 8, della legge 13 dicembre 2024, n. 203, e riguardante la modifica alla disciplina in materia di fondi di solidarietà bilaterali.
Segnaliamo in particolare:
- per ciascun fondo di solidarietà bilaterale, costituito successivamente al 1° maggio 2023, il decreto istitutivo del fondo determina l’ammontare della quota parte di risorse accumulate dalle imprese del settore interessato che deve essere trasferita dal fondo di integrazione salariale al bilancio del nuovo fondo di solidarietà;
- ai fini della determinazione della quota parte di risorse accumulate dalle imprese del settore interessato che deve essere trasferita dal fondo di integrazione salariale al bilancio del nuovo fondo di solidarietà, nel corso della fase di istruttoria propedeutica all’adozione del decreto istitutivo del nuovo fondo di solidarietà bilaterale, presso la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’INPS, su richiesta della medesima DG, provvede alla certificazione della suddetta quota parte di risorse;
- ai fini di una corretta certificazione, l’accordo o il contratto collettivo sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e depositato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali deve prevedere l’esatta indicazione dell’ambito di applicazione del fondo, con riferimento al settore di attività, alla natura giuridica e alla classe di ampiezza dei datori di lavoro;
- per i fondi costituiti successivamente al 1° maggio 2023, per i quali è già stato emanato il decreto istitutivo, la certificazione dell’INPS ha come riferimento il limite temporale dell’entrata in vigore dei fondi medesimi o della data di diversa decorrenza delle disposizioni del fondo, eventualmente indicata nel decreto istitutivo medesimo. Per i suddetti fondi la quota parte di risorse accumulate dalle imprese del settore che deve essere trasferita dal fondo di integrazione salariale sarà indicata nell’ambito di appositi decreti integrativi, previa certificazione dell’INPS;
- le risorse certificate dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e indicate nel decreto interministeriale istitutivo del nuovo fondo di solidarietà bilaterale sono imputate al bilancio del nuovo fondo di solidarietà con l’entrata in vigore del decreto interministeriale istitutivo dello stesso;
- i datori di lavoro del settore del nuovo fondo hanno comunque l’obbligo di corrispondere al Fondo di integrazione salariale la quota di contribuzione addizionale necessaria al finanziamento delle prestazioni già deliberate dal medesimo.
Il testo del decreto è consultabile su: https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normativa/decreto-interministeriale-11072025