26 Gennaio 2016

Distacco nell’ambito dei gruppi di imprese.

Il Ministero del Lavoro, rispondendo all’interpello n. 1/2016 del 20 gennaio 2016, ha precisato che, nel caso in cui il distacco dei lavoratori avvenga nell’ambito di un gruppo di imprese, l’interesse della Società distaccante coincide nel comune interesse perseguito dal gruppo.

Il Ministero del Lavoro, analogamente a quanto espressamente previsto dal Legislatore nell’ambito del contratto di rete, con riferimento al quale l’articolo 30 del D.Lgs. n. 276/2003 dispone che nell’ambito di imprese che abbiano sottoscritto un contratto di rete ai sensi del D.L. n. 5/2009 (convertito dalla Legge n. 33/2009), l’interesse del distaccante insorge automaticamente in forza dell’operare della rete.

Il Ministero giunge a tale conclusione considerando che la rete si propone, in attuazione di un programma comune condiviso tra le imprese aderenti, di realizzare obiettivi comuni; Pertanto, ai fini della sussistenza dell’interesse al distacco tra imprese aderenti alla rete, risulta sufficiente verificare l’esistenza di un contratto di rete tra il distaccante ed il distaccatario.

Anche la Giurisprudenza della Corte di Cassazione ha confermato che “qualora il distacco del dipendente avvenga nell’ambito di un gruppo di imprese che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa (ai sensi del comma 4-ter dell’articolo 3 del D.L. 5/2009).

L’interesse della parte distaccante sorge automaticamente, e si presume iuris et de iure, in forza dell’operare della rete, che è un contratto con cui piè imprenditori, perseguendo scopi comuni in termini di innovazione e di competitività, stabiliscono rapporti di collaborazione nell’esercizio dell’impresa.” (Cass. Civ., Sez. Lav., 22 gennaio 2015, n. 1168).

Il Ministero ha poi rilevato che, anche nel gruppo di imprese, viene condiviso un medesimo disegno strategico finalizzato al raggiungimento di un unitario risultato economico.

Pertanto, in ragione di tali considerazioni, il Ministero afferma che, analogamente a quanto previsto nell’ambito del contratto di rete, anche in caso di ricorso all’istituto del distacco tra società appartenenti al medesimo gruppo di imprese, l’interesse del distaccante può coincidere con l’interesse comune perseguito dal gruppo.

Per consultare la risposta ad interpello n. 1/2016 del Ministero del Lavoro clicca qui: http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/interpello/Documents/1-2016.pdf

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