19 Febbraio 2013

DURC: cause non ostative al rilascio

Il DURC, documento di regolarità contributiva, attesta che il datore di lavoro sia in regola con gli adempimenti previdenziali e viene richiesto per la partecipazione ad appalti, lavori nel settore edileo forniture per enti pubblici.

Può però accadere che un ente abbia riscontrato una presunta irregolarità contributiva ed in tal caso non sarebbe emettibile il DURC.

Nel caso in cui, però, l’azienda abbia impugnato l’addebito, l’ente è obbligato a rilasciare il DURC alle condizioni e tempistiche sotto indicate:

a) crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella amministrativa a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario: il DURC deve essere rilasciato ai sensi dell’art. 8 del Decreto ministeriale 24 ottobre 2007;

b) crediti non ancora iscritti a ruolo:

– in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità può essere dichiarata sino alla decisione (espressa o tacita, per silenzio-rifiuto) che respinge il ricorso;

– in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità è dichiarata sino al passaggio in giudicato dell’eventuale sentenza di condanna, salvo l’ipotesi in cui l’Autorità giudiziaria abbia adottato un provvedimento esecutivo.

In tal senso si era anche espresso il Ministero del lavoro con risposta ad interpello del 31 luglio 2009 n. 64 .

Si è verificata però una diversa posizione da parte dell’Inail e dell’Inps nel caso di contenzioso amministrativo, per cui il diritto del datore di lavoro ad ottenere il DURC vede le seguenti distinte posizioni:

– per l’Inail tale diritto sussiste soltanto entro i limiti temporali fissati in 180 o 120 giorni (a seconda del tipo di ricorso) dall’art. 5 del DPR 314/2001, decorsi i quali il ricorso si intende respinto (nota Inail del 17 settembre 2009 n. 8523);

– per l’Inps, invece,l’obbligo di attestare la regolarità contributiva sussiste fino all’adozione del provvedimento formale di decisione da parte dell’Organo competente a decidere del ricorso (circolare Inps del 5 giugno 1993 n. 125)

Il Ministero del lavoro non ha fatto altro che prendere atto di queste due diverse posizionicon nota 18 giugno 2010.

I documenti citati sono consultabili su:

– La risposta ad interpello del Ministero del lavoro 64/2009:

http://www.dplmodena.it/durc/documenti/Parere%2009-64.pdf

– La nota Inail 8523/2009 su: http://www.dplmodena.it/durc/documenti/09-8523.doc

– La circolare Inps 125/1993:

http://www.inps.it/Circolari/circolare%20numero%20125%20del%205-6-1993.htm

– La nota del Ministero del lavoro 18 giugno 2010: http://www.dplmodena.it/DURC%20-%20INTERPELLO%20N.64%202009%20DEL%2031%20LUGLIO%202009%20-%20CHIAARIMENTI%20OPERATIVI..pdf

error: Content is protected !!