16 Aprile 2020 
  
        
            Emergenza Coronavirus/COVID-19 – Congedo straordinario – modalità di fruizione            
        
        
        L’INPS, con messaggio n. 1621 del 15 aprile 2020, rammentando che:
- i lavoratori dipendenti  che  non  abbiano  fruito  del  congedo  parentale  o  di  prolungamento del  congedo  parentale  nel  periodo  ricompreso  dal  5  marzo  fino  alla  fine  della  sospensione  dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, ma che  si  siano  comunque  astenuti  dall’attività  lavorativa  (dietro  richiesta  di  permesso  o  ferie), possono  presentare  domanda  di  congedo  COVID-19  riferita  a  periodi  pregressi  a  partire  dalla citata data del 5 marzo e per un periodo non superiore a 15 giorni;
 
- durante il  detto  periodo  di  sospensione dei servizi,  il  congedo  COVID-19  può  essere  richiesto anche  in  modalità  frazionata  a  giorni,  con  le  stesse  modalità  del  congedo  parentale, alternandolo  con  attività  lavorativa  ovvero  con  altre  tipologie  di  permesso  o  congedo  (ad esempio,  ferie,  congedo  parentale,  prolungamento  del  congedo  parentale,  giorni  di  permesso ai sensi della legge n. 104/1992, etc.);
 
fornisce ulteriori chiarimenti:
Sulle modalità di fruizione dei congedi COVID-19 istituiti per la cura dei figli durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, congedi che, ricordiamo:
- possono essere fruiti da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni;
 
- nel limite complessivo (sia individuale che di coppia) di 15 giorni per nucleo familiare (e non per ogni figlio);
 
- sono subordinati alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, disoccupato o non lavoratore;
 
- in presenza di domande  presentate  da  genitori  appartenenti  allo  stesso  nucleo  familiare  per  i  medesimi giorni,  si  procederà  ad  accogliere  quella  presentata  cronologicamente  prima;
 
Sulla incompatibilità dei congedi con la fruizione di altri tipi di permesso o congedo da parte dell’altro genitore appartenente allo stesso nucleo familiare, precisando che la fruizione è incompatibile:
- con la richiesta del bonus alternativo per i servizi di baby-sitting;
 
- con la  contemporanea  (negli  stessi  giorni)  fruizione  del congedo  parentale  per  lo  stesso  figlio  da  parte  dell’altro  genitore  appartenente  al  nucleo familiare.  Resta  fermo  che  nei  giorni  in  cui  non  si  fruisce  del  congedo  COVID-19,  è  possibile fruire di giorni di congedo parentale;
 
- con la  contemporanea  negli  stessi giorni  fruizione  da  parte  dell’altro  genitore  appartenente  al  nucleo  di  riposi  per  allattamento  fruiti  per  lo  stesso figlio;
 
- con la contemporanea percezione da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare di strumenti a sostegno del reddito quali, ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in deroga, Assegno ordinario, NASpI e DIS-COLL.
 
Sulla compatibilità dei congedi, precisando che il congedo COVID-19 è compatibile con:
- in caso di malattia di uno dei genitori appartenente allo stesso nucleo familiare, l’altro genitore può fruire  del congedo oppure  del  congedo  parentale,  in  quanto  la  presenza  di  un evento morboso potrebbe presupporre un’incapacità di prendersi cura del figlio;
 
- qualora ci  siano  più  figli  nel  nucleo  familiare oltre  al  figlio  per  cui  si  fruisce  del  congedo  di  maternità/paternità,  la  fruizione  del  congedo da parte dell’altro genitore è compatibile per la cura degli altri figli;
 
- con la  prestazione  di  lavoro  in  modalità smart-working  dell’altro  genitore,  in  quanto  il  genitore  che  svolge  l’attività  lavorativa  da  casa non può comunque occuparsi della cura dei figli;
 
- la fruizione  del  congedo è  compatibile  con  la  contemporanea  fruizione di ferie, aspettative e permessi non retribuiti dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare
 
- con la  sospensione  obbligatoria  dell’attività da  lavoro  autonomo  disposta  durante  il  periodo  di  emergenza  per  COVID-19,  trattandosi  di una ipotesi di sospensione dell’attività lavorativa e non di una cessazione dell’attività.
 
Per consultare il messaggio clicca qui: https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201621%20del%2015-04-2020.pdf