23 Marzo 2020

Emergenza Coronavirus/COVID-19: Ulteriori restrizioni – D.P.C.M. 22 marzo 2020 | Adlabor

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio  dei Ministri 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.”

Il provvedimento, valido su tutto il territorio nazionale, comprese le Regioni a Statuto speciale e le Provincie autonome di Trento e Bolzano dispone che, dal 23 marzo fino a tutto il 3 aprile 2020:

  1. le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, sia nei mercati di vendita di soli generi alimentari;
  2. le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
  3. i servizi di pubblica utilità e i servizi essenziali;
  4. le attività di  produzione,  trasporto, commercializzazione e consegna di  farmaci,  tecnologia  sanitaria  e dispositivi  medico-chirurgici  nonchè  di   prodotti   agricoli   e alimentari;
  5. ogni attività  comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;
  6. le mense e del catering continuativo, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie (sia per l’attività di confezionamento che di trasporto), gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da  consumarsi  al  di  fuori  dei  locali; restano aperti quelli siti negli  ospedali  e  negli  aeroporti,  con obbligo di  assicurare  in  ogni  caso  il  rispetto  della  distanza interpersonale di almeno un metro;
  7. nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonchè le attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
  8. le attività professionali;
  9. le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza;
  10. le pubbliche amministrazioni con svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente;
  11. le attività produttive che possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
  12. le attività  che   sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività indicate nell’allegato,  previa  comunicazione  al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese  e  le  amministrazioni beneficiarie  dei  prodotti  e  servizi  attinenti   alle   attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga  che  non  sussistano  le  condizioni  sopra indicate;
  13. i servizi che riguardano l’istruzione erogati a distanza o in modalità da remoto;
  14. le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della  provincia  ove  è ubicata l’attività produttiva,  dalla  cui  interruzione  derivi  un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti.  Il Prefetto può sospendere le predette attività  qualora  ritenga  che non sussistano le condizioni  di  cui  al  periodo    Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base  della  dichiarazione  resa.  In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività  dei  predetti impianti finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale;
  15. le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonchè le altre attività di rilevanza strategica  per l’economia  nazionale,  previa  autorizzazione  del  Prefetto   della provincia ove sono ubicate le attività produttive.

Le imprese le  cui  attività  non  sono  sospese debbono rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione  delle  misure per il  contrasto  e  il  contenimento  della  diffusione  del  virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo  2020  fra il Governo e le parti sociali.

Le imprese  le  cui  attività  sono  sospese  per  effetto  del decreto in oggetto completano le attività necessarie alla  sospensione entro il 25  marzo  2020,  compresa  la  spedizione  della  merce  in giacenza.

  1. l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
  2. attività ludiche  o  ricreative all’aperto tranne le attività motorie svolte individualmente in prossimità della propria abitazione e comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
  3. ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale,  comprese le seconde case utilizzate per vacanza, nei giorni festivi e prefestivi, nonchè in quegli  altri  che immediatamente precedono o  seguono  tali  giorni
  4. trasferimenti o spostamenti di tutte le persone fisiche con mezzi di trasporto pubblici o privati, in  un  comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si  trovano,  salvo  che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta  urgenza  ovvero  per motivi di salute;

Resta ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e  altri  istituti  e  luoghi  della cultura,  nonché dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto.

Per consultare il decreto e l’allegato con l’elenco delle imprese e dei settori che possono continuare l’attività, clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/d-p-c-m-del-22-marzo-2020-coronavirus-ulteriori-restrizioni-alle-attivita-economiche-su-tutto-il-territorio-nazionale/

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