31 Luglio 2020

Emergenza – proroga misure urgenti – D.l. 30 luglio 2020 n. 83 | Adlabor

Alcune delle numerose disposizioni emanate nel periodo emergenziale sono state prorogate al 15 ottobre 2020 dal decreto legge 83/2020. Specifiche sullo smart working:

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Art. 90 d.l. 34/2020 conv. L. 77/2020

1.Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 83 del presente decreto, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.
2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.
3. Per l’intero periodo di cui al comma 1, i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i datori di lavoro pubblici, limitatamente al periodo di tempo di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).

Art. 39 d.l. 18/2020 conv. L. 27/2020

1.Fino alla data del 30  aprile  2020,  i  lavoratori  dipendenti disabili nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che abbiano nel  proprio  nucleo  familiare una persona con disabilita’ nelle condizioni di cui  all’articolo  3, comma 3, della legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  hanno  diritto  a svolgere la prestazione di lavoro in modalita’ agile ai  sensi  dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81,  a  condizione che tale modalita’  sia  compatibile  con  le  caratteristiche  della prestazione.
2. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e  comprovate patologie  con  ridotta  capacita’  lavorativa  e’  riconosciuta   la priorita’  nell’accoglimento  delle  istanze  di  svolgimento   delle prestazioni lavorative in modalita’ agile ai sensi degli articoli  da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

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