29 Gennaio 2016

Esclusa la presunzione di subordinazione ex art. 2 D.lgs. n. 81/2015 anche per i rapporti di collaborazione dei produttori e degli intermediari assicurativi

Il Ministero del Lavoro, rispondendo all’interpello n. 5/2016, ha precisato che la presunzione di subordinazione che, a partire dal 1° gennaio 2016, riguarda i rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro:

– esclusivamente personali,

-continuative,

– con modalità di esecuzione organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro,

non si applica ai rapporti di collaborazione dei produttori e intermediari assicurativi con le imprese di assicurazione, (purché tali rapporti siano svolti nel rispetto delle disposizioni speciali di cui al D.lgs. n. 209/2005 [cd. Codice delle Assicurazioni private] e delle clausole previste dalla contrattazione collettiva di settore), in quanto le attività delle categorie menzionate, non presentano il carattere di etero-organizzazione richiesto dalla norma per ritenere integrata la presunzione legale di subordinazione.

Il Ministero del Lavoro ha elaborato tale interpretazione partendo dal presupposto che l’attività svolta dall’intermediario assicurativo, in base all’art. 106 del D.lgs. n. 209/2005, “consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall’incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati“, assumendo quindi i caratteri di un’attività prevalentemente di natura commerciale, non a caso soggetta ad una specifica disciplina che prevede, peraltro, la non applicazione del regime previdenziale della Gestione separata.

Ed anche per quanto riguarda i produttori assicurativi, il Ministero non ritiene la loro attività etero-organizzata, dato che in forza dell’art. 109 del D.lgs. n. 209/2005, i “produttori diretti” esercitano l’intermediazione assicurativa per conto e sotto la piena responsabilità di un’impresa di assicurazione ed “operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l’impresa medesima“.

Per consultare la risposta ad interpello n. 5/2016 del Ministero del Lavoro clicca qui: http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/interpello/Documents/5-2016.pdf

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