29 Gennaio 2016

Esclusa la presunzione di subordinazione ex art. 2 D.lgs. n. 81/2015 anche per le collaborazioni rese a favore del CONI, Federazioni Sportive Nazionali, discipline associate ed Enti di promozione sportiva

Il Ministero del Lavoro, rispondendo all’interpello n. 6/2016, ha precisato che la presunzione di subordinazione che, a partire dal 1° gennaio 2016, riguarda i rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro:

– esclusivamente personali,

-continuative,

– con modalità di esecuzione organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Oltre, a non applicarsi alle collaborazioni rese a fini istituzionali a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, inoltre alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, come espressamente previsto dall’art. 2 comma 2 del D.lgs. n. 81/2015 infine non è applicabile nemmeno alle collaborazioni sportive rese a favore del CONI, delle Federazioni Sportive nazionali, delle discipline associate e degli Enti di promozione sportiva.

Per consultare la risposta ad interpello n. 6/2016 del Ministero del Lavoro clicca qui: http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/interpello/Documents/6-2016.pdf

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