16 Novembre 2020

Esonero contributivo per le aziende che non richiedono la cassa integrazione – Messaggio INPS n. 4254 del 13.11.2020 | Adlabor

L’INPS con messaggio n. 4254 del 13.11.2020 ha fornito, alle aziende che non richiedono ulteriori trattamenti di integrazione salariale, alcune indicazioni operative  per usufruire entro il 31 dicembre 2020 dell’esonero contributivo di 4 mesi che era stato  introdotto dall’art. 3 del  D.L. n. 104/2020, poi convertito nella legge n. 126/ 2020 del 13 ottobre 2020.

In primo luogo occorre rilevare che l’INPS, nel messaggio 4254, evidenzia  che coloro che si  avvalgono  dell’esonero contributivo non possono poi richiedere altre settimane di cassa integrazione Covid, salvo che per diversa unità produttiva.

L’INPS, dopo avere preliminarmente ribadito che tale misura è stata autorizzata dalla Commissione europea, ha precisato che  i datori di lavoro che vogliano usufruire dell’esonero contributivo devono inviare a INPS un’istanza di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q” che assume il nuovo significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020”.

Detta comunicazione per l’esonero contributivo va inoltrata tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi – Sgravio Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104”.

Nell’istanza per accedere all’esonero contributivo occorrerà autocertificare:

L’Ente previdenziale  ha poi precisato che la richiesta di attribuzione del codice “2Q” deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende richiedere l’esonero.  INPS, una vota verificati i dati trasmessi,  attribuirà il predetto codice di autorizzazione alla specifica posizione contributiva, con validità dal mese di agosto 2020 fino al mese di dicembre 2020, dandone comunicazione al datore di lavoro attraverso il medesimo Cassetto previdenziale.

Importo dell’esonero contributivo

INPS specifica inoltre l’ammontare dell’importo dell’esonero contributivo per i  4 mesi previsti, chiarendo che:

Per consultare il testo integrale del Messaggio, clicca qui: https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%204254%20del%2013-11-2020.pdf

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