03 Febbraio 2015

Esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato

L’INPS, con circolare 29 gennaio 2015 n. 17, ha fornito alcune le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo introdotto della Legge n. 190/2014, articolo unico, commi 118 e seguenti, relativo alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti.

Nell’evidenziare subito che alla data odierna non risulta ancora pubblicato il decreto attuativo, relativo all’introduzione del nuovo tipo di rapporto, per cui non è ancora possibile instaurarlo, riteniamo comunque utile illustrare i punti piè significativi della circolare e cioè:

  1. se l’assunzione viola il diritto di precedenza;
  2. se l’assunzione riguarda lavoratori con professionalità uguali a quelle di lavoratori che sono in cassa integrazione guadagni;
  3. se l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume. L’esclusione si applica anche all’utilizzatore del lavoratore somministrato. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore somministrato, nell’arco dei sei mesi precedenti la decorrenza della somministrazione, abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero una precedente somministrazione con l’utilizzatore, per la nuova assunzione il datore di lavoro (agenzia di somministrazione) non può fruire dell’esonero contributivo triennale;
  4. se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo che deriva da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro (tranne, secondo l’INPS, nei casi in cui l’assunzione costituisca una forma di “occupazione stabile” attraverso lo strumento delle nuove assunzioni a tempo indeterminato oppure riguardi il collocamento obbligatorio di disabili);
  5. se il datore di lavoro non è in regola con il versamento dei contributi;
  6. se il datore di lavoro non rispetta gli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali sottoscritti e stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piè rappresentative sul piano nazionale;
  7. se il lavoratore, nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione, sia stato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (anche di apprendistato);
  8. se il lavoratore, nel corso dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2015 (1.10.2014-31.12.2014), abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate;
  9. se il lavoratore abbia avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato con lo stesso datore di lavoro che assume;
  10. se l’inoltro della comunicazione telematica obbligatoria inerente l’assunzione risulta effettuata decorsi i termini di legge (in tal caso, la perdita dell’esonero attiene al periodo compreso fra la data di decorrenza del rapporto di lavoro agevolato e quella dell’inoltro tardivo della comunicazione obbligatoria).

Per consultare la circolare clicca qui:

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