12 Febbraio 2021
Esonero versamento contributi previdenziali per aziende che non richiedono CIG | ADLABOR
L’INPS, con circolare n. 24 dell’11 febbraio 2021, fornisce le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedano ulteriori trattamenti di integrazione salariale (articolo 12 del D.L. 137/2020, n. 137, convertito dalla Legge 176/2020).
Segnaliamo in particolare che:
- l’esonero contributivo può essere chiesto da tutti i datori di lavoro privati, anche se non imprenditori (eccezion fatta per quelli del settore agricolo e della pubblica Amministrazione) che:
- identificati sulla base della matricola INPS, abbiano fruito degli ammortizzatori nel mese di giugno 2020, indipendentemente dalla circostanza che i lavoratori in forza nei mesi di effettiva fruizione dell’esonero siano i medesimi lavoratori in forza in occasione della fruizione degli ammortizzatori sociali nel mese di giugno 2020;
- siano stati interamente autorizzati per l’ulteriore periodo di 9 settimane del decreto Agosto (articolo 1, comma 2, del D.L. n. 104/2020, convertito dalla Legge n. 126/2020), scaduto il periodo autorizzato;
- ovvero rientrino nei settori interessati dal DPCM del 24 ottobre 2020;
- al datore di lavoro che rinunci al residuo spettante in base al decreto Agosto (articolo 3 del citato D.L. n. 104/2020) e che non intenda avvalersi dei nuovi trattamenti di integrazione salariale. La rinuncia può essere esercitata anche per una frazione del numero dei lavoratori interessati dal beneficio. Sul punto specifico, l’INPS rinvia a un successivo messaggio le indicazioni da seguire per presentare le domande di integrazione salariale attivate a seguito di rinuncia totale o parziale all’esonero contributivo.
- qualora il datore di lavoro decida di accedere all’esonero in trattazione, non potrà avvalersi, nella medesima unità produttiva, fino al 31 gennaio 2021, di eventuali ulteriori trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza da COVID-19. La scelta tra l’esonero e i nuovi strumenti di integrazione salariale deve essere operata per singola unità produttiva;
- le aziende che non chiedono la cassa integrazione ordinaria, l’assegno ordinario e la cassa integrazione in deroga con causale Covid-19 perdono il diritto all’esonero contributivo del decreto Ristori se non rispettano il divieto di licenziamento per tutto il periodo astrattamente previsto per la fruizione dell’esonero, ossia fino al 31 gennaio 2021;
- l’esonero contributivo per le aziende che non richiedono la cassa integrazione ordinaria, l’assegno ordinario e la cassa integrazione in deroga legati all’emergenza epidemiologica da COVID-19 non è cumulabile con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile;
- è solo il datore di lavoro (identificato sulla base della matricola INPS) che ha fruito degli ammortizzatori nel mese di giugno 2020 il soggetto beneficiario e destinatario dell’esonero, indipendentemente dalla circostanza che i lavoratori in forza nei mesi di effettiva fruizione dell’esonero siano i medesimi lavoratori in forza in occasione della fruizione degli ammortizzatori sociali nel mese di giugno 2020.
Per consultare la circolare, clicca qui:
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2024%20del%2011-02-2021.pdf