25 Ottobre 2017

INL: recupero benefici normativi e contributivi.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito indicazioni operative in merito al recupero benefici normativi e contributivi, qualora indebitamente incamerati.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito, con la nota prot. 255/2017/RIS del 17 ottobre 2017, ulteriori indicazioni operative in merito al recupero benefici normativi e contributivi, qualora indebitamente incamerati.

In particolare, con riferimento alla circolare n. 3 del 18 luglio 2017 che ha chiarito che i benefici normativi e contributivi sono subordinati al possesso del DURC, la cui assenza, all’esito dell’invito a regolarizzare emesso dagli Istituti ai sensi dell’art. 4 del D.M. 30 gennaio 2015, determina la perdita definitiva dei benefici normativi e contributivi goduti e oggetto di verifica ai sensi del citato art. 1, comma 1175. Il permanere della situazione di irregolarità impedisce quindi la fruizione dei medesimi benefici per l’intera compagine aziendale fino all’intervenuta attestazione di regolarità con il DURC on line.

Il meccanismo dell’invito a regolarizzare, attesa la portata generale del citato art. 4, che prescinde dalle modalità di accertamento delle omissioni contributive, opera anche nell’ipotesi in cui le stesse omissioni siano accertate in sede ispettiva in relazione ad uno o più lavoratori.

In altri termini, una volta accertata in sede ispettiva una omissione contributiva, la stessa, costituendo una delle cause di irregolarità al pari delle eventuali altre irregolarità già accertate nei confronti del datore di lavoro, impedisce il rilascio del DURC on line ove, a seguito della notifica dell’invito a regolarizzare ai sensi dell’art. 4 del D.M. 30 gennaio 2015 a cura dell’Istituto titolare del credito accertato, per la medesima omissione, unitamente alle altre cause che hanno determinato l’irregolarità, non risulti intervenuto, prima della definizione dell’esito della verifica di regolarità, il pagamento delle somme richieste ovvero la sistemazione delle omissioni contestate.

Resta fermo, come chiarito con la citata circolare, che le violazioni degli “altri obblighi di legge” non rilevano solo qualora la regolarizzazione delle stesse avvenga “prima dell’avvio di qualsiasi accertamento ispettivo”.

Infine, l’Ispettorato ribadisce che il procedimento di regolarizzazione di cui al citato art. 4 non può trovare applicazione nel caso di accertamento delle specifiche violazioni di cui all’allegato A del D.M. 30 gennaio 2015 che, come noto, costituiscono cause ostative al rilascio del Documento per il periodo di tempo indicato nel medesimo allegato, laddove siano accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi.

Sull’argomento in oggetto, vedi anche nostra news “Verifica della regolarità contributiva ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi” del 28 agosto 2017.

Per consultare la nota dell’INL, clicca qui:

http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2017/10/MLnota-prot-2552017RIS-del-17ottobre-2017-precisazioni-nota-benefici.pdf

Per consultare la circolare dell’INL 3/2017 clicca qui:

http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2017/07/Attivita-di-vigilanza-recupero-benefici-normativi-e-contributivi-signed.pdf

 

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