27 Settembre 2010

Invenzione dei Lavoratori Dipendenti

Dal 2 settembre 2010 sono entrate in vigore le modifiche apportate dal D.Lgs 131/10 al D.Lgs 30/05 in materia di proprietà aziendale ed, in particolare, in materia di invenzioni industriali fatte da lavoratori dipendenti. Si considerano tali anche le invenzioni fatte durante l’esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro o d’impiego per le quali sia chiesto il brevetto entro un anno da quando l’inventore ha lasciato l’azienda privata o l’amministrazione pubblica nel cui campo di attività l’invenzione rientra.

Con le modifiche apportate dal D.Lgs. 131/10, i diritti del datore di lavoro e del lavoratore in funzione dei diversi tipi di invenzione industriale sono adesso i seguenti:

TIPO DI INVENZIONE

DIRITTI DEL DATORE DI LAVORO O SUOI AVENTI CAUSA

DIRITTI DEL LAVORATORE SUBORDINATO

Invenzione di servizio

(realizzata nell’ambito di un contratto di lavoro in cui l’oggetto è proprio l’attività inventiva, per la quale il lavoratore è retribuito)

Sfruttamento economico dell’invenzione (in caso di brevetto o di utilizzo in regime di segretezza industriale)

Riconoscimento della qualifica di “autore dell’invenzione”

Invenzione d’azienda

(realizzata nell’ambito di un contratto di lavoro in cui l’oggetto non prevede espressamente l’ attività inventiva e per la quale al lavoratore non è riconosciuto alcun compenso)

Sfruttamento economico dell’invenzione (in caso di brevetto o di utilizzo in regime di segretezza industriale)

Diritto ad un equo premio, in funzione di:

– importanza dell’invenzione,

– mansioni svolte dal lavoratore

-retribuzione percepita dal

lavoratore inventore

– contributo dato da

organizzazione del datore di

lavoro

Invenzione occasionale

(realizzata al di fuori dell’oggetto del contratto di lavoro, ma rientrante nel campo di attività del datore di lavoro)

Diritto di opzione per lo sfruttamento economico dell’invenzione (in caso di brevetto o di utilizzo in regime di segretezza industriale)

Diritto ad un compenso da cui dedurre le spese eventualmente sostenute dal datore di lavoro

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