Dal 2 settembre 2010 sono entrate in vigore le modifiche apportate dal D.Lgs 131/10 al D.Lgs 30/05 in materia di proprietà aziendale ed, in particolare, in materia di invenzioni industriali fatte da lavoratori dipendenti. Si considerano tali anche le invenzioni fatte durante l’esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro o d’impiego per le quali sia chiesto il brevetto entro un anno da quando l’inventore ha lasciato l’azienda privata o l’amministrazione pubblica nel cui campo di attività l’invenzione rientra.
Con le modifiche apportate dal D.Lgs. 131/10, i diritti del datore di lavoro e del lavoratore in funzione dei diversi tipi di invenzione industriale sono adesso i seguenti:
TIPO DI INVENZIONE |
DIRITTI DEL DATORE DI LAVORO O SUOI AVENTI CAUSA |
DIRITTI DEL LAVORATORE SUBORDINATO |
Invenzione di servizio(realizzata nell’ambito di un contratto di lavoro in cui l’oggetto è proprio l’attività inventiva, per la quale il lavoratore è retribuito) |
Sfruttamento economico dell’invenzione (in caso di brevetto o di utilizzo in regime di segretezza industriale) |
Riconoscimento della qualifica di “autore dell’invenzione” |
Invenzione d’azienda(realizzata nell’ambito di un contratto di lavoro in cui l’oggetto non prevede espressamente l’ attività inventiva e per la quale al lavoratore non è riconosciuto alcun compenso) |
Sfruttamento economico dell’invenzione (in caso di brevetto o di utilizzo in regime di segretezza industriale) |
Diritto ad un equo premio, in funzione di: – importanza dell’invenzione, – mansioni svolte dal lavoratore -retribuzione percepita dal lavoratore inventore – contributo dato da organizzazione del datore di lavoro |
Invenzione occasionale(realizzata al di fuori dell’oggetto del contratto di lavoro, ma rientrante nel campo di attività del datore di lavoro) |
Diritto di opzione per lo sfruttamento economico dell’invenzione (in caso di brevetto o di utilizzo in regime di segretezza industriale) |
Diritto ad un compenso da cui dedurre le spese eventualmente sostenute dal datore di lavoro |