06 Ottobre 2025

Lavoratori settore turismo – Alloggi – Agevolazioni | ADLABOR

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2025, è stato pubblicato il Decreto del Ministero del Turismo 18 settembre 2025, con le tipologie di costo, specifiche categorie dei soggetti beneficiari e modalità per garantire alloggi ai lavoratori impiegati nel settore del turismo. La disposizione nasce da quanto previsto dall’art. 14, del decreto-legge n. 95/2025, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 118/2025. Questo il testo dell’articolo sopra citato:

Art. 14 – Disposizioni urgenti in materia di turismo

  1. Al fine di migliorare il benessere dei lavoratori del comparto turistico-ricettivo, ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, garantendo, altresì, positive ricadute sociali, economiche e occupazionali per le categorie e per i territori interessati, è autorizzata, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, la spesa di euro 44.000.000 per l’anno 2025 e di euro 38.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di cui euro 22.000.000 per l’anno 2025 e euro 16.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per l’erogazione di contributi volti a sostenere investimenti per la creazione ovvero la riqualificazione e l’ammodernamento, sotto il profilo dell’efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, degli alloggi destinati a condizioni agevolate ai medesimi lavoratori, nonché euro 22.000.000 annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per l’erogazione di contributi volti a sostenere i costi per la locazione degli stessi alloggi.
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate ai soggetti che, nella piena ed esclusiva disponibilità di immobili, gestiscono in forma imprenditoriale alloggi o residenze per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo o termali, gestiscono strutture turistico-ricettive ovvero gestiscono esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5 della legge n. 287 del 1991.
  3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a euro 44.000.000 per l’anno 2025 e a euro 38.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede ai sensi dell’articolo 20.

Per consultare il Decreto 231/2025, clicca qui:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/10/04/25A05332/SG

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