24 Marzo 2014

Lavoro a tempo determinato, apprendistato e DURC: le novità introdotte dal D.L. 34/2014 (“Jobs Act”)

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2014 ed è entrato in vigore il successivo 21 marzo, il Decreto legge n. 34/2014, che, nell’ambito del progetto governativo di riforma del mercato del lavoro (c.d. “Jobs Act”), rappresenta un primo passo.

In particolare il provvedimento che, ricordiamo, è suscettibile di essere modificato in sede di conversione, interviene su:

a) Lavoro a tempo determinato:

presenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo: non è piè richiesta la presenza delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo e, di conseguenza, non è piè necessario che tali ragioni siano indicate nella lettera-contratto di assunzione;

forma: viene confermata la necessità della forma scritta della lettera-contratto di assunzione. L’apposizione del termine deve risultare direttamente od indirettamente da tale atto scritto. Da come la norma è stata scritta (“L’apposizione del termine di cui al comma 1 e’ priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto“) emerge un fatto importante: il termine non necessariamente discende da un fatto di natura negoziale espresso, ma può essere rilevato anche, in via induttiva, dall’esame delle clausole contrattuali;

durata massima: non può superare in nessun caso la durata di 36 (trentasei) mesi, proroghe comprese;

proroghe: sono ammesse fino a un massimo di 8 volte, ma solo a condizione che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale è stato stipulato il contratto a termine;

limiti numerici: i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato non possono superare il 20% dell’organico complessivo (non è chiaro se quest’ultimo si riferisca ai lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato). La contrattazione collettiva può comunque modificare tale limite.

Non sono soggetti ad alcun limite quantitativo i contratti a tempo determinato stipulati:

b) Apprendistato:

forma: è necessaria la forma scritta del contratto di apprendistato e dell’eventuale periodo di prova, mentre scompare l’obbligo della forma scritta per il piano formativo individuale;

stabilizzazione precedenti contratti di apprendistato: ai fini della legittimità dei contratti di apprendistato, è stata eliminata la condizione del rispetto delle percentuali di stabilizzazione relative ai rapporti di apprendistato cessati nei 24 mesi antecedenti;

retribuzione: da una prima interpretazione letterale del provvedimento (“una retribuzione che tenga conto delle ore effettivamente prestate nonché delle ore di formazione nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo”), sembrerebbe che nel contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale le ore di formazione possano essere retribuite al 35% della retribuzione base;

offerta formativa pubblica: non è piè obbligatoria l’offerta formativa pubblica nel contratto di apprendistato professionalizzante, ma è rimessa a discrezione del datore di lavoro.

c) DURC:

– si prevede che il DURC verrà ulteriormente semplificato mediante apposito decreto del Ministero del lavoro da emanarsi entro 60 giorni (cioè entro il 20 maggio 2014).

Per consultare il testo del Decreto-Legge clicca qui

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