13 Gennaio 2014

Lavoro accessorio: nuove modalità di invio della dichiarazione di inizio attività lavorativa e di eventuali variazioni

Cambiano le modalità di invio della comunicazione obbligatoria di inizio attività da effettuare in caso di lavoro accessorio (D.M. del 12 marzo 2008, ai sensi dell’articolo 72, comma 5, del D. Lgs. 276/03, art. 2).

L’Inps, infatti, con sua circolare n. 177 del 19 dicembre 2013, informa che le comunicazioni concernenti la dichiarazione di inizio attività lavorativa o le eventuali relative variazioni non avverranno piè con la trasmissione della dichiarazione all’INAIL a mezzo fax o tramite i servizi online del sito istituzionale (che, a partire dal 15 gennaio 2014, saranno disattivati), ma dovranno essere comunicate direttamente all’INPS ed esclusivamente con modalità telematica.

L’obbligo riguarda i datori di lavoro che, all’inizio della prestazione di lavoro accessorio, devono comunicare agli Enti pubblici:

– la data di inizio attività;

– i dati anagrafici e il codice fiscale propri e del prestatore;

– il luogo dove si svolge l’attività lavorativa;

– il periodo presunto di durata di quest’ultima.

Ricordiamo che il lavoro accessorio è una particolare e specifica forma di rapporto di lavoro autonomo occasionale, che non dà luogo, nel corso di un anno solare a compensi (effettuati mediante appositi buoni (“buoni lavoro” o “vouchers”) superiori:

– a 5.000 euro (netti, pari a 6.666 euro lordi), con riferimento alla totalita’ dei committenti commerciali o professionisti;

– a 3.000 euro (netti, pari a 4.000 euro lordi), con riferimento alla totalita’ dei committenti, nel caso di lavoro accessorio prestato da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (agevolazione consentita solo per l’anno 2013. Non risulta che sia stata rinnovata per il 2014);

– a 2.000 euro (netti, pari a 2.666 euro lordi), con riferimento a ciascun singolo committente imprenditore commerciale o professionista, nel caso le prestazioni di lavoro occasionale siano rese a favore di piè committenti, e fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro netti).

Per consultare la circolare INPS, clicca qui

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