03 Novembre 2017

Lavoro agile – obblighi assicurativi INAIL

L’INAIL, con circolare n. 48 del 2 novembre 2017, fornisce le prime indicazioni in merito alla nuova modalità di gestione del personale in forza con contratto di lavoro agile al di fuori dai locali aziendali.

Ricordando che il lavoro agile è una modalità di lavoro subordinato che prevede flessibilità rispetto all’orario e al luogo della prestazione lavorativa (che, per la parte resa fuori dai locali aziendali, è eseguita senza una postazione fissa), l’INAIL conferma l’obbligo dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

In relazione allo specifico rischio della prestazione lavorativa, il corretto riferimento tariffario va ricercato nella previsione contenuta nell’art. 4 delle modalità per l’applicazione delle tariffe, secondo cui, “agli effetti delle tariffe, per lavorazione si intende il ciclo di operazioni necessario perché sia realizzato quanto in esse descritto, comprese le operazioni complementari e sussidiarie purché svolte dallo stesso datore di lavoro ed in connessione operativa con l’attività principale, ancorché siano effettuate in luoghi diversi.” Di conseguenza, la classificazione tariffaria della prestazione lavorativa segue quella cui viene ricondotta la medesima lavorazione svolta in azienda.

Segnaliamo in particolare i seguenti rischi coperti dall’INAIL.

La circolare precisa anche gli obblighi che hanno datore di lavoro e lavoratore agile e cioè:

Per consultare la circolare clicca qui:

https://www.inail.it/cs/internet/docs/testo-integrale-circolare-n-48-del-2-novembre-2017.pdf

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