17 Maggio 2018

Lavoro autonomo non imprenditoriale – Misure di tutela

L’INPS, con circolare n. 69 dell’11 maggio 2018, impartisce istruzioni operative in applicazione della legge 81/2017, che ha integrato il concetto di collaborazione coordinata e continuativa ed esteso ai lavoratori autonomi alcune tutele in materia di gravidanza, malattia e infortunio.


In particolare, la circolare precisa che sono considerate prestazioni lavorative da lavoro autonomo:
– i rapporti nei quali il soggetto si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti di un committente (art. 2222 c.c.);
– le professioni intellettuali (art. 2229 c.c.), sia “regolamentate”, per le quali cioè è prevista l’iscrizione ad un albo, sia e le professioni intellettuali “non regolamentate”;
– il contratto che ha per oggetto una prestazione d’opera intellettuale (art. 2230 c.c.);
– i rapporti destinatari di disciplina speciale.
– le collaborazioni coordinate e continuative, che sotto il profilo giuslavoristico, sono tali quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il prestatore organizza in modo autonomo l’attività lavorativa (ex art. 15 legge 81/2017, che ha modificato l’articolo 409 c.p.c.). La circolare precisa altresì che sotto il profilo sia fiscale sia previdenziale la nozione di collaborazione coordinata e continuativa non è stata modificata, pertanto sono applicabili le disposizioni relative alla iscrizione della Gestione separata (ex art. 2, comma 26, della legge n. 335/95), quelle relative all’assoggettamento fiscale (ex art.50, comma 1, lett. c-bis), del D.P.R. n. 917/1986).
Sono esclusi gli imprenditori (cioè coloro che esercitano professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, ex art. 2082 c.c.) ed i “piccoli imprenditori”, (coltivatori diretti, artigiani, piccoli commercianti e chi esercita un’attività professionale organizzata prevalentemente con lavoro proprio e dei componenti della famiglia, ex art. 2083 c.c.)
La circolare fornisce informazioni su una serie di tutele a favore di tutti i lavoratori non legati da un vincolo di subordinazione la cui attività, anche se svolta in modo continuativo presso un committente, è autonoma e non organizzata in forma di impresa, tra cui in particolare:
– ampliamento dei requisiti contributivi per l’accesso all’indennità di disoccupazione (c.d. Dis-coll) ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e ai dottorandi di ricerca e assegnisti (cfr. le circolari n. 115 del 19 luglio 2017 e n. 122 del 28 luglio 2017);
– riconoscimento del congedo parentale pari a sei mesi complessivi per gli iscritti alla Gestione separata (non titolari di pensione o assicurati presso altra contribuzione previdenziale obbligatoria);
– equiparazione alla degenza ospedaliera dei periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100% per tutti gli iscritti alla Gestione separata;
– astensione obbligatoria in caso di maternità per le lavoratrici autonome iscritte alla gestione separata, novellando l’articolo 64, comma 2, del D.lgs n. 151/2001, nonché la sospensione, senza diritto al corrispettivo, del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare;
– possibilità di sostituzione delle lavoratrici autonome, in caso di loro assenza per maternità, da parte di altri lavoratori autonomi di fiducia delle lavoratrici stesse, in possesso dei necessari requisiti professionali;
– sospensione dei versamenti contributivi per malattia o infortunio grave, tali da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre sessanta giorni. La sospensione del versamento contributivo opera per l’intera durata della malattia o dell’infortunio fino ad un massimo di due anni. Al termine della sospensione, il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione.

Per consultare la circolare, clicca qui:

https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2069%20del%2011-05-2018.pdf

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