01 Settembre 2025
Lavoro intermittente – Ancora utilizzabile la tabella del Regio Decreto 2657/1923 | ADLABOR
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare n. 15 del 27 agosto 2025, con la quale, a seguito dell’avvenuta abrogazione del Regio decreto n. 2657/1923 ad opera della legge n. 56/2025, fornisce chiarimenti in merito alle conseguenze determinatesi sulla disciplina del lavoro intermittente, tenuto conto anche delle richieste di chiarimento pervenute dal settore turistico, ove il ricorso a tale tipologia di lavoro risulta particolarmente rilevante.
Questo, in sintesi, il contenuto della circolare:
- è confermato il precedente orientamento del Ministero del Lavoro e dell’Ispettorato nazionale del lavoro – si vedano la circolare n. 34/2010, la risposta ad interpello 38/2011 e la ribadito nota prot. 1180 del 10 luglio 2025– secondo cui la legge n. 56/2025 non avrebbe inciso sulla attuale disciplina del lavoro intermittente, poiché il rinvio operato dal D.M. 23 ottobre 2004 “alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio Decreto 6 dicembre 1923, n. 2657” è da considerarsi quale rinvio meramente materiale” che, in quanto tale, cristallizza nell’atto che effettua il rinvio le disposizioni richiamate, senza che le successive vicende delle stesse abbiano alcun effetto giuridico sulla fonte che le richiama;
- già la circolare n. 4/2005, in materia di lavoro intermittente, aveva precisato che il rinvio effettuato dal D.M. 23 ottobre 2004 alle «tipologie di attività» di cui alla tabella allegata al R.D. n. 2657/1923 dovesse essere considerato come parametro di riferimento oggettivo cui la legge attribuisce, in via residuale, “il compito di individuare, mediante una elencazione tipologica o per clausole generali, quelle che sono le esigenze che consentono la stipulazione dei contratti di lavoro intermittente”;
- il citato R.D. n. 2657/1923 è da ritenersi ancora oggi vigente in forza della disposizione di cui all’art. 55, comma 3, del d.lgs. n. 81/2015 in base al quale lo stesso continua a trovare applicazione sino all’emanazione degli specifici decreti richiamati dallo stesso d. lgs. 81 (cfr. interpello n. 10/2016);
Dunque, le attività elencate nella tabella allegata al citato Regio Decreto, in quanto incorporate nello stesso decreto ministeriale del 2004, devono ritenersi tuttora in vigore nonostante l’avvenuta abrogazione del R.D. n. 2657/1923 e, pertanto, la tabella allegata a detto decreto è utilizzabile ai fini della stipula di contratti di lavoro intermittente, anche nel settore turistico.