20 Giugno 2016

Lavoro intermittente – conteggio giornate di lavoro

Il comma 2-bis dell’art. 34 del D.Lgs. 276/2003, come modificato dal D.L. 76/2013 (c.d. Decreto Lavoro), prevede che il datore di lavoro che ricorre al contratto di lavoro intermittente non possa superare, per ciascun lavoratore, il limite di 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di 3 anni solari (tale limite, per espressa previsione di legge, non trova però applicazione nei settori turismo, pubblici esercizi e spettacolo).

Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 35/2013 (si veda nostra news del 3 settembre 2013) ha evidenziato che il conteggio delle prestazioni dovrà essere effettuato, a partire dall’ultimo giorno in cui si chiede la prestazione, andando a ritroso di 3 anni, tenendo conto solo delle giornate di effettivo lavoro “prestate successivamente all’entrata in vigore della presente disposizione” e quindi prestate successivamente al 28 giugno 2013.

Il 27 giugno 2016 si realizzerà il triennio dalla data di vigenza del prescritto limite, per cui riteniamo opportuno che le aziende verifichino il numero di giornate di lavoro intermittente prestate da ogni singolo lavoratore, al fine di non incorrere nella trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato (anche se non è chiaro se del tipo a tutele crescenti) dalla data del superamento.

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