06 Febbraio 2026
Lavoro “nero” – Patente a crediti – Decurtazioni | ADLABOR
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota prot. n. 609 del 22 gennaio 2026, fornisce le prime indicazioni circa le modifiche apportate alla c.d. patente a crediti, di cui all’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008, dalla Legge n. 198/2025, di conversione del Decreto-Legge n. 159/2025 (c.d. Decreto Sicurezza Lavoro 2025).
In sintesi, questi i chiarimenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro:
- a fronte delle violazioni amministrative in materia di lavoro “nero” commesse a far data dal 1° gennaio 2026, le decurtazioni avverranno a seguito della notifica del verbale unico di accertamento e notificazione ed indipendentemente dall’eventuale adempimento alla diffida obbligatoria. Per tali violazioni, quindi, non sarà più necessario attendere l’adozione dell’ordinanza ingiunzione atteso che, ai soli fini della decurtazione dei crediti, i verbali ispettivi in parola sono da considerarsi “accertamenti definitivi”. Eventuali sopravvenute circostanze, che vadano ad incidere sulla efficacia dei verbali, come nel caso di ordinanza di archiviazione, ovvero di impugnazione e annullamento della successiva O.I. da parte della A.G., comporteranno la riassegnazione dei crediti originariamente decurtati;
- per gli illeciti amministrativi commessi tra il 1° ottobre 2024 e il 31 dicembre 2025, la decurtazione viene effettuata a seguito di una ordinanza ingiunzione divenuta definitiva, secondo la disciplina previgente al Decreto-legge n. 159/2025;
- per le violazioni amministrative in materia di lavoro “nero”, non troverà applicazione la disposizione secondo la quale “se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave”. La ragione della inapplicabilità di tale disposizione è da individuarsi nel dato testuale del punto 21 dell’Allegato I-bis, il quale stabilisce espressamente la decurtazione di 5 crediti “per ciascun lavoratore irregolare”; tale previsione, introdotta in sede di modifica dell’Allegato, risponde all’esigenza di rafforzare l’efficacia deterrente delle disposizioni in materia di lavoro irregolare, mediante l’adozione di un regime sanzionatorio più rigoroso rispetto a quello ordinariamente previsto nell’ambito della patente a crediti, in coerenza con la ratio legis volta a potenziare la tutela dei lavoratori contro condotte datoriali abusive;
- per tutte le ulteriori violazioni di natura penale, le decurtazioni continueranno ad avvenire in base alle sentenze penali passate in giudicato;
- sul verbale di accertamento e notificazione di illecito amministrativo, qualora nel corso degli accertamenti sia emersa la presenza di lavoratori “in nero”, sarà necessario comunicare che i crediti della patente saranno decurtati secondo quanto previsto dalla relativa disciplina. Di conseguenza, nella redazione del verbale di accertamento e notificazione di illecito amministrativo il personale ispettivo avrà cura di inserire nella parte della motivazione, come noto a “compilazione libera”, il seguente periodo: “In forza delle violazioni accertate con il presente verbale saranno operate le conseguenti decurtazioni di crediti alla patente di cui all’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008 (5 crediti per ciascun lavoratore interessato nonché, se accertata altresì la violazione di cui art. 3, comma 3-quater del D.lgs. n. 286/1998, 1 credito per ciascun lavoratore interessato)”;
- sul verbale di prescrizione riferibile alle violazioni di cui all’Allegato I-bis del D.lgs. n. 81/2008 occorre inserire l’informazione che: “In caso di inottemperanza alle prescrizioni eventualmente impartite in relazione alle violazioni di cui all’Allegato I-bis del D.lgs. n. 81/2008, l’eventuale provvedimento definitivo adottato dall’Autorità Giudiziaria potrà comportare la decurtazione dei relativi crediti alla patente di cui all’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008”.
- In caso di ordinanza ingiunzione divenuta definitiva sarà necessario indicare nell’ordinanza stessa un periodo del seguente tenore: “In forza delle violazioni oggetto della presente ordinanza ingiunzione divenuta definitiva saranno operate le conseguenti decurtazioni di crediti alla patente di cui all’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008 (1 credito per la violazione di cui all’articolo 3, comma 3 lett. a) del Decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73; 2 crediti per la fattispecie di cui alla lett. b) del medesimo articolo; 3 crediti per la fattispecie di cui alla lett. c) del medesimo articolo nonché, se accertata altresì la violazione di cui art. 3, comma 3- quater del D.lgs. n. 286/1998, 1 credito per ciascun lavoratore interessato)”. Poiché in un medesimo verbale emesso a decorrere dal 1° gennaio 2026 potranno essere contestati anche illeciti commessi in data antecedente al 1° gennaio 2026 e, pertanto, ricadenti nella previgente disciplina, si raccomanda il personale ispettivo, in sede di redazione del rapporto ai sensi dell’art. 17 della L. n. 689/1981, di mettere in evidenza le contestazioni per le quali la decurtazione consegua alla emanazione di una O.I. divenuta definitiva;
- la decurtazione dei crediti sarà effettuata sul portale da parte dei “referenti PAC”, sia in forza di verbali/ordinanze ingiunzione emanati dall’Ispettorato, sia in forza di verbali emessi dagli altri organi di vigilanza o di sentenze definitive; ciò sino al rilascio di ulteriori implementazioni del sistema informatico.