02 Settembre 2008

Libro Unico del lavoro: circolare n. 20/2008 prime istruzioni operative fornite dal Ministero del Lavoro

Il Libro Unico del Lavoro istituito con Decreto Legge 25/6/2008 convertito con la Legge n. 133 del 21/8/2008.Con la circolare n. 20 del 21 agosto 2008 il Ministero del lavoro ha fornito le prime istruzioni operative in seguito all’eliminazione dei libri paga e matricola e degli altri libri obbligatori sostituiti, dal 18 agosto 2008, dal Libro Unico del lavoro (è previsto un regime transitorio fino al periodo di paga relativo al mese di dicembre 2008).Nel Libro Unico, le cui scritturazioni devono avvenire “per ciascun mese di riferimento, entro il giorno 16 del mese successivo”, dovranno essere indicati i dati relativi a: i lavoratori subordinati (ivi compresi quelli occupati in sedi operative situate all’estero, quelli distaccati e quelli somministrati); i co. co. co anche a progetto e gli associati in partecipazione.Il Libro Unico , di cui non è piè necessario istituire e tenere copie conformi e dovrà essere conservato per la durata di 5 anni dalla data dell’ultima registrazione, potrà essere tenuto, alternativamente, o presso la sede legale dell’impresa, o presso lo studio del consulente del lavoro o altro professionista abilitato, ovvero presso i servizi e i centri di assistenza delle associazioni di categoria. Per i gruppi di impresa, la società capogruppo potrà essere affidataria della tenuta del Libro Unico per le altre società del gruppo.Perciascun lavoratore riportato sul libro obbligatorio dovranno essere indicati: il nome e cognome, il codice fiscale, la qualifica ed il livello di inquadramento, la retribuzione base, l’anzianità di servizio e le relative posizioni previdenziali e assistenziali.Ai sensi del secondo comma dell’art. 39 del D. L. 112 del 2008, deve essere effettuata qualsiasi annotazione riferita a dazioni di denaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro (rimborsi spesa, trattenute a qualsiasi titolo effettuate, detrazioni fiscali, assegni familiari, le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario).Deve, altresì, essere indicato per ogni giorno il calendario delle presenze dei dipendenti, con l’annotazione del numero delle ore di lavoro effettuate, dello straordinario, delle eventuali assenze, delle ferie e dei permessi.Le sanzioni pecuniarie previste in caso di omessa o infedele registrazione è proporzionata al numero dei dipendenti interessati, per il cui calcolo devono computarsi, oltre ai lavoratori subordinati, anche i collaboratori, gli associati in partecipazione ed i lavoratori occupati “in nero” nel periodo di riferimento.

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