22 Marzo 2012

Licenziamenti. Art. 18 Statuto dei lavoratori. Modifiche al regime della reintegrazione.

Licenziamenti. Art. 18 Statuto dei lavoratori. Modifiche al regime della reintegrazione.

Dai testi che circolano sulle proposte di modifica delle tutele del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo abbiamo elaborato uno schema riepilogativo delle novità che per ora può avere solo valore indicativo in attesa della pubblicazione dei testi definitivi.

LICENZIAMENTO – NUOVO REGIME DEGLI EFFETTI DELLE IMPUGNAZIONI.

Applicato ai datori di lavoro che impiegano piè di 15 dipendenti o 5 se imprenditori agricoli in ciascuna unità produttiva o nell’ambito dello stesso Comune ovvero che abbiano complessivamente piè di 60 prestatori di lavoro

Tipologia licenziamento Provvedimento Modalità indennizzo

Licenziamento discriminatorio

Il Giudice con sentenza dichiara la nullità del licenziamento ed ordina la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro indipendentemente dalla motivazione adottata per il recesso e quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro. Tale norma vale anche per i dirigenti.

Il Giudice oltre al provvedimento di reintegra può condannare il datore di lavoro al risarcimento del danno subito a seguito del licenziamento di cui è stata accertata la nullità. La misura del risarcimento non può essere inferiore alle cinque mensilità della retribuzione globale. Il datore dovrà anche versare i contributi previdenziali ed assistenziali per il periodo di di estromissione. Il lavoratore in alternativa può chiedere in alternativa della reintegra un indennità pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione, non assoggettata a contribuzione previdenziale e che determina la risoluzione del rapporto.

Licenziamento in concomitanza di matrimonio

Licenziamento dall’inizio gravidanza fino al 1° anno del bambino o licenziamento causato da richiesta di congedo parentale o per malattia del bambino

Licenziamento determinato da un motivo illecito ex art. 1345 c.c.

Licenziamento senza giusta causa o senza giustificato motivo soggettivo

Il Giudice pur dichiarando risolto il rapporto di lavoro, condanna il datore al risarcimento di un minimo di 15 ad un massimo di 24 mensilità dell’ultima retribuzione tenuto conto dell’anzianità del prestatore e del comportamento e delle condizioni delle parti.

In alternativa il Giudice può ordinare la reintegrazione nel posto di lavoro

Nel caso in cui venga disposta la reintegra il datore dovrà pagare al lavoratore un indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale dal giorno del licenziamento sino all’effettiva reintegrazione dedotto quanto percepito per altre attività lavorative e,secondo apprezzamento del giudice, quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione fino ad un massimo di dodici mensilità oltre la contribuzione previdenziale maggiorata degli interessi legali.

Licenziamento senza il rispetto della forma scritta ex art 2 comma legge 1966, n. 104

Licenziamento intimato ad un dipendente malato o infortunato motivato dalla malattia o dall’infortunio stessi o motivato dall’inidoneità fisica o psichica

Licenziamento senza giustificato motivo oggettivo

Non è piè prevista la reintegra nel posto di lavoro

Il Giudice condanna il datore al pagamento in favore del lavoratore di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva compresa tra 15 e 27 mensilità dell’ultima retribuzione globale, la quale è modulata dal giudice, con onere di specifica motivazione, tenuto conto delle dimensioni dell’azienda, dell’anzianità di servizio del lavoratore, delle iniziative di ricerca occupazionale di quest’ultimo e del comportamento tenuto dalle parti nel tentativo di conciliazione avanti alla Direzione Provinciale del Lavoro

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