18 Gennaio 2013

Licenziamento per Giustificato Motivo Oggettivo:precisazioni sulle procedure di conciliazione

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con circolare 16 gennaio 2013, n. 3,ha fornito le proprie indicazioni operative in merito alla procedura di conciliazione ed in particolare su:

Datori di lavoro obbligati

I datori di lavoro che intendano effettuare un licenziamento per giustificato motivo oggettivo obbligati ad osservare la procedura prevista dall’art le Legge 604/1966 sono quelli indicati dal comma 8 dell’art. 18 della Legge 300/1970, e cioè tutti quelli che:

– in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale avrà luogo illicenziamento occupano piu’ di quindici dipendenti (piè di cinque se si tratta di imprenditore agricolo);

– nell’ambito dello stesso Comune occupano piu’ di quindici dipendenti e (piè di cinque nel medesimo ambito territoriale se si tratta di imprenditore agricolo), anche se ciascuna unita’ produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti;

– in ogni caso occupano piu’ di sessanta dipendenti.

Ai fini del calcolo del numero di dipendenti, la circolare precisa che:

a) il calcolo non deve essere effettuato facendo riferimento al momento in cui si vuole effettuare il licenziamento, ma alla media dei sei mesi precedenti, senza però tener conto di ‘temporanee contrazioni di personale’ (sul punto il Ministero non è in grado di dare indicazioni precise, tanto da indicare l’esistenza di posizioni ngiurisporudenziali oscillanti)

b) sono computabili i lavoratori:

– a tempo indeterminato e part-time (compresi quelli con contratto di lavoro ripartitoi), ‘pro quota’ in relazione all’orario pieno contrattuale;

– a domicilio;

– intermittenti, in proporzione all’orario di lavoro svolto nell’ultimo semestre

b) non si computano:

– il coniuge ed i parenti fino al 2° grado;

– gli apprendisti;

– i lavoratori in forza con contratto di inserimento e di reinserimento;

– i lavoratori somministrati

Giustificati motivi oggettivi di licenziamento

La circolare fa riferimento, a titolo esemplificativo, alle pronunzie giurisprudenziali che ritengono rientranti nel concetto di giustificato motivo oggettivo la ristrutturazione di reparti, la soppressione del posto di lavoro, l’inidoneità fisica, la chiusura del cantiere, i provvedimenti amministrativi che influiscono sostanzialmente sulla possibilità di svolgere le mansioni affidate (ad esempio, ritiro della patente per un autista o del porto d’armi per una guardia giurata o del tesserino d’accesso ad aree doganali), la detenzione.

La circolare esclude il superamento del periodo di conservazione del posto (‘comporto’) per malattia dal concetto di giustificato motivo oggettivo

Procedure

Circa le procedure da osservare, la circolare precisa tra l’altro che:

a) il datore di lavoro, nella comunicazione preventiva alla DTL deve indicare, se ne è in possesso, l’indirizzo di posta elettronica certificata;

b) la procedura si intende formalmente avviata dalla data di effettiva ricezione della comunicazione da parte della Direzione Territoriale del Lavoro. La comunicazione al lavoratore è solo per conoscenza e si intende regolarmente effettuata se spedita al suo domicilio indicato nel contratto (o, se modificato, in successive comunicazioni) oppure se consegnata a mano con firma per ricevuta su copia conforme;

c) l’incontro deve essere fissato dalla DTL tassativamente entro 7 giorni dalla data di ricezione della comunicazione del datore di lavoro e si deve svolgere (e concludere) entro 20 giorni dalla data della comunicazione della convocazione fatta dalla DTL e non dalla data di ricevimento della comunicazione stessa;

d) secondo il Ministero del Lavoro, se per una qualsiasi ragione non è stata effettuata da parte della DTL,la convocazione dell’incontro, il datore di lavoro può procedere al licenziamento trascorsi 7 giorni dalla data di ricezione della sua comunicazione da parte della DTL

e) l’assenza ingiustificata del lavoratore all’inconro fissato dalla DTL, secondo il Ministero del lavoro sembrerebbe autorizzare il datore di lavoro a procedere al licenziamento, senza rispettare la scadenza dei termini di legge (20 giorni dalla convocazione dell’incontro fatta dalla stessa DTL)

La circolare è consultabile su: http://www.dplmodena.it/MLcir3ProcedConciliazLicenz.pdf

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