28 Novembre 2011

Lo “stagista” deve essere considerato lavoratore subordinato se la sua produzione viene utilizzata dal datore di lavoro per le normali esigenze aziendali.

Con sentenza n. 18154 del 10 novembre 2011 il Tribunale del lavoro di Roma ha accolto la domanda di un praticante giornalista.

Il giornalista, inserito, in base a una convenzione di “stage” (rectius, “tirocinio di formazione e orientamento”) con l’Università di Perugia, nella redazione sportiva di un’emittente televisiva nazionale, di veder riconosciuto il periodo di stage come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sulla base delle seguenti considerazioni:

a) il tirocinante era presente in redazione cinque giorni per settimana, dalle 10 alle 18;

b) tutti i giorni riceveva le disposizioni sul lavoro da svolgere dal capo redattore, dai capi servizio, nonché dal vice direttore e dal direttore, che gli indicavano gli argomenti da trattare, la durata e il “taglio” dei servizi;

c) redigeva i testi dei servizi che venivano letti dai conduttori dei notiziari, utilizzando come fonti le notizie di agenzia e degli altri organi di informazione, che riadattava e rielaborava in base alle disposizioniricevute; i testi erano poi sottoposti al controllo dei capi servizio;

d) provvedeva altresì alla scelta e selezione delle immagini (c.d. “tappeto” di immagini) che venivano trasmesse durante la lettura dei testi da lui redatti;

e) utilizzava tutte le dotazioni informatiche e di telecomunicazione redazionali.

Dette attività sono state considerate dal Giudice come attività lavorative vere e proprie e non come attività di mera “esercitazione finalizzata all’apprendimento” (consistenti, come sostenuto dal datore di lavoro, in semplici attività di ricerca bibliografica e d’archivio sotto il “tutoraggio” aziendale) nell’ambito del periodo formativo.

La sentenza è consultabile sul sito www.legge-e-giustizia.it/

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