14 Giugno 2016

Malattia – esclusioni dall’obbligo di reperibilità per i dipendenti del settore privato

L’Inps, con circolare n. 95 del 7 giugno 2016, fornisce indicazioni in merito all’applicazione della normativa relativa alle esenzioni dalla reperibilità per i lavoratori del settore privato introdotta dall’art. 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 e disciplinata dal Decreto del Ministro del Lavoro 11 gennaio 2016.

Viene chiarito, in particolare, che i datori di lavoro non possono richiedere visite mediche di controllo per i lavoratori dipendenti assenti per malattia i cui attestati telematici di malattia riportino nei campi appositi le scritte “terapie salvavita” e “invalidità”.

Resta peraltro ferma la possibilità per gli stessi datori di lavoro di segnalare alla Struttura Inps territorialmente competente, mediante PEC istituzionale, possibili situazioni particolari riferite a lavoratori esentati dalla reperibilità, per i quali ravvisino comunque la necessità di effettuare una verifica. Sarà cura della Struttura valutare, mediante il proprio centro medico legale l’opportunità o meno di esercitare l’azione di controllo, dandone conseguente notizia al datore di lavoro richiedente.

In allegato alla circolare vi sono il Decreto del Ministero del lavoro 11 gennaio 2016 concernente le visite di controllo e le linee guida per l’individuazione delle patologie che danno diritto agli esoneri.

Per consultare la circolare clicca qui:

Per consultare il Decreto Ministeriale 11 gennaio 2016 clicca qui:

Per consultare le Linee guida per l’individuazione delle patologie che danno diritto agli esoneri clicca qui:

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