05 Settembre 2012

Malattia: obblighi del lavoratore

Sintetizziamo i principali obblighi del lavoratore in caso di malattia:

a) Informare il proprio datore di lavoro, con le modalità ed entro i termini previsti dalla contrattazione collettiva:

del motivo dell’assenza

ed, eventualmente:

della durata prevedibile dell’assenza;

dell’eventuale cambiamento d’indirizzo rispetto a quello comunicato in precedenza;

se la malattia è insorta in periodo di ferie;

se la malattia è conseguenza di un infortunio extralavorativo imputabile a responsabilità di terzi.

(Normativa di riferimento: art. 2104 Cod. civ., contrattazione collettiva)

b) Far pervenire al datore di lavoro copia della certificazione medica (solo se ciò è previsto dalla contrattazione collettiva come onere specifico in aggiunta alla trasmissione telematica della certificazione di malattia da parte del medico curante)

(Normativa di riferimento: Contrattazione collettiva)

c) Verificare che il medico curante rediga il certificato indicando in modo esatto i dati relativi al lavoratore stesso

(Normativa di riferimento: Circ. INPS 117/2011)

d) Informare il medico curante:

dell’eventuale cambiamento d’indirizzo rispetto a quello comunicato in precedenza

(Normativa di riferimento: Circ. INPS 182/1997 e contrattazione collettiva)

se la malattia è insorta in periodo di ferie;

e) Farsi rilasciare dal medico curante il numero di protocollo identificativo del certificato e trasmetterlo, entro due giorni dall’inizio dell’assenza, al datore di lavoro, ma solo su richiesta di quest’ultimo;

(Normativa di riferimento: Acc. Interconf. Confindustria 20.7.2011, CONFAPI 26.7.2011, Circ. INPS 117/2011)

f) Se la malattia:

– si protrae per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare, l’assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale;

(Normativa di riferimento: Art. 55 septies D.Lgs. 165/2001).

– si è protratta per un periodo superiore a sessanta giorni il lavoratore sarà soggetto da parte del medico competente, a visita medica precedente alla ripresa del lavoro, al fine di verificare l’idoneità alla mansione;

(Normativa di riferimento: Art. 41 D.Lgs. 81/2008)

g) Se la malattia è insorta all’estero, in Paesi extracomunitari che non hanno stipulato con l’Italia convenzioni od accordi specifici in materia, il certificato medico deve essere legalizzato a cura della rappresentanza diplomatica o consolare italiana operante nel territorio estero;

(Normativa di riferimento: Circ. INPS 136/2003 )

h) Se la malattia insorta all’estero riguarda cittadini stranieri, la certificazione:

può essere presentata in lingua originaria, se cittadini comunitari;

(Normativa di riferimento: Mess. INPS28978/2007)

deve essere tradotta in lingua italiana, se cittadini extracomunitari;

i) Essere reperibile durante le fasce orarie in cui può essere effettuata la visita medica di controllo. Qualora il lavoratore comunichi preventivamente all’Inps e al datore di lavoro l’allontanamento dal domicilio durante le fasce orarie di reperibilità, il datore di lavoro e l’Inps hanno il diritto di chiedere al lavoratore la documentazione probatoria ai fini della giustificazione dell’eventuale assenza a visita di controllo;

(Normativa di riferimento: Art. 5 Legge 300/1970, art. 20 D.P.R. 314/1990, Art. 55 septies D.Lgs. 165/2001,circ. INPS 147/1996)

j) Non svolgere alcuna attività che possa compromettere la guarigione.

(Normativa di riferimento: art. 2104 Cod. civ.)

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