13 Luglio 2011

Manovra finanziaria 2011 – Decreto legge n. 98/11

Il 6 luglio scorso il governo ha emanato il Decreto Legge n. 98 nel quale sono previste varie misure che interessano il mondo del lavoro, in particolare in materia di:

a) trattamenti pensionistici:

– per le lavoratrici dipendenti del settore privato e per le lavoratrici autonome a carico dell’Ago e delle forme sostitutive della medesima (es. Enpals), nonché della Gestione separata Inps, il requisito di età pari a 60 anni per l’accesso alla pensione di vecchiaia è progressivamente incrementato fino ad arrivare ai 65 anni, fermo restando l’ulteriore innalzamento dovuto alle ‘finestre’ ed all’aumento dell’aspettativa di vita in vigore dal 2014; (art. 18, comma 1);

– viene ridotto l’adeguamento periodico delle pensioni all’incremento del costo della vita (zero % per la fascia di importo superiore a cinque volte il trattamento minimo Inps -che nel 2011 è pari a 468,35 euro- e 45% per la fascia di importo compresa tra tre e cinque volte il predetto trattamento minimo. Resta invece al 100% per le pensioni di importo fino a 3 volte il trattamento minimo); (art. 18 comma 3)

– viene anticipato al 2014 (dal 2015) il termine di inizio dell’aggancio delle pensioni di anzianità, di vecchiaia e per ottenere l’assegno sociale, agli incrementi della speranza di vita. In sede di prima applicazione tale aggiornamento non può in ogni caso superare i tre mesi e lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita; (art. 18 comma 4)

– è stato ridotto, con decorrenza 1 gennaio 2012, l’ammontare delle pensioni di reversibilità ai superstiti. La riduzione però non opera in presenza di figli di minore età, studenti, ovvero inabili. Resta fermo il regime di cumulabilità tra la pensione ai superstiti e i redditi dei beneficiari; (art. 18 comma 5)

– provvedimenti vari: sono state introdotte nuove norme od interpretazioni concernenti i dipendenti pubblici (art. 18, commi 6-9 e 19), i pensionati bancari (art. 18, comma 10), i pensionati professionisti (art. 18, commi 11 e 15), le casalinghe. (art. 18, comma 20)

b) mobilità in deroga: la norma (art. 19 legge 2/2009) che aveva introdotto l’erogazione di una indennità pari al trattamento di mobilità per i lavoratori cessati dal rapporto senza diritto all’indennità di mobilità ordinaria è sostituita da un’altra, sempre a favore degli stessi soggetti, che siano però percettori dell’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali. (art. 18 comma 2)

c) malattia:

– vengono previste norme piè rigorose in materia di obblighi del pubblico dipendente in malattia, nonché in materia di controlli, che diventano obbligatori sin dal primo giorno quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative ;(art. 16, comma 9)

– dal 1° maggio 2011, i datori di lavoro esonerati in base all’art. 20 della legge 133/2008 dal versare all’Inps i contributi di malattia, in forza del CCNL che addossa al datore di lavoro l’indennità di malattia, sono comunque tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell’indennità economica di malattia in base all’articolo 31 della legge 41/1986 e per le categorie di lavoratori cui è applicabile l’assicurazione di malattia. (art. 18 comma 16)

d) decontribuzione e detassazione erogazioni di produttività:

Viene riproposta per il 2012,la decontribuzione dei contributi a carico delle parti e la detassazione del reddito dei lavoratori, a fronte dell’erogazione di somme ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili della impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale. L’entità della decontribuzione e della detassazione saràdeterminata dal Governo entro il 31 dicembre 2011. (art. 26)

e) intermediazione al collocamento:

Viene riformulato l’elenco dei soggetti e organismi che, oltre alle Agenzie del lavoro, possono effettuare intermediazione al collocamento (con attività di ricerca e selezione di personale) e che diventano pertanto:

– istituti scolastici di secondo grado ed universitario, statali e paritari, anche con fini di lucro;

– comuni, anche in forma associata e comunità montane;

– camere di commercio;

– consulenti del lavoro;

– associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piè rappresentative sul piano nazionale;

– patronati, enti bilaterali e associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l’assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità;

– gestori di siti internet a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro

L’autorizzazione allo svolgimento della attività di intermediazione è subordinata alla interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro per il tramite del portale ‘clic lavoro’. (art. 29)

f) contenzioso giudiziario giuslavoristico:

– nelle controversie individuali di lavoro, di previdenza ed assistenza e di rapporti di pubblico impiego viene previsto il versamento di un contributo unificato, variabile in funzione del valore della causa (art. 37, comma 6);

– le controversie di natura previdenziale nei quali sia parte l’INPS, pendenti nel primo grado di giudizio alla data del 31 dicembre 2010, per le quali, a tale data, non sia intervenuta sentenza ed il cui valore non superi complessivamente euro 500, si estinguono di diritto, con riconoscimento della pretesa economica a favore del ricorrente. L’estinzione è dichiarata con decreto dal giudice, anche d’ufficio (art. 38)

– nelle controversie in materia di invalidità, dal 1° gennaio 2012 costituisce condizione di procedibilità del ricorso la presentazione al giudice competente di domanda di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie (art. 38);

– nelle controversie di natura previdenziale vengono estesi i termini di decadenza (3 anni per agire giudizialmente in relazione alle prestazioni pensionistiche e 1 anno per quelle assistenziali) anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito e viene precisato che si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici e delle prestazioni temporanee.

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