17 Dicembre 2010

Misure contro il lavoro sommerso (art. 4 della Legge 183/10): primi chiarimenti del Ministero del lavoro e dell’INPS

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 38 del 12 novembre 2010, e l’INPS, con circolare n. 157 del 7 dicembre 2010, hanno fornito le prime indicazioni in merito alla nuova disciplina delle sanzioni civili e alle nuove competenze attribuite agli ispettori dall’articolo 4 della Legge 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. Collegato Lavoro) circa le misure contro il lavoro sommerso.Segnaliamo in particolare alcune di queste indicazioni.Sanzioni civili: La nuova misura delle sanzioni civili si applica anche nel caso in cui il datore di lavoro dichiari di aver attivato una prestazione di lavoro autonomo in assenza di documentazione atta a consentire di verificare la pretesa autonomia del rapporto, nonchè nell’ipotesi di prestazione di lavoro occasionale accessorio in assenza delle previste comunicazioni all’INPS ed all’INAIL. Non si applica invece, a differenza del regime previgente (cfr. circ. INPS n. 111/2006), ai rapporti di lavoro diversi dal lavoro subordinato, quali i rapporti di lavoro autonomi, parasubordinati e di lavoro domestico. La nuova modalità di calcolo delle sanzioni civili trova applicazione per gli accertamenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del c.d. “Collegato Lavoro” (24 novembre 2010), ancorché le stesse si riferiscano a periodi di lavoro irregolare svolti antecedentemente alla riformulazione della norma in parola. Secondo l’Inps, le sanzioni civili, in caso di lavoro irregolare dovranno essere calcolate nella misura del 30% in ragione d’anno della contribuzione evasa, fino ad un massimo del 60%, come previsto dall’art.116, comma 8, lettera b) della legge n.388/2000. L’importo così determinato dovrà essere maggiorato del 50%. Inoltre, sul debito contributivo sono dovuti interessi di mora, nella misura fissata dall’art. 30 del DPR n. 602/73 (che per l’anno 2010 è stata fissata dal Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 42676/09 nell’ 1%). La maggiorazione dovrà essere applicata esclusivamente per i contributi per i quali, al momento dell’accesso ispettivo, siano già scaduti i previsti termini di versamento.Nuove competenze attribuite agli ispettori degli Enti previdenziali: il potere di contestazione e notificazione della “maxisanzione” per il caso di impiego di lavoratori in “nero”, prevista dall’art. 3 D.L. 12/02 22.02.2002 n. 12 è esteso anche agli ispettori dell’INPS. La competenza ad irrogare la cosiddetta “maxisanzione” decorre dalla data di entrata in vigore della legge 183/2010 (24 novembre 2010) ed è riferita anche agli illeciti commessi prima del 24 novembre 2010 purché proseguiti oltre tale data.

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