23 Marzo 2021

Misure per il Lavoro nel Decreto Sostegni- D.L. 41/2021.

Licenziamenti – Art. 8 commi 9-11

Fino al 30 giugno 2021 è vietato l’avvio di procedure di licenziamenti collettivi e la possibilità di licenziare per giustificato motivo oggettivo indipendentemente dal numero dei dipendenti.

Dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021 il divieto di licenziamenti, collettivi e individuali, è limitato alle aziende che usufruiscono di cassa integrazione in deroga o di assegno ordinario. (Rimane un dubbio interpretativo sul fatto che il divieto di licenziamento valga anche per chi non usufruisce di cassa in deroga o assegno)

Restano salve le deroghe al divieto di licenziamento previste in caso di cessazione definitiva dell’attività di impresa, in caso di cambio d’appalto con obbligo del subentrante di assunzione dei lavoratori o in caso di accordo collettivo aziendale che preveda un incentivo alla risoluzione del rapporto.

 

Cassa integrazione – Art. 8

Datori di lavoro che godono della cassa integrazione ordinaria: 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021.

Datori di lavoro che godono della cassa integrazione in deroga o dell’assegno ordinario: 28 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 31 dicembre 2021.

Per questi trattamenti non è dovuto alcun contributo addizionale.

 

Contratti a termine e proroga della disciplina in deroga – Art. 17

L’art. 17 del D.L. 41/20221 stabilisce, per il periodo dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021, la possibilità per i datori di lavoro, in deroga alla disciplina ordinaria sui contratti a termine di cui al d.lgs. 81/2015, di prorogare o rinnovare, per una sola volta, senza causale un contratto a termine, per un periodo massimo di 12 mesi.

Resta la durata massima complessiva di 24 mesi del rapporto a termine, ma non rilevano proroghe e rinnovi già utilizzati prima del 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del decreto.

Ciò significa che anche i contratti a tempo determinato che sono già stati rinnovati nel corso del 2020 o nei primi mesi del 2021 utilizzando le deroghe delle norme anti Covid-19, possono essere nuovamente prorogati o rinnovati ex art. 17 D.L. 41/2021.

Il termine del 31 dicembre 2021, entro il quale è possibile utilizzare tale deroga, si riferisce al momento in cui il contratto viene prorogato o rinnovato e non alla scadenza del contratto a termine. Quindi, il termine del contratto può essere fissato anche nel 2022 mentre è la proroga (o il rinnovo) che deve avvenire entro il 31.12.2021.

Si evidenzia inoltre che l’Ispettorato del Lavoro con nota del 16 settembre 2020, aveva precisato che le disposizioni anti Covid consentono «la deroga alla disciplina sul numero massimo di proroghe e anche «sul rispetto dei periodi cuscinetto» che normalmente deve intercorrere fra due contratti a termine in caso di rinnovo (dieci giorni se il primo contratto durava meno di sei mesi, 20 giorni se era riferito a un periodo più lungo). Quindi, l’eventuale proroga senza causale prevista dal decreto legge Sostegni non è da conteggiarsi nel numero massimo delle quattro proroghe consentite dai contratti a termine. E l’eventuale rinnovo non prevede il periodo cuscinetto.

 

Lavoratori Fragili– Art. 15

I lavoratori interessati dalla disposizione sono:
1) lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità [art. 3, co. 3, L. n. 104/1992];
2) lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.

L’art. 15 del D.L. 41/2021 proroga fino al 30 giugno 2021 la possibilità per i dipendenti (pubblici o privati) con immunodeficienze e disabilità certificate di svolgere le loro attività in modalità di lavoro agile.

Nel caso in cui un lavoratore fragile non possa svolgere il lavoro in smart working o non usufruisca della cassa integrazione guadagni, viene confermata l’equiparazione delle assenze dal lavoro al ricovero ospedaliero, fino al 30 giugno 2021.

Viene inoltre stabilito che i periodi di assenza dal servizio non sono computabili ai fini del periodo di comporto.

La misura viene prorogata quindi fino al 30 giungo 2021 ed è prevista la sua applicabilità anche per il periodo che va dal 1° marzo 2021 al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del D.L. 41/2021) al fine di non creare un vuoto normativo.

 

Smart working semplificato

Si rammenta che la validità delle disposizioni normative sul lavoro agile (smart working) “semplificato” è stata prorogata fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 -e comunque non oltre il 30 aprile 2021 (Decreto Milleproroghe” (d.l. 183/2020) convertito in Legge 26 febbraio 2021, n. 21 – Allegato 1 alla Legge).

 

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