06 Luglio 2015

NASPI – Contributi di finanziamento

L’INPS, con messaggio 30 giugno 2015 n. 4441, fornisce indicazioni circa la misura dei contributi di finanziamento sulla NASpI, nuova assicurazione sociale per l’impiego introdotta dal D.lgs 22/2015. Per il finanziamento della prestazione, che sostituisce ASpI e mini ASpI per gli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi dal 1° maggio 2015, rimandando alla circolare n. 94/2015 per gli aspetti di carattere normativo.

In sostanza, rimane inalterato l’impianto contributivo già previsto per l’ASpI dall’articolo 2 della legge 92/12, con conferma dei seguenti valori:

L’Inps conferma infine che continua a trovare applicazione il particolare beneficio contributivo (50% dell’indennita’ mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore in trattamento ASpI o NASpI), in favore dei datori di lavoro che, nel rispetto della disciplina comunitaria, assumono o trasformano, con contratto a tempo pieno e indeterminato, lavoratori in godimento dell’indennità NASpI (ex ASpI). Evidenziamo però che detto beneficio non compete per quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di imprese che, al momento del licenziamento, presentavano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume, ovvero in rapporto di collegamento o controllo con quest’ultima.

Per consultare il messaggio clicca qui

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