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07 Ottobre 2025 - Normativa

Legge delega in materia di retribuzione e contrattazione collettiva | ADLABOR

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2025, la Legge n. 144 del 26 settembre 2025, con deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione.

Al fine di garantire l’attuazione del diritto dei lavoratori ad una retribuzione proporzionata e sufficiente, ai sensi dell’art. 36 della Costituzione, rafforzando la contrattazione collettiva e stabilendo criteri che riconoscano l’applicazione dei trattamenti economici complessivi minimi previsti dai CCNL maggiormente applicati, il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva, per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

  • assicurare ai lavoratori trattamenti retributivi giusti ed equi;
  • contrastare il lavoro sottopagato, anche in relazione a specifici modelli organizzativi del lavoro e a specifiche categorie di lavoratori;
  • stimolare il rinnovo dei CCNL nel rispetto dei tempi stabiliti dalle parti sociali, nell’interesse dei lavoratori;
  • contrastare i fenomeni di concorrenza sleale attuati mediante la proliferazione di sistemi contrattuali finalizzati alla riduzione del costo del lavoro e delle tutele dei lavoratori (cosiddetto «dumping contrattuale»).

Per consultare il testo della legge, clicca qui:

https://www.normattiva.it/eli/id/2025/10/03/25G00152/ORIGINAL

 

06 Ottobre 2025 - Normativa

Lavoratori settore turismo – Alloggi – Agevolazioni | ADLABOR

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2025, è stato pubblicato il Decreto del Ministero del Turismo 18 settembre 2025, con le tipologie di costo, specifiche categorie dei soggetti beneficiari e modalità per garantire alloggi ai lavoratori impiegati nel settore del turismo. La disposizione nasce da quanto previsto dall’art. 14, del decreto-legge n. 95/2025, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 118/2025. Questo il testo dell’articolo sopra citato:

Art. 14 – Disposizioni urgenti in materia di turismo

  1. Al fine di migliorare il benessere dei lavoratori del comparto turistico-ricettivo, ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, garantendo, altresì, positive ricadute sociali, economiche e occupazionali per le categorie e per i territori interessati, è autorizzata, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, la spesa di euro 44.000.000 per l’anno 2025 e di euro 38.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di cui euro 22.000.000 per l’anno 2025 e euro 16.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per l’erogazione di contributi volti a sostenere investimenti per la creazione ovvero la riqualificazione e l’ammodernamento, sotto il profilo dell’efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, degli alloggi destinati a condizioni agevolate ai medesimi lavoratori, nonché euro 22.000.000 annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per l’erogazione di contributi volti a sostenere i costi per la locazione degli stessi alloggi.
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate ai soggetti che, nella piena ed esclusiva disponibilità di immobili, gestiscono in forma imprenditoriale alloggi o residenze per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo o termali, gestiscono strutture turistico-ricettive ovvero gestiscono esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5 della legge n. 287 del 1991.
  3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a euro 44.000.000 per l’anno 2025 e a euro 38.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede ai sensi dell’articolo 20.

Per consultare il Decreto 231/2025, clicca qui:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/10/04/25A05332/SG

03 Ottobre 2025 - Normativa

Festa nazionale di San Francesco – Istituzione | ADLABOR

La Camera dei deputati, nella seduta di giovedì 23 settembre 2025, ha approvato la proposta di legge riguardante l’istituzione della festa nazionale di San Francesco d’Assisi per la giornata del 4 ottobre.

L’art. 2 della Legge n. 260/1949 (Disposizioni in materia di ricorrenze festive) è stato modificato come segue:

“Sono considerati giorni festivi, agli effetti della osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici, oltre al giorno della festa nazionale, i giorni seguenti:

  • tutte le domeniche;
  • il primo giorno dell’anno;
  • il giorno dell’Epifania;
  • il giorno della festa, di San Giuseppe;
  • il 25 aprile: Anniversario della Liberazione;
  • il giorno di lunedì dopo Pasqua;
  • il giorno dell’Ascensione;
  • il giorno del Corpus Domini;
  • il 1° maggio: Festa del Lavoro;
  • il giorno della festa dei santi Apostoli Pietro e Paolo;
  • il giorno dell’Assunzione della B. V. Maria;
  • il 4 ottobre: festa nazionale di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia;
  • il giorno di Ognissanti;
  • il 4 novembre: giorno dell’unità nazionale;
  • il giorno della festa dell’Immacolata Concezione;
  • il giorno di Natale;
  • il giorno 26 dicembre”

Il provvedimento passa ora all’altro ramo del Parlamento. In caso di approvazione, la disposizione entrerà in vigore il 1° gennaio 2026.

02 Ottobre 2025 - Normativa

Uso dell’intelligenza artificiale – Legge delega – Disposizioni in materia di lavoro | ADLABOR

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2025, la Legge 23 settembre 2025, n. 132, con disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale.

Per quanto riguarda la materia lavoro, segnaliamo in particolare i seguenti articoli:

Art. 11. Disposizioni sull’uso dell’intelligenza artificiale in materia di lavoro

  1. L’intelligenza artificiale è impiegata per migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l’integrità psicofisica dei lavoratori, accrescere la qualità delle prestazioni lavorative e la produttività delle persone in conformità al diritto dell’Unione europea.
  2. L’utilizzo dell’intelligenza artificiale in ambito lavorativo deve essere sicuro, affidabile, trasparente e non può svolgersi in contrasto con la dignità umana né violare la riservatezza dei dati personali. Il datore di lavoro o il committente è tenuto a informare il lavoratore dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei casi e con le modalità di cui all’articolo 1-bis del decreto legislativo 26maggio 1997, n. 152.
  3. L’intelligenza artificiale nell’organizzazione e nella gestione del rapporto di lavoro garantisce l’osservanza dei diritti inviolabili del lavoratore senza discriminazioni in funzione del sesso, dell’età, delle origini etniche, del credo religioso, dell’orientamento sessuale, delle opinioni politiche e delle condizioni personali, sociali ed economiche, in conformità al diritto dell’Unione europea.

Art. 12. Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro

  1. Al fine di massimizzare i benefici e contenere i rischi derivanti dall’impiego di sistemi di intelligenza artificiale in ambito lavorativo, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, con il compito di definire una strategia sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale in ambito lavorativo, monitorare l’impatto sul mercato del lavoro e identificare i settori lavorativi maggiormente interessati dall’avvento dell’intelligenza artificiale. L’Osservatorio promuove la formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in materia di intelligenza artificiale.
  2. L’Osservatorio è presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo rappresentante. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i componenti, le modalità di funzionamento, nonché gli ulteriori compiti e funzioni dell’Osservatorio medesimo. Ai componenti dell’Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  3. L’istituzione e il funzionamento dell’Osservatorio non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e sono assicurati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 13. Disposizioni in materia di professioni intellettuali

  1. L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera.
  2. Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.

Per consultare il testo della Legge delega, clicca qui:

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025;132

26 Settembre 2025 - Normativa

Retribuzione e contrattazione collettiva – Legge delega | ADLABOR

Il Senato, nella seduta di martedì 23 settembre 2025, con 78 voti favorevoli e 52 contrari, ha approvato definitivamente il DDL n. 957 contenente deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva, nonché di procedure di controllo e informazione, incardinato con la relazione del Presidente Zaffini.

Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del ddl, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva, per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

  • assicurare ai lavoratori trattamenti retributivi giusti ed equi;
  • contrastare il lavoro sottopagato, anche in relazione a specifici modelli organizzativi del lavoro e a specifiche categorie di lavoratori;
  • stimolare il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel rispetto dei tempi stabiliti dalle parti sociali, nell’interesse dei lavoratori;
  • contrastare i fenomeni di concorrenza sleale attuati mediante la proliferazione di sistemi contrattuali finalizzati alla riduzione del costo del lavoro e delle tutele dei lavoratori (cosiddetto «dumping contrattuale»).

Per consultare il testo del DDL, clicca qui:

https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01399182.pdf

 

23 Settembre 2025 - Normativa

Dipendente in servizio all’estero – Assicurazione sanitaria – Trattamento fiscale | ADLABOR

L’Agenzia delle Entrate, con l’interpello n. 249/E del 18 settembre 2025, fornisce alcuni chiarimenti in merito al corretto regime fiscale da applicare al premio della polizza assicurativa sottoscritta dal datore di lavoro in favore dei dipendenti che prestano servizio all’estero nei paesi dove non è erogata l’assistenza sanitaria in forma diretta e dei relativi familiari a carico conviventi.

Questa, in estrema sintesi la risposta dell’Agenzia delle Entrate:

  • l’articolo 51, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), prevede che costituiscono reddito di lavoro dipendente «tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro». Tale disposizione include nel reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro (c.d. ”principio di onnicomprensività”), salve le tassative deroghe contenute nei successivi commi del medesimo articolo 51;
  • lo stesso articolo 51, comma 2, lettera a), primo periodo, dispone che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente «i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge»;
  • con circolare 23 dicembre 1997, n. 326, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che l’assistenza sociale risponde «a finalità fondate unicamente sulla solidarietà collettiva a soggetti che versano in uno stato di bisogno» e che si qualificano come ”contributi previdenziali” quei contributi versati in ottemperanza di legge al fine di garantire al dipendente specifiche prestazioni previdenziali;
  • sulla base della normativa e della prassi richiamata, il contratto di assicurazione sanitaria (malattia, infortunio e maternità) che il datore di lavoro ha sottoscritto non può essere ricondotto alla categoria dei ”contributi assistenziali”, non riscontrandosi alcuna finalità di ”solidarietà collettiva” nei confronti di soggetti che versano in uno stato di bisogno, né a quella dei ”contributi previdenziali”, come sopra descritti;
  • di conseguenza, il premio della polizza sottoscritta dall’Istante in favore dei propri dipendenti che prestano servizio all’estero concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
22 Settembre 2025 - Normativa

Pensionamento anticipato – Incentivo al posticipo – Applicabilità dell’esenzione fiscale | ADLABOR

L’Agenzia delle Entrate, con l’interpello n. 247/E del 18 settembre 2025, fornisce alcuni chiarimenti in merito all’esenzione fiscale prevista dall’articolo 51, comma 2, lettera i­bis), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. In particolare, se i lavoratori dipendenti, in possesso degli altri requisiti previsti dalla norma vigente ed iscritti alle forme ”esclusive”, possano accedere a tale incentivo parimenti ai lavoratori dipendenti iscritti alle forme sostitutive.

Questa in estrema sintesi la risposta dell’Agenzia delle Entrate:

“Nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1, comma 286, della legge n. 197 del 2022, come sostituito dall’articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (più sotto integralmente riportato) e cioè che i lavoratori debbono aver maturato entro il 31.12.2025 i requisiti minimi per poter usufruire della pensione anticipata (anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne), il regime di non imponibilità può applicarsi anche ai lavoratori dipendenti iscritti a forme ”esclusive” di assicurazione generale obbligatoria, compresi i dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, che si avvalgono della facoltà di rinunciare all’accredito contributivo.”

LEGGE 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 161

161. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 286 è sostituito dal seguente:

«286. I lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti minimi previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore e relativamente alla medesima trova applicazione quanto previsto dall'articolo 51, comma 2, lettera i-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Rimane fermo, anche a seguito dell'esercizio della facoltà di cui al presente comma, quanto previsto dall'articolo 14.1, comma 1, secondo periodo, del predetto decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».

15 Settembre 2025 - Normativa

Tutela dei diritti delle persone disabili – Estensione ai genitori di bambini disabili | ADLABOR

Con sentenza C-38/24 pubblicata l’11 settembre 2025 la Corte di Giustizia Europea ha affermato che il divieto di discriminazione indiretta fondata sulla disabilità, ai sensi della direttiva quadro sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000), si estende anche a un lavoratore che ne è vittima a causa dell’assistenza che fornisce a suo figlio, affetto da disabilità.

Secondo la Corte, per garantire l’uguaglianza tra i lavoratori, il datore di lavoro è tenuto ad adottare soluzioni ragionevoli idonee a consentire loro di fornire l’assistenza necessaria ai loro figli disabili, con il limite del carattere sproporzionato che tale onere potrebbe comportare per il datore di lavoro. Di conseguenza, il giudice nazionale dovrà verificare che, in tale causa, la domanda del lavoratore non costituisca un onere del genere.

Per consultare il testo della sentenza, clicca qui:

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2025-09/cp250119it.pdf

11 Settembre 2025 - Normativa

Autovetture elettriche o ibride concesse in uso promiscuo – Ricariche presso colonnine pubbliche | ADLABOR

L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello n. 237/E del 10 settembre 2025, relativo ai seguenti quesiti: Quesito n. 1: “Se la card messa a disposizione dei lavoratori per la ricarica elettrica dell’autovettura, anche ai fini dell’uso privato del veicolo, non generi in capo agli stessi reddito tassabile in quanto il valore della ricarica elettrica, considerata a tutti gli effetti ”carburante”, è incluso nella determinazione forfetaria del benefit tassabile fissata dall’ACI.

Quesito n. 2: “Nel caso in cui il dipendente superi il limite di chilometri per uso privato stabilito dalla Società, l’importo trattenuto allo stesso possa essere decurtato dai valori convenzionali ACI a fini dell’individuazione del valore del benefit tassabile, quale costo sostenuto per l’utilizzo del veicolo.”

Questa in estrema sintesi la risposta dell’Agenzia delle Entrate:

  • In relazione al primo quesito posto dall’Istante, concernente la possibilità di attribuire ai propri dipendenti una card per effettuare la ricarica elettrica della vettura assegnata in uso promiscuo presso colonnine pubbliche, con addebito del costo a carico della Società, si ritiene, pertanto, condivisibile la soluzione prospettata dall’Istante secondo cui dette ricariche, riconosciute entro un certo limite annuo, non costituiscono fringe benefit tassabile in capo al dipendente, a prescindere dall’utilizzo aziendale o privato del veicolo assegnato.
  • In relazione al secondo quesito, premesso che l’Istante fa presente che ciascun dipendente è tenuto a comunicare i chilometri effettuati per uso aziendale, così da poter individuare, per differenza, i chilometri percorsi per ragioni private e che, nell’ipotesi in cui sia superato il limite massimo di chilometri per anno per ragioni private riconosciuto dalla Società, la stessa provvederà ad addebitare al dipendente l’importo del costo chilometrico dell’energia elettrica relativo all’uso privato della vettura, per la parte corrispondente al superamento del suddetto limite.
10 Settembre 2025 - Normativa

Auto concesse in uso promiscuo – Optional a carico dei dipendenti | ADLABOR

L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello n. 233/E del 9 settembre 2025, fornisce indicazioni circa la corretta applicazione delle ritenute fiscali e previdenziali delle somme eventualmente trattenute ai dipendenti, per gli optional dagli stessi richiesti sui veicoli loro assegnati in uso promiscuo e, in particolare, se debbano essere sottratte o meno dalla base imponibile del reddito di lavoro dipendente.

Questa, in estrema sintesi, la risposta dell’Agenzia delle Entrate.

Qualora il datore di lavoro trattenga in capo ai dipendenti delle somme per la richiesta di optional aggiuntivi da installare sui veicoli concessi in uso promiscuo, che non sono ricompresi nella valorizzazione determinata nelle tabelle ACI, le stesse non riducono il valore del fringe benefit da assoggettare a tassazione ai sensi dell’articolo 51, comma 4, lettera a), del Tuir, per cui tali somme corrisposte dal dipendente per l’acquisto degli optional dovranno essere trattenute dall’importo netto corrisposto in busta paga.

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