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10 Marzo 2025 - Normativa

Disposizioni in materia pensionistica | ADLABOR

L’INPS, con la circolare n. 53 del 5 marzo 2025, fornisce prime indicazioni per l’applicazione delle disposizioni normative introdotte dalla legge di bilancio 2025.

Per eventuali interventi di programmazione/pianificazione degli organici aziendali, la circolare accenna in particolare:

  • all’estensione di Opzione donna alle lavoratrici che abbiano perfezionato i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2024;
  • alla possibilità di accedere alla pensione anticipata flessibile al raggiungimento, nel 2025, dell’età di almeno 62 anni e dell’anzianità contributiva minima di 41 anni;
  • alla riduzione, fino a 16 mesi, del requisito anagrafico per accedere alla pensione contributiva in favore delle lavoratrici madri con quattro o più figli.

Altre indicazioni riguardano: la proroga dell’APE Sociale al 31 dicembre 2025; l’incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS per il 2025 e il 2026; l’aumento dell’importo dell’incremento della maggiorazione sociale per il 2025.

Una successiva circolare fornirà le istruzioni sulle disposizioni in materia pensionistica che necessitano dell’emanazione dei decreti ministeriali attuativi.

 

 

 

 

 

 

05 Marzo 2025 - Normativa

Lavoratori all’estero – Retribuzioni convenzionali 2025 | ADLABOR

L’Inail con la circolare n. 20 del 27 febbraio 2025, comunica il valore delle retribuzioni convenzionali per l’anno 2025, da prendere a base per il calcolo dei premi dovuti per l’assicurazione di detti lavoratori, così come determinate dal Decreto Interministeriale del 16 gennaio 2025.

Segnaliamo in particolare che:

  • la normativa, pur riferendosi ai soli lavoratori italiani, è applicata anche ai lavoratori cittadini comunitari e ai cittadini extracomunitari che lavorano e sono assicurati in Italia in base alla legislazione nazionale e inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario;
  • trattandosi di retribuzioni convenzionali riferite a lavoratori che svolgono attività lavorativa subordinata, sono escluse da tale ambito altre tipologie di rapporto di lavoro, quali le collaborazioni coordinate e continuative, per i quali il premio assicurativo è calcolato sulla base dei compensi effettivamente percepiti dal collaboratore nel rispetto del minimale e massimale previsto per il pagamento delle rendite erogate dall’Inail ai sensi del decreto legislativo 38/2000, art. 5;
  • le retribuzioni convenzionali valgono per i lavoratori operanti nei Paesi extracomunitari diversi da quelli con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, anche parziali.
  • ai fini assicurativi Inail, sono, pertanto, esclusi dall’ambito di applicazione del regime di dette retribuzioni convenzionali:
  • gli Stati membri dell’Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia (comprese le isole Aland), Francia e Dipartimenti d’oltremare (Guyana francese, Isola di Martinica e isola di Guadalupa, ricomprese nell’arcipelago delle Piccole Antille, Isole di Reunion, Isole di Saint Martin e di Saint Barthèlemy, facenti parte del Dipartimento della Guadalupa), Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo (comprese le isole Azzorre e di Madera), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (comprese le isole Canaria, Ceuta e Melilla), Svezia, Ungheria;
  • per quanto riguarda il Regno Unito, a seguito dell’uscita dall’Unione europea (c.d. Brexit), l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, hanno concluso un accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione con annesso protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (PSSC);
  • gli Stati ai quali si applica la normativa comunitaria (Liechtenstein, Norvegia, Islanda) o assimilati (Svizzera);
  • gli Stati con i quali sono state stipulate convenzioni di sicurezza sociale (Argentina; Australia (Stato del Victoria); Brasile; Canada (Accordo di collaborazione con la provincia del Quebec); Capoverde; Isole del Canale (Jersey, Guersney, Aldernay, Herm, Jethou); Bosnia Erzegovina; Macedonia; Serbia; Montenegro; Kosovo; Principato di Monaco; Moldova; San Marino; Città del Vaticano; Tunisia; Turchia; Uruguay; Venezuela;
  • le retribuzioni convenzionali mensili fissate dal citato decreto sono frazionabili in 26 giornate nei casi di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero, intervenuti nel corso del mese. Al di fuori di dette ipotesi, le retribuzioni convenzionali mensili non sono frazionabili.
03 Marzo 2025 - Normativa

CCNL Edilizia – Ipotesi di accordo | ADLABOR

In data 21 febbraio 2025, è stata approvata, dalle organizzazioni Ance, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Produzione e Lavoro, FenealUil, Filca Cisl e Fillea-Cgil, l’ipotesi di accordo riguardante il rinnovo del CCNL dell’Edilizia.

L’ipotesi di accordo verrà validata dalle assemblee dei lavoratori entro il 20 marzo 2025.

In estrema sintesi, l’ipotesi di accordo prevede norme su:

  • aumenti salariali (210 euro medi, con incremento sui minimi del 18%);
  • catalogo formativo nazionale;
  • misure in materia di sorveglianza sanitaria;
  • denuncia unica edile (si tratta di un modello telematico che l’impresa dovrà inviare mensilmente alla cassa edile e che contiene i dati riferiti a ciascun cantiere e ciascun dipendente, dichiarando le ore lavorate e le ore non lavorate con campi bloccanti, erogazione dell’evr);
  • trasferta nazionale (consentirà alle imprese, tramite l’implementazione di un apposito applicativo, di ridurre il numero degli adempimenti che saranno svolti soltanto nei confronti della cassa edile del territorio presso il quale ha sede l’azienda, garantendo maggiore funzionalità del sistema e maggiore capacità di controllo della corretta applicazione contrattuale nei confronti dei lavoratori);
  • lavoro straordinario.
28 Febbraio 2025 - Normativa

Decreto Milleproroghe 2025 – Misure in materia di lavoro | ADLABOR

È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2025, la Legge 21 febbraio 2025, n. 15, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

Per quanto riguarda la materia lavoro l’articolo di riferimento è il 14, titolato: “Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del Turismo”, con il quale:

  • viene confermata la proroga al 31 dicembre 2025 dell’utilizzo della causale basata sulle «esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva», che le parti (datore di lavoro e lavoratore) potranno apporre al contratto individuale di lavoro qualora la contrattazione collettiva non abbia individuato proprie causali all’avvio di contratti a tempo determinato;
  • si conferma che è obbligatorio indicare una causale all’avvio di un rapporto di lavoro a termine:
  • in caso di stipula del primo contratto a tempo determinato o della somministrazione a termine superiore a 12 mesi;
  • al superamento dei 12 mesi con contratti a tempo determinato e in somministrazione a termine.
27 Febbraio 2025 - Normativa

Infortuni sul lavoro e malattie professionali – Comunicazione – Manuale utente | ADLABOR

Comunicazione di infortunio, alle denunce di infortunio, di malattia professionale e di silicosi/asbestosi, ai certificati medici di infortunio e ai patronati: il 6 marzo 2025 è previsto l’aggiornamento di tabelle tipologiche relative alla comunicazione di infortunio, alle denunce di infortunio, di malattia professionale e di silicosi/asbestosi, ai certificati medici di infortunio e ai patronati. Le modifiche sono riportate nel file “20250306-Variazioni Comuni-ASL-Sedi Inail-CAP.xlsx”. È, inoltre, disponibile la tabella generale “20250306-Comuni-ASL-Sedi Inail-CAP.xlsx”, con lo storico dei comuni, le associazioni ISTAT-ASL e quelle ISTAT-SEDI INAIL-CAP, che sostituisce totalmente la tabella attualmente in uso. I file sono disponibili ai seguenti percorsi:

  • “Comunicazione di infortunio”: Home > Atti e documenti > Prevenzione > Comunicazione di infortunio > Comunicazione infortunio – Tabelle di decodifica dei dati
  • “Denuncia/comunicazione di infortunio”: Home > Atti e Documenti > Assicurazione > sezione Prestazioni > Denuncia infortunio > Denuncia di infortunio – Tabelle di decodifica dei dati;
  • “Denuncia di malattia professionale e di silicosi/asbestosi”: Home > Atti e Documenti > Assicurazione > sezione Prestazioni > Denuncia malattia professionale > sezione Denuncia di malattia professionale/silicosi asbestosi – Tabelle di decodifica dei dati;
  • “Certificati medici (di infortunio)”: Home > Atti e Documenti > Assicurazione > sezione Prestazioni > Certificati medici > sezione Certificato medico di infortunio – Tabelle di decodifica dei dati per certificati medici di infortunio

Manuale utente: Per consultare la versione aggiornata al 6 febbraio 2025 e riguardante in particolare:

  • Denuncia/Comunicazione di infortunio telematica - Versione 1.26;
  • Denuncia di malattia professionale – Versione 1.15;
  • Denuncia di silicosi/asbestosi telematica - Versione 1.15;
  • Certificati medici di infortunio telematici - Versione 1.03
  • Certificati medici di malattia professionale online – Versione 1.1
  • Dati retributivi per calcolo indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta - Versione 2.1
  • Informazioni del datore di lavoro per infortunio occorso durante lo spostamento in attualità di lavoro o in itinere - Versione 2.1

clicca qui: https://www.inail.it/portale/it/supporto/guide-e-manuali-operativi/infortuni-sul-lavoro-e-malattie-professionali.html

25 Febbraio 2025 - Normativa

Dimissioni per fatti concludenti – Chiarimenti INPS | ADLABOR

L’INPS, con il messaggio n. 639 del 19 febbraio 2025, chiarisce due aspetti legati alle dimissioni per fatti concludenti:

Esclusione dal versamento del Ticket NASpI: la risoluzione del rapporto di lavoro, ai sensi di quanto previsto al comma 7-bis, dell’articolo 26 del decreto legislativo n. 151/2015, introdotto dall’articolo 19, della Legge n. 203/2024 (cd. Dimissioni per fatti concludenti), non dà diritto, al lavoratore, ad accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI, in quanto la fattispecie non rientra nelle ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro come richiesto dall’articolo 3 del decreto legislativo 22/2015. Conseguentemente, qualora il rapporto di lavoro fosse stato a tempo indeterminato, il datore di lavoro non sarà tenuto al versamento del contributo dovuto per l’interruzione del rapporto stesso, in quanto tale cessazione non fa sorgere in capo al lavoratore il teorico diritto alla NASpI.

Modalità di compilazione del flusso Uniemens: dal 12 gennaio 2025, le interruzioni del rapporto di lavoro intervenute con la procedura delle cd. “Dimissioni per fatti concludenti”, devono essere esposte all’interno del flusso Uniemens con il nuovo codice <Tipo Cessazione> “1Y”, avente il significato di: “Risoluzione rapporto di lavoro articolo 26 DLgs 14 settembre 2015, n. 151, comma 7 bis”.

24 Febbraio 2025 - Normativa

Minimali e massimali retributivi INPS 2025 | ADLABOR

L’INPS, con la circolare n. 26 del 30 gennaio 2025, comunica i valori minimali e massimali retributivi, relativamente all’anno 2025.

21 Febbraio 2025 - Normativa

Distacchi di personale – Imponibilità IVA | ADLABOR

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 38/E del 18 febbraio 2025, fornisce alcuni chiarimenti in merito al trattamento ai fini IVA del distacco di personale, al fine di accertare se, in caso di mero rimborso dal distaccatario dei soli costi effettivi sostenuti dal distaccante per ciascun lavoratore distaccato, tale rimborso sia da considerarsi fuori campo IVA oppure imponibile con applicazione dell’aliquota ordinaria: ciò anche in considerazione delle novità intervenute con il decreto legge 17 settembre 2024 n. 131, convertito dalla legge 14 novembre 2024 n. 267.

In estrema sintesi, per l’Agenzia delle Entrate i servizi di distacco di personale da parte dell’impresa distaccante a favore dell’impresa distaccata, in adempimento di accordi stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, assumono rilevanza agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto. Gli importi erogati dalla distaccataria a favore dell’impresa distaccante a titolo di rimborso del costo complessivo sostenuto da quest’ultima per ogni singolo lavoratore distaccato (comprensivo di tutti gli oneri contributivi e assicurativi) dovranno, quindi, essere assoggettati ad imposta.

20 Febbraio 2025 - Normativa

MUD – MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE | ADLABOR

Istituito dalla Legge 25 gennaio 1994 n. 70, il MUD è una comunicazione che enti ed imprese devono presentare annualmente, indicando quantità e tipologia di rifiuti che hanno prodotto e/o gestito nel corso dell’anno precedente.

Chi ha l’obbligo di presentare il MUD?

- Chi effettua a titolo professionale attività nella raccolta e nel trasporto di rifiuti;

- commercianti ed intermediari di rifiuti senza possesso;

- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;

- imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti;

- imprese con oltre dieci dipendenti che sono produttrici iniziali di rifiuti non pericolosi che derivano da attività industriali, da attività artigianali e dal recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi dati da trattamenti delle acque e da abbattimento dei fumi.

Quali sono le scadenze e la procedura di presentazione del modulo?

È essenziale essere consapevoli delle scadenze per la presentazione del MUD 2025.

Vi invitiamo a d organizzare il processo di raccolta dati all’interno della vostra azienda per una presentazione tempestiva ed accurata della domanda.

 

 

A cura di: Giovanni Galatioto [email protected]

18 Febbraio 2025 - Normativa

CCNL Settore Elettrico: firmata l’ipotesi di accordo per il triennio 2025-2027 | ADLABOR

In data 11 febbraio 2025, la delegazione trattante sindacale per il rinnovo del contratto elettrico di Filctem Cgil, Flaei Cisl, Uiltec Uil, i rappresentanti delle associazioni datoriali Elettricità Futura, Utilitalia, Energia Libera e dei maggiori gruppi del settore come Enel, Sogin, Terna, GSE, hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro di settore per il triennio 2025-2027 che coinvolge circa 60mila addetti in quasi 130 aziende.

L’ipotesi di accordo sarà ora sottoposta al voto nelle assemblee nei posti di lavoro per l’approvazione.

Questi, in estrema sintesi gli aspetti principali dell’ipotesi d’accordo:

Parte economica

  • L’aumento complessivo (TEC) nel triennio è di 312 euro;
  • L’aumento medio sui minimi (TEM) prevede 290 euro in 4 tranche ed esattamente: 1° aprile 2025 di 90 euro; 1° aprile 2026 di 65 euro; 1° aprile 2027 di 65 euro; 1° ottobre 2027 di 70 euro. Il montante complessivo sarà di 6.928 euro;
  • Sulla produttività saranno destinati 15 euro erogati per 14 mensilità, per ogni anno di vigenza del contratto. Come nei passati rinnovi contrattuali, è confermato il modello di verifica degli scostamenti inflativi: alla fine del triennio di vigenza contrattuale, in presenza di aumenti dell’inflazione oltre le previsioni ISTAT, le quote di produttività saranno consolidate nei minimi;
  • Il welfare contrattuale sarà incrementato di 7 euro.

Parte normativa

  • Riduzione dell’orario di lavoro che porta, su base annuale, ad avere per le lavoratrici e i lavoratori del settore 3 mezze giornate in più;
  • Per i neo assunti si riduce il tempo, che passa da 6 a 3 anni, per iniziare a maturare le ferie aggiuntive dalle iniziali 20 alle 24 finali;
  • Aumentano le ore destinate al diritto individuale alla formazione che passano dalle attuali 40 a 50 nel triennio;
  • Obbligo di confronto e consultazione preventiva a livello aziendale sul tema dell’Intelligenza Artificiale;
  • Certificazione della rappresentanza dei lavoratori per tutte le aziende sottoscrittrici del CCNL;
  • Genitorialità: le aziende sottoscrittrici si impegnano a definire accordi che migliorino le disposizioni di legge;
  • Malattia: migliora il diritto alla conservazione del posto di lavoro per disabilità, che passa da 12 a 18 mesi continuativi, e da 18 a 24 mesi non consecutivi (nell’arco di un periodo di 36 mesi);
  • Aspettativa retribuita, passando da 6 a 12 mesi, per le vittime di violenza di genere;
  • Promosse iniziative formative e campagne di comunicazione al livello aziendale per favorire la cultura inclusiva, e per migliorare comportamenti e linguaggi.
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