08 Novembre 2021 - Interpretazioni
L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 13/E del 2 novembre 2021, fornisce alcuni chiarimenti interpretativi in merito all’applicazione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, di cui all’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
Segnaliamo in particolare che il credito d’imposta:
- compete ai soggetti esercenti attività di impresa; ai soggetti esercenti arti e professioni; agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti; alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast.
- è pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19;
- spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.
Per consultare la circolare, clicca qui:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3930122/Circolare_13_02.11.2021.pdf/0e7e51e0-d04b-5352-494c-bc21aba0691c
05 Novembre 2021 - Normativa
COVID-19 – verifica Green pass – nuove funzionalità procedura “Greenpass50+” | Adlabor
L’INPS, con il messaggio n. 3768 del 3 novembre 2021, informa dell’avvio di nuove funzionalità relative alla procedura “Greenpass50+” per il servizio di verifica della Certificazione verde Covid-19 (green pass).
A partire dal giorno 4 novembre 2021, l’Istituto, per venire incontro alle esigenze organizzative territoriali delle aziende, rende disponibile una nuova funzionalità, da attivare in fase di accreditamento, che permette di “assegnare” a ciascun “Verificatore” un insieme, ben definito, di codici fiscali dei dipendenti dell’azienda e, solo per questi, il “Verificatore” potrà effettuare la verifica del possesso del green pass, con le medesime modalità e nelle stesse condizioni specificate nel precedente messaggio n. 3589/2021, ferma restando la loro presenza nei flussi UNIEMENS-POSAGRI-ListaPosPA dell’azienda.
Nel messaggio sono dettagliatamente indicate le fasi di inserimento dei dipendenti.
Per consultare il messaggio 3768/2021, clicca qui:
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%203768%20del%2003-11-2021.htm
Per consultare il messaggio 3589/2021, clicca qui:
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13567
03 Novembre 2021 - Interpretazioni
27 Ottobre 2021 - Normativa
Il Ministero delle Infrastrutture, per garantire la massima sicurezza nella realizzazione delle opere e lo svolgimento delle attività nei cantieri nel pieno rispetto delle norme, ha istituito, con accordo del 25 ottobre 2021, un Osservatorio Nazionale di cui fanno parte i rappresentanti del governo, delle principali stazioni appaltanti pubbliche (RFI, Anas, Autorità Portuali, ecc.) e delle organizzazioni sindacali più rappresentative del settore edile. L’accordo prevede un rafforzamento delle attività volte a garantire il pieno rispetto delle intese già sottoscritte l’11 dicembre 2020, il 22 gennaio 2021 e il 16 aprile 2021 con particolare attenzione alla promozione di nuova occupazione e dei migliori standard per la salute e la sicurezza.
Segnaliamo in particolare che il nuovo ente avrà anche il compito di verificare il rispetto:
- del divieto di dumping contrattuale;
- del ricorso a lavoro irregolare;
- della parità di trattamento economico-normativo tra i lavoratori in appalto e quelli in subappalto, qualora le attività oggetto del subappalto coincidano con quelle oggetto dell’appalto oppure riguardino lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente appaltatore principale
Per consultare l’accordo, clicca qui:
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2021-10/Verbale%20di%20accordo%20tra%20Ministero%20e%20sindacati%20edili.pdf
27 Ottobre 2021 - Interpretazioni
L’INPS, con la circolare n. 158 del 22 ottobre 2021, fornisce le istruzioni riguardo la sospensione dell’applicazione delle riduzioni applicabili agli importi del trattamento di mobilità in deroga nei casi di terza e quarta proroga collegati all’emergenza da COVID-19. Il provvedimento è riferito ai soli lavoratori che operano in aree di crisi complessa.
Per il periodo dal 1° febbraio 2021 al 31 dicembre 2021 agli importi in pagamento per i trattamenti di mobilità in deroga, concessi ai lavoratori suddetti:
- non si applica l’abbattimento del 40% nei casi di terza e quarta proroga;
- continuano, invece, a trovare applicazione, rispettivamente, le riduzioni del 10% e del 30% nei casi di prima e seconda proroga.
L’Istituto applicherà d’ufficio, senza necessità di una domanda da parte degli interessati, il beneficio di cui al presente paragrafo.
Per consultare la circolare, clicca qui:
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13570
26 Ottobre 2021 - Normativa
L’art. 11 del D.L. 146/ 2021 ha introdotto le seguenti novità in materia di trattamenti di integrazione salariale:
- I datori di lavoro che possono usufruire di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga (per identificare le tipologie di aziende beneficiarie clicca https://www.adlabor.it/schemi/fis-fondo-di-integrazione-salariale/ambito-di-applicazione-dei-sistemi-di-integrazione-salariale-cig-cigs-cigd-fis/) che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare per i lavoratori in forza alla data del 22 ottobre 2021 domanda di integrazione salariale per una durata massima di tredici settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, senza che sia dovuto alcun contributo addizionale (art. 11, comma 1, D.L. 146/2021). Le ulteriori tredici settimane vengono riconosciute ai datori di lavoro che hanno esaurito le 28 settimane di ammortizzatori COVID-19 previste dal D.L. 41/2021 (convertito con modificazioni dalla L. 69/2021), presentando apposita domanda (Art. 11, comma 3, D.L. 146-2021). Per tutta la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale resta in vigore il divieto di licenziamento (Art. 11, comma 7 e 8 del D.L. 146/2021):
- I datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare per i lavoratori in forza alla data del 22 ottobre 2021 domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale ( di cui agli articoli 19 e 20 del D.L. 18/2020, convertito dalla L. 27/2020) per una durata massima di nove settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, senza che sia dovuto alcun contributo addizionale (art. 11,comma 2, D.L. 146/2021). Le ulteriori nove settimane vengono riconosciute ai datori di lavoro che hanno esaurito le 17 settimane di ammortizzatori sociali COVID-19 previste dall’art. 50-bis del D.L. 73/2021 n. 73, convertito dalla L. 106/2021, n. 106 (Art. 11, comma 3, D.L. 146/2021). Per tutta la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale resta in vigore il divieto di licenziamento (Art. 11, comma 7 e 8 del D.L. 146/2021);
- Le domande di accesso ai sopracitati trattamenti devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello dell’entrata in vigore del decreto (22 ottobre 2021).
Per consultare il decreto clicca qui:
https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/misure-urgenti-in-materia-economica-e-fiscale-a-tutela-del-lavoro-e-per-esigenze-indifferibili-decreto-legge-21-ottobre-2021-n-146/
25 Ottobre 2021 - Normativa
Assenze del lavoratore per quarantena o altri motivi riferiti al COVID-19 (news 25.10.21) | Adlabor
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 ottobre 2021 il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, con misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
Per quanto riguarda le assenze dei lavoratori dipendenti riferite al COVID-19, segnaliamo in particolare che l’art. 8, modificando l’art. 26 del Decreto “Cura Italia” (decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27) precisa che, fino al 31 dicembre 2021:
- l’assenza dei periodi trascorsi in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria dai lavoratori del settore privato viene equiparata alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto;
- l’assenza dal servizio dei lavoratori fragili, ovvero dipendenti pubblici e privati in situazioni di disabilità gravi oppure con rischio derivante da immunodepressione o da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita viene equiparata al ricovero ospedaliero ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto;
I datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell’Inps avranno diritto, previa presentazione da parte del datore di lavoro di apposita domanda telematica, ad un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, per ogni lavoratore non avente diritto alla copertura INPS per la malattia, per il quale la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità di lavoro agile. Il rimborso è erogato dall’INPS, per un importo una tantum massimo pari a 600 euro per lavoratore per anno solare. Sono esclusi i datori di lavoro domestico.
Si attendono dall’INPS le indicazioni operative sulle modalità di presentazione della richiesta.
Per consultare il testo della norma citata, clicca qui:
https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/misure-urgenti-in-materia-economica-e-fiscale-a-tutela-del-lavoro-e-per-esigenze-indifferibili-decreto-legge-21-ottobre-2021-n-146/
25 Ottobre 2021 - Normativa
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 ottobre 2021 il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, con misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
Per quanto riguarda i congedi straordinari, segnaliamo in particolare che l’art. 9 proroga al 31 dicembre 2021 la possibilità di usufruire di congedi per tutta la durata di:
- sospensione dell'attivita' didattica o educativa in presenza del figlio;
- infezione da SARS-CoV-2 contratta dal figlio;
- quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto;
- chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale frequentati dal figlio disabile.
I congedi spettano a:
- lavoratori subordinati genitori con figli conviventi minori di 14 anni (o di qualsiasi età, se disabile in situazione di gravità): per il congedo, che può essere usufruito in forma giornaliera od oraria, i lavoratori avranno diritto:
- ad un’indennità pari al 50% della retribuzione;
- alla contribuzione figurativa;
- divieto di licenziamento
- alla conservazione del posto di lavoro.
In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha invece il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità nè riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo (oppure non svolge alcuna attività lavorativa oppure è sospeso dal lavoro), l'altro genitore non può fruire del medesimo congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle stesse misure.
- lavoratori genitori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata: hanno diritto a fruire, per le medesime ragioni sopra indicate e per i figli conviventi minori di anni 14 quattordici, di uno specifico congedo per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato ai fini del calcolo dell'indennità di maternità.
- lavoratori genitori autonomi iscritti all'INPS: hanno diritto a fruire, per le medesime ragioni sopra indicate e per i figli conviventi minori di anni 14 quattordici, di un’indennità commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto
Per consultare il testo della norma citata, clicca qui:
https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/misure-urgenti-in-materia-economica-e-fiscale-a-tutela-del-lavoro-e-per-esigenze-indifferibili-decreto-legge-21-ottobre-2021-n-146/
22 Ottobre 2021 - Normativa
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2021, il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 che apporta alcune modifiche al D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza del lavoro).
Segnaliamo in particolare all’art. 13 del decreto:
- L’ampliamento delle competenze ispettive dell’INL Ispettorato Nazionale del Lavoro negli ambiti della salute e sicurezza del lavoro (comma 1, lettera c) 1 e comma1, lettera d) 3);
- Il maggior presidio, su tutto il territorio nazionale delle strutture preposte ai controlli, con il Coordinamento di Asl e INL per l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro svolta a livello provinciale (comma 1, lettera c) 3);
- Il rafforzamento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) (comma 1, lettera b);
- L’adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni scatterà in presenza del 10% (e non più del 20% del personale “in nero”) (comma 1, lettera d);
- Non sarà più richiesta alcuna “recidiva” ai fini della adozione del provvedimento che, pertanto, sarà subito operativo a fronte di gravi violazioni di prevenzione (comma 1, lettera d);
- L’impossibilità, per l’impresa destinataria del provvedimento di sospensione, di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione (comma 2).
Per consultare il testo del decreto, clicca qui:
https://www.adlabor.it/normativa/salute-e-sicurezza/misure-urgenti-in-materia-economica-e-fiscale-a-tutela-del-lavoro-e-per-esigenze-indifferibili-decreto-legge-21-ottobre-2021-n-146/
21 Ottobre 2021 - Interpretazioni