News

11 Ottobre 2021 - Interpretazioni

Green Pass – sintesi aspetti gestionali | Adlabor

Il decreto Legge n. 127/2021 a decorrere dal prossimo 15 ottobre 2021, ha introdotto l’obbligo, per i lavoratori, di accedere al luogo di lavoro solo previa presentazione di un certificato verde Covid-19 (cd. Green pass).

Facendo seguito alle nostre precedenti news del 23, 27 e 28 settembre 2021 e del 4 e 7 ottobre 2021, proponiamo una sintesi dei principali aspetti gestionali

Quali sono i documenti che dovrà predisporre il datore di lavoro durante il periodo di validità della norma?

  • Regolamento che evidenzi le modalità organizzative per la verifica del Green pass nei locali aziendali;
  • Lettera ai lavoratori per comunicare l’avvio dei controlli dal 15 ottobre 2021. Nella lettera, il datore di lavoro potrà richiedere ai lavoratori privi di Green pass una comunicazione all’azienda, al fine di organizzare l’attività lavorativa;
  • Lettera di nomina dei soggetti delegati al controllo del Green pass, con l’informativa sulle modalità di controllo;
  • Lista dei lavoratori da controllare (qualora il controllo sia stato previsto “a campione”)
  • Lettera al lavoratore che viene allontanato dal luogo di lavoro in quanto privo di un Green pass in corso di validità. La medesima comunicazione dovrà essere inviata ai lavoratori che comunicheranno il mancato possesso di un Green pass valido;
  • Lettera di contestazione disciplinare in caso di accesso di un lavoratore all’interno dei locali aziendali senza il prescritto Green pass

Quali sono i soggetti da controllare?

  • Lavoratori dipendenti (esclusi lavoratori in smart-working, telelavoratori e lavoratori a domicilio)
  • Agenti e Rappresentanti
  • Collaboratori (co.co.co. – collaboratore occasionale)
  • Lavoratori somministrati
  • Lavoratori distaccati
  • Lavoratori in trasferta
  • Liberi professionisti
  • Stagisti – tirocinanti
  • Volontari
  • Titolari, legali rappresentanti, amministratori
  • Soci
  • Lavoratori della ditta appaltatrice

Chi è esente dal controllo?

  • Tuttii soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. La certificazione sarà cartacea fino al 30 novembre 2021, poi  probabilmente diverrà esclusivamente telematica, con QR Code. (Cfr. Circolari Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021 e n. 43366 del 25 settembre 2021).

Quali sono le condizioni per avere un Green pass?

  • Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (sono valide le vaccinazioni riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero della Salute). Validità di 12 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale (seconda dose o dose unica);
  • Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, prima dose di vaccino. (validità fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale);
  • Avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto. Validità di 6 mesi a far data dall’avvenuta guarigione;
  • Avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo. Validità di 12 mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione
  • Effettuazione di test antigenico rapido o molecolare (quest’ultimo anche su campione salivare). Validità di 48 ore dall’esecuzione del test antigenico rapido, qualora con esito negativo al virus SARS-CoV-2; validità di 72 ore dall’esecuzione del test molecolare, qualora con esito negativo al virus SARS-CoV-2

Con che mezzi deve avvenire la verifica del Green pass?

  • La certificazione verde COVID-19 è identificata attraverso un codice univoco alfanumerico rappresentato da un codice a barre bidimensionale (QR code)
  • La verifica avverrà tramite l’applicazione (APP) VerificaC19 e potrà avvenire anche offline (si dovrà comunque accedere alla banca dati almeno una volta al giorno)
  • L’interessato, su richiesta del verificatore, dovrà esibire un documento di identità in corso di validità ai fini della verifica circa la corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App.
  • Attenzione: l’attività di verifica non dovrà comportare, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario, in quanto il controllo non costituisce trattamento del dato ai fini privacy (comma 5 dell’art. 13 del DPCM 17 giugno 2021)

Anomalie nel controllo del Green pass

  • In caso di anomalie all’ingresso dei luoghi di lavoro, impedire al lavoratore l’accesso o, se è entrato, allontanarlo immediatamente. In caso di rifiuto del lavoratore, informare le autorità di Pubblica Sicurezza (Prefetto, Polizia, Carabinieri), sanitarie (ASL competente per territorio) e del lavoro (Ispettorato del lavoro competente per territorio)
  • Lettera al lavoratore con l’indicazione delle ripercussioni normative, contrattuali ed economiche del mancato possesso del Green pass, invitandolo a rientrare in azienda solo in possesso di un Green pass in corso di validità
  • Comunicare l’esito del controllo all’Ufficio Risorse Umane, in quale effettuerà i dovuti interventi economico-retributivi per i giorni di assenza ingiustificata

Conseguenze per il lavoratore in caso di mancato possesso o di anomalie o di scadenza della certificazione verde

  • Il lavoratore verrà considerato assente ingiustificato e sospeso dal lavoro fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021;
  • Durante il periodo di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato;
  • La sospensione non costituisce una sanzione disciplinare;
  • Il lavoratore mantiene comunque il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro

Sanzioni per i lavoratori in caso di accesso ai luoghi di lavoro in violazione all’obbligo di possesso del Green pass

  • Sanzioni disciplinari
  • Sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro (irrogata dal Prefetto).

Sanzioni per il datore di lavoro in caso di mancata adozione delle misure organizzative entro il 15 ottobre e/o in caso di mancato controllo del Green pass

  • Sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro (irrogata dal Prefetto)

Per consultare la circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021, clicca qui:

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82047&parte=1%20&serie=null

Per consultare la circolare del Ministero della Salute n. 43366 del 25 settembre 2021, clicca qui:

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82933&parte=1%20&serie=null

 

 

 

08 Ottobre 2021 - Interpretazioni

Esonero contributivo per assunzioni di under 36|ADLABOR

L’INPS - con Messaggio 7 ottobre 2021, n. 3389 - ha fornito le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo totale introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi da 10 a 15, legge 30 dicembre 2020, n. 178) per chi assume o stabilizza giovani di età inferiore a 36 anni, limitatamente alle assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021.

L’incentivo è riconosciuto:

  • nella misura del 100%, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite di 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e che non abbiano mai avuto nella loro vita lavorativa un contratto a tempo indeterminato né con il medesimo, né con altro datore di lavoro.
  • Non sono incentivabili i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico e, l’incentivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

La durata dell’esonero contributivo è riconosciuta per un periodo massimo di quarantotto mesi nei confronti dei datori di lavoro privati che effettuano o abbiano effettuato assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Per visualizzare il messaggio INPS 7 ottobre 2021, n. 3389 clicca qui: Messaggio INPS 3389 del 7.10.2021

07 Ottobre 2021 - Normativa

GREEN PASS – misure di interesse generale per il mondo del lavoro | Adlabor

È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 235/2021, la Legge 24 settembre 2021, n. 133, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 (Decreto “Green Pass”). Segnaliamo di specifico interesse per il mondo del lavoro:

  • lo slittamento al 31 dicembre 2021 delle agevolazioni previste per i lavoratori fragili (articolo 26, commi 2 e 2-bis, del Decreto-legge n. 18/2020). Rammentando che i lavoratori fragili sono quei soggetti che si trovano in condizione di particolare rischio rispetto al contagio da COVID-19 a causa di pregresse gravi patologie croniche, di immunodepressione, disabilità gravi, comorbilità, essi hanno il diritto:
  1. a prestare la loro attività in modalità di lavoro agile, laddove tecnicamente possibile, anche con diversa mansione (ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi), o con svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto;
  2. all’equiparazione della quarantena o della permanenza domiciliare alla malattia ai fini del trattamento economico, con esclusione del computo ai fini del periodo di comporto.

Non ci sono però ancora conferme sulla disponibilità di risorse finanziarie in grado di prevedere anche un’indennità di malattia per gli eventi di quarantena ricadenti nel secondo semestre 2021, che in base agli ultimi provvedimenti di prassi INPS restano fuori dal pagamento del sussidio, pur con il riconoscimento della malattia e dell’esclusione ai fini del comporto. Su questo punto il Governo ha espresso la volontà di trovare una soluzione, ma manca ancora il provvedimento che ne dia concreta attuazione

  • l’obbligo vaccinale dal 10 ottobre al 31 dicembre 2021, per tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità;
  • la durata diversa tra il tampone antigenico rapido ed il tampone molecolare: validità di 48 ore dall’esecuzione del test antigenico rapido, qualora con esito negativo al virus SARS-CoV-2 e validità di 72 ore dall’esecuzione del test molecolare, qualora con esito negativo al virus SARS-CoV-2

Per consultare il testo della legge 133/2021, clicca qui:

https://www.adlabor.it/contenuto/testo-coordinato-del-decreto-legge-6-agosto-2021-n-111/

07 Ottobre 2021 - Interpretazioni

Divieto di licenziamento collettivo o per giustificato motivo oggettivo – Ricorso ad ammortizzatori sociali COVID 19 – Scadenza | Adlabor

Premesso che il prossimo 31 ottobre 2021 verrà meno il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo per quei datori di lavoro che stanno fruendo dell’assegno ordinario FIS e della Cassa integrazione in deroga nonché di quelli che rientrano nelle specifiche attività economiche Ateco2007 con codici 13,14 e 15, rammentiamo che dalla stessa data del 31 ottobre 2021 scadrà il termine/periodo utile per la fruizione degli specifici ammortizzatori sociali Covid 19 introdotti per il 2021 e cioè:

  • le 40 settimane totali previste dalla legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2021) e dalla legge n. 69/2021 di conversione in legge del decreto 41/2021 (decreto Sostegni);
  • le 17 settimane introdotte dal decreto legge n. 99/2021 (abrogato dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e confluito nel decreto legge 73/2021 (decreto Sostegni bis) per i datori di lavoro che rientrano nelle attività economiche ATECO2007 con i codici 13,14 e 15.

Nel caso in cui dovesse protrarsi la situazione di crisi che non giustifica una piena ripresa dell’attività lavorativa, e non volendo procedere a licenziamenti individuali per GMO o licenziamenti collettivi, conservare l’occupazione, l’eventuale proroga, laddove possibile, degli ammortizzatori sociali al termine di quelli con specifica causale Covid 19 comporterà l’applicazione della disciplina ordinaria prevista dal D.Lgs. n. 148/2015, con la conseguenza che l’ammortizzatore da utilizzare e applicare si differenzierà a seconda del settore economico e dal numero di dipendenti occupati.

 

05 Ottobre 2021 - Normativa

Disabili – contributo esonerativo e sanzioni – adeguamento

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato che, nella giornata del 30 settembre 2021, sono stati firmati due decreti in materia di diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68). Alla data odierna del 5 ottobre 2021 i decreti, che riguardano in particolare gli articoli 5 e 15 della legge, non risultano ancora pubblicati

Con il primo provvedimento, viene decretato l’adeguamento a 39,21 euro dell’importo giornaliero del contributo esonerativo dovuto dai “datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, in presenza delle speciali condizioni della loro attività” per “essere parzialmente esonerati dall’obbligo di assumere l’intera percentuale di disabili prescritta, versando al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato”. Il nuovo importo del contributo decorrerà dal 1° gennaio 2022.

Con il secondo decreto le sanzioni amministrative dovute dai datori di lavoro pubblici e privati, in caso di mancato invio “in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti” (previsto dall’art. 9, comma 6 della Legge 68/1999) sono state adeguate a 702,43 euro per il mancato adempimento degli obblighi e a 34,02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo.

Per consultare il comunicato del Ministero del lavoro, clicca qui:

https://www.lavoro.gov.it/priorita/pagine/diritto-al-lavoro-dei-disabili-il-ministro-orlando-ha-firmato-due-nuovi-decreti.aspx/

04 Ottobre 2021 - Interpretazioni

Green pass: organizzazione delle verifiche in azienda

Facciamo seguito alle precedenti nostre news del 22, 23, 27 e 28 settembre 2021 per rammentare che dal prossimo 15 ottobre 2021 i datori di lavoro sono obbligati a:

- definire entro il 15 ottobre 2021 le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche;

- verificare dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021 che tutti i lavoratori e collaboratori che accedono ai luoghi di lavoro possiedano ed esibiscano a richiesta la certificazione verde Covid-19 (“green pass”).

I datori di lavoro, nell’organizzare le verifiche,  dovranno tener presente il seguente quadro normativo di riferimento: Decreto-legge 21 settembre 2021 n. 127; Circolare Ministero della Salute 28 giugno 2021; D.P.C.M. 17 giugno 2021; Legge 17 giugno 2021 n. 87; Protocollo 24 aprile 2020 (aggiornato il 6 aprile 2021) sottoscritto da Governo e parti sociali per la regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro; D.lgs. n° 81 del 09/04/2008.

Verifica del green pass: il Governo ha lasciato alla discrezione aziendale la definizione di come organizzare dette verifiche, limitandosi a indicare che i controlli del green pass siano svolti prioritariamente e ove possibile, al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro. Ciò detto, è evidente che, qualsiasi siano le modalità organizzative adottate, esse dovranno essere sufficientemente efficaci per garantire il rispetto della finalità del D.L. 127/2021 , cioè che non accedano ai luoghi di lavoro soggetti privi di idonee certificazioni.

Riteniamo che la verifica effettuata all’ingresso per tutti i soggetti interessati (chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato nonché tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni) sia la modalità più idonea. I controlli a campione, infatti, non garantiscono l’efficacia delle verifiche.

Per quanto riguarda l’esibizione di green pass provvisori, ottenuti a seguito di tampone, evidenziamo che gli stessi hanno una validità oraria e non giornaliera, per cui occorrerà prevedere verifiche mirate sui soggetti in possesso di detti green pass provvisori.

Il controllo dovrà essere effettuato dal personale designato mediante l’app VerificaC19 (gratuita e disponibile per iOs, Android e Huawei Store. Cfr. il documento del Governo “App VerificaC19 - Informazioni per gli operatori” consultabile sul sito https://www.dgc.gov.it/web/app.html) che mostra graficamente al verificatore soltanto l’effettiva validità del green pass nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa. I risultati possibili sono tre: schermata verde (se il certificato è valido in Italia e in Europa), azzurra (se solo in Italia) e rossa (se non è valida oppure è scaduta, come nel caso di green pass temporaneo rilasciato dopo tampone, o in caso di errore nella lettura). L’app non necessita di essere connessa a internet durante la verifica se non una volta al giorno tramite smartphone o (come accade in alcune aziende) integrando l’app in appositi totem posti all’ingresso dell’azienda.

Il controllo è istantaneo, va fatto in presenza e non comporta la conservazione del certificato. Riteniamo pertanto quanto meno non opportuno richiedere la trasmissione online del green pass (o del QR code).

L'attività di verifica del green pass non deve comportare in alcun caso, la memorizzazione in  qualunque forma dei dati dell'intestatario (art. 13, comma 5 del D.P.C.M. 17 giugno 2021).

Operatori incaricati delle verifiche del green pass: sono tutti quelli indicati formalmente nel documento che i datori di lavoro debbono predisporre entro il 15 ottobre 2021 contenente le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche (cfr art. 4, comma 5 del D.L. n. 127/21)

 

28 Settembre 2021 - Interpretazioni

Green pass – FAQ | Adlabor

Il 27 settembre 2021, il Governo ha emanato le ultime FAQ riguardanti il green pass.

Sintetizziamo i contenuti:

  • Anche il titolare dell’azienda che opera al suo interno viene controllato dal soggetto individuato per i controlli all’interno dell’azienda;
  • il libero professionista che accede ai luoghi di lavoro pubblici o privati per lo svolgimento della propria attività lavorativa deve essere controllato dai soggetti individuati per i controlli del green pass;
  • chi lavora in modalità smart working non deve avere necessariamente il green pass se non accede ai luoghi di lavoro;
  • il green pass non fa venir meno le regole di sicurezza previste dalle linee guida e protocolli vigenti (es. uso della mascherina e la regola del metro di distanziamento);
  • Le aziende che effettuano controlli a campione sul personale non incorreranno in sanzioni nel caso in cui un controllo da parte delle autorità riveli la presenza di lavoratori privi del green pass, se i controlli sono stati effettuati secondo modelli organizzativi adeguati, come previsto dal decreto legge n. 127 del 2021;
  • Per la consumazione al tavolo nelle mense aziendali o in tutti i locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti pubblici e privati è necessario esibire il green pass
  • Il datore di lavoro della colf o della badante è tenuto a verificare che la dipendente abbia il green pass.
27 Settembre 2021 - Normativa

Green pass – validità | Adlabor

Sul sito, nella sezione schemi, è stato pubblicato uno schema sulla validità del green pass.

Per conultare lo schema, clicca qui:

https://www.adlabor.it/schemi/emergenze/green-pass-validita-adlabor/

23 Settembre 2021 - Normativa

Green pass – prima dose di vaccino – lavoratore che non ha mai contratto il virus | Adlabor

Il legislatore con il D.L. 127/2021, all’art 5, comma 1, lettera c) ha disposto che la certificazione verde Covid-19 (green pass) rilasciata contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2 non è più valida dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione, ma dal giorno della somministrazione. Tuttavia, tale decreto non ha previsto l’efficacia immediata della certificazione ottenuta contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino per i soggetti che non hanno mai contratto l’infezione da SARS-CoV-2. Per quest’ultimi il certificato continua ad essere valido (ai sensi dell’art 9, comma 3, secondo periodo del D.L. 52/2021, convertito dalla L. 17 giugno 2021, n. 87) dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione della prima dose di vaccino. Alla luce di tali disposizioni, il lavoratore che non ha mai contratto l’infezione da Covid-19 dovrà assumere la prima dose di vaccino entro il 30 settembre 2021, se non lo farà, dal 15 ottobre 2021, non potrà accedere ai luoghi di lavoro se non esibendo il green pass ottenuto a seguito di un test antigenico rapido o molecolare negativo. Successivamente al 15 ottobre 2021 il lavoratore potrà accedere ai luoghi di lavoro con green pass solo dopo 15 giorni dalla somministrazione di una dose di vaccino, ovvero sempre con un test effettuato entro le 48 ore precedenti.

23 Settembre 2021 - Normativa

Green Pass -Decreto legge 127/2021 – Obblighi e sanzioni per il datore di lavoro | Adlabor

Facciamo seguito alla nostra news del 22 settembre 2021, ed in attesa di ulteriori chiarimenti/circolari, per evidenziare come gli articoli 1 e 3 del Decreto legge 21 settembre 2021 n. 127 prevedono che, a far data dal 15 ottobre 2021 e fino al termine dello stato di emergenza (31 dicembre 2021), per tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi  titolo,  la  propria  attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni, è obbligatorio essere in possesso e mostrare su richiesta la certificazione verde Covid-19 (“Green Pass”), sia nei luoghi di lavoro pubblici, che in quelli privati. Spetta al datore di lavoro sia pubblico, sia privato organizzare l’attività aziendale e controllare che siano rispettate tutte le misure idonee ad assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro. A tal fine, il datore di lavoro entro il 15 ottobre 2021 deve aver definito le modalità per lo svolgimento delle verifiche per verificare che i soggetti sopra indicati (tra cui, evidentemente, tutti i lavoratori subordinati e autonomi) che accedono nei luoghi dove prestano la loro attività siano in possesso di detta certificazione, condizione necessaria per accedere ai luoghi di lavoro.

Gli specifici obblighi per i datori di lavoro derivanti dalla citata norma di legge sono i seguenti:

  • individuare con un atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione per le eventuali violazioni;
  • effettuare “ove possibile” i “controlli al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro”. La formulazione della norma non esclude la possibilità di eseguire i prescritti controlli in un momento successivo rispetto all’accesso in sede da parte dei lavoratori, ma è evidente che il controllo all’ingresso appare il metodo migliore in quanto, ove un lavoratore dovesse risultare positivo al Covid-19, sarà indubbiamente più semplice per il datore di lavoro provare agli enti preposti la propria estraneità rispetto al momento del contagio;
  • verificare il possesso del Green Pass da parte dei lavoratori con modalità compatibili con l’organizzazione aziendale e il numero dei lavoratori (solo a mo’ d’esempio, con un’implementazione del sistema di rilevazione elettronica della presenza; oppure con la scansione del codice QR tramite l’app ministeriale). La verifica potrebbe riguardare tutti i lavoratori oppure soltanto alcuni a campione (in quest’ultimo caso sarebbe opportuno definirne le specifiche modalità per procedere con controlli di tipo casuale automatico).

Per i datori di lavoro le sanzioni possono essere le seguenti:

  • mancata predisposizione entro il 15 ottobre 2021 delle modalità di verifica del green pass e mancata effettuazione delle verifiche sui lavoratori: sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro. In caso di reiterata violazione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima;
  • mancata osservanza di un ordine legalmente dato per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva  dell'uomo: arresto da 3 mesi a 18 mesi e ammenda da euro 500 ad euro 5.000;

Per consultare il testo del decreto, clicca qui:

https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/green-pass-in-ambito-lavorativo-privato-decreto-legge-21-settembre-2021-n-127/

 

error: Content is protected !!