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12 Novembre 2021 - Schemi

Green pass – disciplina | Adlabor

Per comodità riportiamo di seguito un sintetico riepilogo della normativa sul green pass.

  • Come si ottiene la certificazione – verde Covid 19 / green pass? : art. 9, comma 2, D.L. 52/2021 convertito con L. 87/2021:

“2. Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:

a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al   termine   del prescritto ciclo;

b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;

c) effettuazione di test antigenico rapido   o   molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

 c-bis) avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo."

 

  • Da quando e fino a quando è valido il green pass?

 

Green pass

Certificazioni verdi COVID-19

Inizio validità* Durata
1 sola dose di vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2 dal giorno della somministrazione (D.L. 127/2021, all’art 5, comma 1, lettera c) 12 mesi (art 9, comma 3 del D.L. 52/2021, L. 17 giugno 2021, n. 87)
1ª dose di 2 dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione della prima dose (art 9, comma 3, secondo periodo della L. 17 giugno 2021, n. 87) fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale (art 9, comma 3, secondo periodo della L. 17 giugno 2021, n. 87)
2ª dose dal giorno della somministrazione (art 9, comma 3, primo periodo del D.L. 52/2021, della L. 17 giugno 2021, n. 87) 12 mesi (art 9, comma 3, primo periodo della L. 17 giugno 2021, n. 87)
Tampone antigenico ([1])e/o molecolare ([2]) dall'esecuzione del test (art. 9, comma 5, della L. 17 giugno 2021, n. 87) 48 ore (art. 9, comma 5, della L. 17 giugno 2021, n. 87)
Avvenuta guarigione da COVID-19 con contestuale cessazione

dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2

Giorno dell’avvenuta guarigione (art. 9, comma 4, della L. 17 giugno 2021, n. 87) 6 mesi (art. 9, comma 4, della L. 17 giugno 2021, n. 87)
Avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima

dose di vaccino ([3]) o al termine del prescritto ciclo

Giorno dell’avvenuta guarigione (D.L. 127/2021, all’art 5, comma 1, lettera d) 12 mesi (D.L. 127/2021, all’art 5, comma 1, lettera d)

 

  • Obbligo di esibire e possedere green pass per accedere ai luoghi di lavoro: 9-septies, comma 1, del d.l. 52/2021, convertito con 17 giugno 2021, n. 87, come da ultimo modificato da art. 3, d.l. 127/2021:

“1. Dal 15 ottobre 2021  e  fino  al  31  dicembre 2021, termine di cessazione dello stato  di  emergenza,  al  fine  di prevenire la diffusione  dell'infezione  da  SARS-CoV-2,  a  chiunque svolge una attivita' lavorativa nel settore privato e' fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai  luoghi  in  cui  la  predetta  attivita'  e' svolta, di possedere e di esibire, su  richiesta,  la  certificazione verde COVID-19.”

 

  • Come può verificare il datore di lavoro che il dipendente abbia il green pass?
    • App VerificaC19: 9-septies, comma 5, del d.l. 52/2021, convertito con 17 giugno 2021, n. 87,come da ultimo modificato da art. 3, d.l. 127/2021: “Le verifiche   delle certificazioni  verdi  COVID-19  sono  effettuate  con  le  modalita' indicate dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.”
    • Comunicazione preventiva volontaria del lavoratore: 9-septies comma 6 del dl. 52/2021, convertito con L. 17 giugno 2021, n. 87, come da ultimo modificato da art. 3, d.l. 127/2021:

“6. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza  dei lavoratori  nel   luogo   di   lavoro,   sono   considerati   assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta  certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre  2021,  termine  di  cessazione dello stato  di  emergenza,  senza  conseguenze  disciplinari  e  con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. “

 

  • Può il datore di lavoro richiedere al lavoratore di comunicargli preventivamente se possiede il green pass? : art 9-octies, del d.l. 52/2021, convertito con 17 giugno 2021, n. 87, come modificato da D.L.139/2021 art 3: “In caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze  organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i  lavoratori sono  tenuti  a  rendere  le  comunicazioni  di  cui   al   comma   6 dell'articolo 9-quinquies e al comma 6 dell'articolo 9-septies con un preavviso   necessario   a   soddisfare    le    predette    esigenze organizzative”.

 

  • Cosa succede se il lavoratore non ha il green pass? : 9-septies comma 6 del dl. 52/2021, convertito con 17 giugno 2021, n. 87, come da ultimo modificato da art. 3, d.l. 127/2021: “6. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza  dei lavoratori  nel   luogo   di   lavoro,   sono   considerati   assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta  certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre  2021,  termine  di  cessazione dello stato  di  emergenza,  senza  conseguenze  disciplinari  e  con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. “

 

 

[1] Solo i tamponi antigenici oro/nasofaringei consentono l’ottenimento, in caso di esito negativo del test, della certificazione verde (circ. Ministero della Salute n. 43105 del 24 settembre 2021). Il test antigenico oro/nasofaringeo rileva la presenza del virus non tramite il suo acido nucleico (RNA) ma tramite le sue proteine (antigeni). Il test viene effettuato a seguito della raccolta, con un bastoncino cotonato, di un campione di muco naso-faringeo.

[2] Sia i tamponi molecolari salivari sia quelli oro/nasofaringei consentono l’ottenimento, in caso di esito negativo del test, della certificazione verde (circ. Ministero della Salute n. 43105 del 24 settembre 2021). Il test molecolare permette la ricerca dell’RNA virale (il genoma del virus SARS-CoV-2) attraverso la metodica molecolare di real-time RT-PCR (Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction). Il test molecolare può essere eseguito su un campione di muco prelevato da naso, bocca e faringe con un tampone di cotone o su un campione di saliva.

I tamponi salivari sono esclusi dall’elenco dei test antigienici rapidi utili per ottenere la certificazione verde.

[3]“casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo   giorno   dalla somministrazione della prima dose di vaccino” (D.L. 127/2021, all’art 5, comma 1, lettera d)

 

10 Novembre 2021 - Interpretazioni / Normativa

Sospensione dell’attività imprenditoriale ex art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 | Adlabor

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con circolare n. 3 del 9 novembre 2021, fornisce le prime indicazioni operative ai propri ispettori in merito alla sospensione dell’attività imprenditoriale, prevista dall’articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008, così come modificato dall’art. 13 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (che, ricordiamo, prevede la sospensione qualora l’ispezione abbia  riscontrato “che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro”).

Segnaliamo in particolare che:

  • ai fini della sospensione non potranno essere considerati irregolari i lavoratori rispetto ai quali non è richiesta la comunicazione (per esempio per i coadiuvanti familiari ovvero i soci, per i quali è prevista unicamente la comunicazione all’INAIL ex art. 23 D.P.R. n. 1124/1965);
  • la percentuale del 10% di lavoratori irregolari viene calcolata sul numero di lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso ispettivo.
  • i lavoratori da conteggiare nella base di computo, sono tutti coloro che rientrano nell’ampia nozione di lavoratore di cui all’art. 2 del decreto legislativo n. 81/2008. Andranno conteggiati tanto i collaboratori familiari, anche impegnati per periodi inferiori alle dieci giornate di lavoro, quanto i soci lavoratori cui non spetta l’amministrazione o la gestione della società.
  • il provvedimento di sospensione per lavoro irregolare non può essere applicato nel caso in cui il lavoratore risulti l’unico occupato dall’impresa (c.d. microimpresa);
  • l’adozione del provvedimento di sospensione, si realizza comunque anche nel caso in cui in cui siano state accertate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza;
  • non si richiede più che le violazioni siano reiterate. Sarà, quindi, sufficiente l’accertamento di una delle violazioni contenute nella tabella per consentire l’adozione del provvedimento di sospensione;
  • gli effetti del provvedimento di sospensione vanno circoscritti alla singola unità produttiva, rispetto ai quali sono stati verificati i presupposti per la sua adozione;
  • gli effetti sospensivi possono decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità. In tal caso il provvedimento di sospensione dovrà essere, di norma, adottato con effetto immediato;
  • qualora il provvedimento di sospensione riguardi motivi di salute e sicurezza, unitamente a detto provvedimento, gli ispettori dovranno attuare ulteriori e specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Per consultare la circolare, clicca qui:

https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/INL-circ-n-3-2021-nuovo-provvedimento-di-sospensione-attivita-imprenditoriale.pdf

 

09 Novembre 2021 - Interpretazioni

Green Pass – mancanza – conseguenze retributive, contributive e fiscali | Adlabor

L’art. 3 del Decreto Legge n. 127/2021 ha previsto l’obbligo di esibire la certificazione verde (Green Pass) ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021.

Nel caso in cui il lavoratore comunichi di non essere in possesso della certificazione verde o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, viene considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021. L’assenza, non sanzionabile sotto il profilo disciplinare , ha però delle conseguenze sotto il profilo retributivo, contributivo e fiscale.

Queste, in sintesi, sono le conseguenze.

Di tipo retributivo:

  • Retribuzione diretta: rammentando che per retribuzione diretta si intende la somma di tutte le voci fisse (minimo di livello contrattuale, eventuali superminimi individuale e collettivo, scatti di anzianità, eventuali altre componenti e indennità previste dalla contrattazione collettiva e/o individuale) e di tutte le voci variabili (compensi per lavoro straordinario, notturno, festivo, indennità di trasferta, indennità sostitutiva della mensa aziendale, assegno per il nucleo familiare, ecc.), per i giorni (o le ore) di assenza non sarà dovuta alcuna retribuzione.
  • Retribuzione indiretta o differita: circa la maturazione di ferie, permessi retribuiti, ratei di mensilità aggiuntive (13ª e/o 14ª mensilità), sarà necessario verificare che cosa prevede il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro, in particolare se il rateo di mensilità aggiuntiva competa a fronte di una prestazione lavorativa effettiva (o ad essa equiparata) pari o superiore ai 15 giorni: in tal caso l’assenza ingiustificata potrà dare diritto alla maturazione del rateo solo qualora questa non superi i 15 giorni. Per quel che concerne il trattamento di fine rapporto poiché è direttamente l’art. 2120 Cod. civ., 1° comma, a stabilire che la quota di TFR è “proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni”, l’eventuale assenza ingiustificata potrà dare diritto alla maturazione del TFR solo qualora questa non superi i 15 giorni, salvo eventuali diverse e migliorative previsioni derivanti dalla contrattazione collettiva.
  • Retribuzione in natura: essendo strettamente correlati alla effettiva prestazione, per i giorni di assenza i trattamenti quali buoni pasto, indennità varie ecc. non dovranno essere erogati; nel caso di concessione di autovettura aziendale per uso personale o promiscuo occorrerà valutare il contenuto degli accordi.

Di tipo contributivo:

  • Contributi previdenziali ed assistenziali: essendo direttamente collegati alla retribuzione erogata, non saranno versati per le quote di retribuzione non erogate per l’assenza.

Di tipo fiscale:

  • Detrazioni di imposta oggettive (lavoro dipendente) e soggettive (carichi di famiglia): per i giorni di assenza ingiustificata non spetteranno le detrazioni di imposta previste per legge (cfr. Ministero dell’Economia e delle Finanze, circolare del 9 gennaio 1998, n. 3 e Agenzia delle Entrate, circolare n. 9/E del 14 maggio 2014).

Per consultare la circolare del Ministero delle Finanze clicca qui:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1998-01-15&atto.codiceRedazionale=098A0186&elenco30giorni=false

Per consultare la circolare dell’Agenzia delle Entrate, clicca qui:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/298879/Circolare+n9E+del+14+maggio+2014_CIR9e+14+05+14.pdf/ba924724-5684-aabb-143f-155a29f867a0

 

08 Novembre 2021 - Interpretazioni

Emergenza COVID-19 – Sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione – credito d’imposta | Adlabor

L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 13/E del 2 novembre 2021, fornisce alcuni chiarimenti interpretativi in merito all’applicazione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, di cui all’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito  dalla  legge  23  luglio  2021,  n.  106.

Segnaliamo in particolare che il credito d’imposta:

  • compete ai soggetti esercenti attività di impresa; ai soggetti esercenti arti e professioni; agli  enti  non  commerciali,  compresi  gli  enti  del  Terzo  settore  e  gli  enti religiosi civilmente riconosciuti; alle  strutture  ricettive  extra-alberghiere  a  carattere  non  imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante  autocertificazione  in  merito  allo  svolgimento  dell’attività ricettiva di bed and breakfast.
  • è pari al 30%  delle  spese sostenute  nei  mesi  di  giugno,  luglio  ed  agosto  2021  per  la  sanificazione  degli ambienti  e  degli  strumenti  utilizzati  e  per  l’acquisto  di  dispositivi  di  protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19;
  • spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.

Per consultare la circolare, clicca qui:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3930122/Circolare_13_02.11.2021.pdf/0e7e51e0-d04b-5352-494c-bc21aba0691c

05 Novembre 2021 - Normativa

COVID-19 – verifica Green pass – nuove funzionalità procedura “Greenpass50+” | Adlabor

COVID-19 – verifica Green pass – nuove funzionalità procedura “Greenpass50+” | Adlabor

L’INPS, con il messaggio n. 3768 del 3 novembre 2021, informa dell’avvio di nuove funzionalità relative alla procedura “Greenpass50+” per il servizio di verifica della Certificazione verde Covid-19 (green pass).

A partire dal giorno 4 novembre 2021, l’Istituto, per venire incontro alle esigenze organizzative territoriali delle aziende, rende disponibile una nuova funzionalità, da attivare in fase di accreditamento, che permette di “assegnare” a ciascun “Verificatore” un insieme, ben definito, di codici fiscali dei dipendenti dell’azienda e, solo per questi, il “Verificatore” potrà effettuare la verifica del possesso del green pass, con le medesime modalità e nelle stesse condizioni specificate nel precedente messaggio n. 3589/2021, ferma restando la loro presenza nei flussi UNIEMENS-POSAGRI-ListaPosPA dell’azienda.

Nel messaggio sono dettagliatamente indicate le fasi di inserimento dei dipendenti.

Per consultare il messaggio 3768/2021, clicca qui:

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%203768%20del%2003-11-2021.htm

Per consultare il messaggio 3589/2021, clicca qui:

https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13567

03 Novembre 2021 - Interpretazioni

Cassa integrazione – unificazione delle procedure | Adlabor

L’INPS con messaggio n°3727 del 29 ottobre 2021 ha fornito le istruzioni per l’unificazione delle procedure per la gestione della cassa integrazione (causale covid).

Per consultare il messaggio INPS e la domanda unica CIG (causale covid), clicca qui:

https://www.adlabor.it/interpretazioni/cassa-integrazione/domanda-unica-cig-causale-covid-messaggio-n-3727-del-29-10-2021/

 

Per agevolare l’individuazione dei trattamenti di integrazione salariale attualmente in vigore nel periodo emergenziale abbiamo pubblicato sul sito Adlabor (nella sezione schemi, cassa integrazione, cassa integrazione – Covid-19) uno schema riassuntivo sulla cassa integrazione - Covid -19.

Per consultare lo schema clicca qui:

https://www.adlabor.it/schemi/cassa-integrazione/cassa-integrazione-nel-periodo-emergenziale/

27 Ottobre 2021 - Normativa

Sicurezza nei cantieri – Accordo di costituzione osservatorio nazionale | Adlabor

Il Ministero delle Infrastrutture, per garantire la massima sicurezza nella realizzazione delle opere e lo svolgimento delle attività nei cantieri nel pieno rispetto delle norme, ha istituito, con accordo del 25 ottobre 2021, un Osservatorio Nazionale di cui fanno parte i rappresentanti del governo, delle principali stazioni appaltanti pubbliche (RFI, Anas, Autorità Portuali, ecc.) e delle organizzazioni sindacali più rappresentative del settore edile. L’accordo prevede un rafforzamento delle attività volte a garantire il pieno rispetto delle intese già sottoscritte l’11 dicembre 2020, il 22 gennaio 2021 e il 16 aprile 2021 con particolare attenzione alla promozione di nuova occupazione e dei migliori standard per la salute e la sicurezza.

Segnaliamo in particolare che il nuovo ente avrà anche il compito di verificare il rispetto:

  • del divieto di dumping contrattuale;
  • del ricorso a lavoro irregolare;
  • della parità di trattamento economico-normativo tra i lavoratori in appalto e quelli in subappalto, qualora le attività oggetto del subappalto coincidano con quelle oggetto dell’appalto oppure riguardino lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente appaltatore principale

Per consultare l’accordo, clicca qui:

https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2021-10/Verbale%20di%20accordo%20tra%20Ministero%20e%20sindacati%20edili.pdf

27 Ottobre 2021 - Interpretazioni

Mobilità in deroga – COVID-19 – Aree crisi complessa – Sospensione della riduzione dei trattamenti | Adlabor

L’INPS, con la circolare n. 158 del 22 ottobre 2021, fornisce le istruzioni riguardo la sospensione dell’applicazione delle riduzioni applicabili agli importi del trattamento di mobilità in deroga nei casi di terza e quarta proroga collegati all’emergenza da COVID-19. Il provvedimento è riferito ai soli lavoratori che operano in aree di crisi complessa.

Per il periodo dal 1° febbraio 2021 al 31 dicembre 2021 agli importi in pagamento per i trattamenti di mobilità in deroga, concessi ai lavoratori suddetti:

  • non si applica l’abbattimento del 40% nei casi di terza e quarta proroga;
  • continuano, invece, a trovare applicazione, rispettivamente, le riduzioni del 10% e del 30% nei casi di prima e seconda proroga.

L’Istituto applicherà d’ufficio, senza necessità di una domanda da parte degli interessati, il beneficio di cui al presente paragrafo.

Per consultare la circolare, clicca qui:

https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13570

26 Ottobre 2021 - Normativa

Cassa Integrazione- Proroga– novità – D.L. 146/2021 | Adlabor

L’art. 11 del D.L. 146/ 2021 ha introdotto le seguenti novità in materia di trattamenti di integrazione salariale:

  • I datori di lavoro che possono usufruire di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga (per identificare le tipologie di aziende beneficiarie clicca https://www.adlabor.it/schemi/fis-fondo-di-integrazione-salariale/ambito-di-applicazione-dei-sistemi-di-integrazione-salariale-cig-cigs-cigd-fis/) che sospendono  o  riducono l’attività  lavorativa  per   eventi   riconducibili   all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare per  i  lavoratori  in forza alla data del 22 ottobre 2021 domanda di integrazione salariale per una durata massima di tredici settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, senza che sia dovuto alcun contributo addizionale (art. 11, comma 1, D.L. 146/2021). Le ulteriori tredici settimane vengono riconosciute ai datori di lavoro che hanno esaurito le 28 settimane di ammortizzatori COVID-19 previste dal D.L. 41/2021 (convertito con modificazioni dalla L. 69/2021), presentando apposita domanda (Art. 11, comma 3, D.L. 146-2021). Per tutta la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale resta in vigore il divieto di licenziamento (Art. 11, comma 7 e 8 del D.L. 146/2021):
  • I datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, che sospendono o  riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare per  i  lavoratori  in forza alla data del 22 ottobre 2021 domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale ( di cui agli  articoli 19 e 20 del D.L. 18/2020, convertito dalla L. 27/2020) per una durata massima di nove settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, senza che sia dovuto alcun contributo addizionale (art. 11,comma 2, D.L. 146/2021). Le ulteriori nove settimane vengono riconosciute ai datori di lavoro che hanno esaurito le 17 settimane di ammortizzatori sociali COVID-19 previste dall’art. 50-bis del D.L. 73/2021 n. 73, convertito dalla L. 106/2021, n. 106 (Art. 11, comma 3, D.L. 146/2021). Per tutta la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale resta in vigore il divieto di licenziamento (Art. 11, comma 7 e 8 del D.L. 146/2021);
  • Le domande di accesso ai sopracitati trattamenti devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello dell’entrata in vigore del decreto (22 ottobre 2021).

Per consultare il decreto clicca qui:

https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/misure-urgenti-in-materia-economica-e-fiscale-a-tutela-del-lavoro-e-per-esigenze-indifferibili-decreto-legge-21-ottobre-2021-n-146/

 

 

 

25 Ottobre 2021 - Normativa

Assenze del lavoratore per quarantena o altri motivi riferiti al COVID-19 (news 25.10.21) | Adlabor

Assenze del lavoratore per quarantena o altri motivi riferiti al COVID-19 (news 25.10.21) | Adlabor

E’ stato pubblicato sulla  Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 ottobre 2021 il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, con misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

Per quanto riguarda le assenze dei lavoratori dipendenti riferite al COVID-19, segnaliamo in particolare che l’art. 8, modificando l’art. 26 del Decreto “Cura Italia” (decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27) precisa che, fino al 31 dicembre 2021:

  • l’assenza dei periodi trascorsi in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria dai lavoratori del settore privato viene equiparata alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto;
  • l’assenza dal servizio dei lavoratori fragili, ovvero dipendenti pubblici e privati in situazioni di disabilità gravi oppure con rischio derivante da immunodepressione o da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita viene equiparata al ricovero ospedaliero ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto;

I datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell’Inps avranno diritto, previa presentazione da parte del datore di lavoro di apposita domanda telematica, ad un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, per ogni lavoratore non avente diritto alla copertura INPS per la malattia, per il quale la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità di lavoro agile. Il rimborso è erogato dall’INPS, per un importo una tantum massimo pari a 600 euro per lavoratore per anno solare. Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

Si attendono dall’INPS le indicazioni operative sulle modalità di presentazione della richiesta.

Per consultare il testo della norma citata, clicca qui:

https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/misure-urgenti-in-materia-economica-e-fiscale-a-tutela-del-lavoro-e-per-esigenze-indifferibili-decreto-legge-21-ottobre-2021-n-146/

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