Esonero dal versamento dei contributi previdenziali in alternativa alla CIG – sino al 31.12.2020 | Adlabor
Con la circolare n. 105 del 18 settembre 2020, l’INPS fornisce le prime indicazioni sull’esonero dal versamento dei contributi previdenziali spettante alle aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione, ai sensi di quanto disposto dal Decreto Agosto (D.L. 104/2020).
Il beneficio spetta ai datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo, ed è fruibile entro il 31 dicembre 2020, a condizione che i medesimi datori non richiedano i nuovi interventi di integrazione salariale ed è applicabile per singola unità produttiva.
Possono accedere all'esonero i datori di lavoro che abbiano:
- già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, degli interventi di integrazione salariale, degli assegni ordinari e dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, riconosciuti secondo la disciplina posta in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del Decreto “Cura Italia” (D.L. 18/2020), collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020;
Inoltre, il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori e da taluni presupposti specificamente previsti dal decreto-legge n. 104/2020 ed in particolare:
- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:
- i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
- il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”;
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 (fondi di solidarietà) e 29 (fondo di integrazione salariale) del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148;
- il contributo destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.
L’ammontare dell’esonero è pari alla contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei suddetti due mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.
Tale importo può essere fruito, fino al 31 dicembre 2020, per un periodo massimo di quattro mesi e deve essere riparametrato e applicato su base mensile.
Il beneficio contributivo, che necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea, è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
Per consultare la circolare, clicca qui: https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20105%20del%2018-09-2020.htm