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19 Giugno 2020 - Normativa

Auto aziendali: ultimi giorni per evitare gli incrementi dei fringe benefit

Per gli autoveicoli aziendali di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, scattano le nuove modalità di calcolo del fringe benefit previste dalle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) all'art. 51, comma 4, lettera a) del DPR 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

Le modifiche introdotte alle percentuali di calcolo si applicano però solo in presenza di due specifiche condizioni:

- l’autoveicolo da concedere in uso al dipendente deve essere di nuova immatricolazione;

- la concessione in uso al dipendente deve avvenire sulla base di un contratto stipulato a decorrere dal 1° luglio 2020.

Le novità in materia di tassazione delle auto aziendali hanno quale finalità quella di incentivare l’acquisto di autovetture ecologiche con minori emissioni di Co2. Per tali autovetture, infatti, il calcolo del fringe benefit verrà effettuato su una percentuale inferiore a quella attuale, mentre per le auto più inquinanti scatteranno aliquote di calcolo più elevate di quelle in vigore fino al 30 giugno 2020.

Nessuna modifica viene invece apportata al regime di deducibilità dal reddito d’impresa delle autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti. Resteranno infatti ancora deducibili nel limite del 70%, i costi relativi ai tali autoveicoli indipendentemente dalla data in cui si realizza la concessione ad uso promiscuo (prima o dopo il 1° luglio 2020).

Per evitare quindi gli incrementi, l’unico modo è rappresentato dalla concessione in uso dell’autovettura al dipendente tramite un contratto da stipularsi entro il prossimo 30 giugno 2020.

18 Giugno 2020 - Interpretazioni

CIG – Chiarimenti sulle nuove domande | Adlabor

L’INPS con messaggio n. 2489 del 17 giugno 2020, comunica che il 18 giugno 2020 saranno rilasciate le funzionalità relative alla nuova domanda INPS di richiesta della cassa integrazione in deroga, quelle relative alla domanda di anticipazione da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale richiesti dall'azienda con pagamento diretto, nonché la nuova versione della procedura “Nuova gestione dell’istruttoria per domande CIGO”.

Inoltre, l’Istituto fornisce i primi indirizzi operativi relativi alle predette novità.

Per consultare il messaggio, clicca qui: https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%202489%20del%2017-06-2020.pdf

17 Giugno 2020 - Normativa

Cassa integrazione – reddito di emergenza e rapporti di lavoro irregolari – Ulteriori misure urgenti DL 52/2020 | Adlabor

E’ stato emanato il decreto legge 16 giugno 2020 n. 52 contenente ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro. Il provvedimento entra in vigore il 17 giugno 2020.

Segnaliamo in particolare:

Cassa integrazione guadagni: la possibilità, riservata esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo di CIG di quattordici settimane, di usufruire di ulteriori quattro settimane di CIG anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020, ferma restando la durata massima di diciotto settimane.

Le domande dovranno, di norma, essere presentate, a pena di decadenza entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, ma per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020.

In caso di errori nella presentazione delle domande, indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’amministrazione di riferimento e comunque entro trenta giorni dalla data del 17 giugno 2020.

In caso di pagamento diretto dell’integrazione salariale da parte dell’Inps, il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale:

  • entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale;
  • entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione (la legge dice “se posteriore” ma non chiarisce rispetto a che cosa).

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Reddito di emergenza: le domande possono essere presentate entro il 31 luglio 2020.

Emersione di rapporti di lavoro irregolare e di rilascio di permesso di soggiorno temporaneo: le domande di emersione di rapporti di lavoro e di rilascio di permesso di soggiorno temporaneo possono essere presentate entro il 15 agosto 2020.

Per consultare il testo del decreto, clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/d-l-52-2020-ulteriori-misure-urgenti-in-materia-di-trattamento-di-integrazione-salariale-nonche-proroga-di-termini-in-materia-di-reddito-di-emergenza-e-di-emersione-di-rapporti-di-lavoro/

15 Giugno 2020 - Normativa

Dispositivi di protezione individuale – Emergenza | Adlabor

L'INAIL, con comunicato del 12 giugno 2020, ha pubblicato l'elenco dei dispositivi di protezione individuale validati per l'emergenza.

Per consultare l'elenco clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/inail-dispositivi-di-protezione-emergenza/

15 Giugno 2020 - Senza categoria

Ulteriori disposizioni per fronteggiare l’emergenza – DPCM 11 giugno 2020 | Adlabor

Il Presidente del Consiglio del Ministri ha emanato un ulteriore DPCM per fronteggiare l'emergenza Covid-19, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 dell'11 giugno 2020.

Segnaliamo in particolare che all'art. 2 si conferma la necessità che, per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali, i datori di lavoro rispettino i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, nei cantieri e nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020.

Inoltre, alcune specifiche attività (ad esempio: servizi di ristorazione, attività' commerciali al dettaglio) sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività  con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori.

Evidenziamo come alcuni allegati al DPCM circa le  misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 siano di specifico interesse in caso di riapertura delle attività economiche e produttive (all. 9); per gli esercizi commerciali (all. 11); negli ambienti di lavoro (all. 12); nei cantieri (all. 13); nel settore del trasporto e della logistica (all. 14); nel trasporto pubblico (all. 15).

Per consultare il DPCM 11 giugno 2020 con allegati, clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/d-p-c-m-dell11-06-2020-ulteriori-disposizioni-attuative-del-decreto-legge-25-marzo-2020-n-19-recante-misure-urgenti-per-fronteggiare-lemergenza-epidemiologica-da-covid-19-e-del-decreto-le/

 

 

09 Giugno 2020 - Normativa / Senza categoria

Licenziamenti e altre modifiche dei livelli occupazionali – vincoli in caso di accesso a crediti garantiti

Con Legge 40/2020 è stato convertito il d.l. 23/2020, confermando quanto previsto dall'articolo 1 lettera l) del decreto, ribadendo che: l’impresa beneficiaria della garanzia assume l’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

Ciò sta a significare che chi ricorre ai crediti garantiti come previsti dalla Legge 40/2020 non potrà poi operare licenziamenti se non previo accordo sindacale. Un’interpretazione estensiva della norma potrebbe far ricadere nell'obbligo dell’accordo sindacale anche le modifiche dell’organico quali acquisizioni/cessioni di ramo d’azienda, assunzioni a termine e qualunque altro provvedimento che modifichi il numero dei dipendenti.

Per consultare il testo coordinato del d.l. 23/2020, così come convertito dalla l. 40/2020 clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/d-l-23-2020-testo-coordinato-con-l-40-2020/

05 Giugno 2020 - Interpretazioni

Contratti a termine – Proroga o Rinnovo acausale fino al 30.08.2020 – Nota INL 160/2020

Con Nota n. 160 del 03.06.2020 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito a diverse disposizioni previste dal d.l. 34/2020. Tra le altre, l’INL ha chiarito che, ai sensi dall’art. 93 d.l. 34/2020 è possibile rinnovare o prorogare i contratti a termine senza apporvi causale, a patto che il contratto oggetto del rinnovo o della proroga:

  • fosse già in essere al 23.02.2020;
  • termini entro il 30.08.2020.

Rimane vigente la disposizione ordinaria prevista dall’art. 19 c. 1 d.lgs. 81/2015, ed è dunque possibile prorogare i contratti a termine anche oltre il 30.08.2020 senza apporvi la causale qualora non venga superato il periodo massimo di 12 mesi di durata  complessiva del rapporto.

Per consultare la nota clicca qui: https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/ulteriori-indicazioni-Dlgs.34-2020.pdf.

 

 

27 Maggio 2020 - Interpretazioni

Cassa Integrazione Ordinaria e Assegno Ordinario FIS – Modifiche al termine di presentazione delle domande e penalità in caso di ritardi – D.L. 34/2020

L’INPS, con Messaggio n. 2183/2020, ha chiarito le disposizioni di modifica dei termini di presentazione della domanda di integrazione salariale ordinaria introdotte dal d.l. Rilancio. In particolare:

- l’istanza deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa (articolo 68, comma 1, lett. c d.l. 34/2020);

- il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020 (articolo 19 comma 2-ter del D.L. n. 18/2020);

- la sanzione per la presentazione in ritardo di dette domande, consiste nell’impossibilità di godere del trattamento di integrazione per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione delle domande stesse (articolo 68, comma 1, lett. d d.l. 34/2020).

- Il nuovo termine di trasmissione delle domande e la relativa penalizzazione riguardano esclusivamente i datori di lavoro che non hanno mai fatto richiesta di intervento di cassa integrazione ordinaria o assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale”.

Per consultare il Messaggio, clicca qui: https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%202183%20del%2026-05-2020.htm

21 Maggio 2020 - Normativa

Misure in favore dei lavoratori – testo coordinato delle norme emanate per l’emergenza Covid-19

Trovate su Adlabor il testo coordinato delle disposizioni emanate in materia lavoristica nel periodo emergenziale.

Per consultare il testo coordinato, clicca qui:https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/misure-in-favore-dei-lavoratori-normative-emanate-nel-periodo-di-emergenza-da-covid-19-testi-coordinati/ 

21 Maggio 2020 - Interpretazioni

Infortuni – Infezione da COVID-19 in occasione di lavoro

L’Inail, con circolare n. 22 del 20 maggio 2020, fornisce alcuni chiarimenti in merito alle problematiche sollevate in relazione alla tutela infortunistica degli eventi di contagio nei casi accertati di infezione da Coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro.

Premesso che l’art. 42, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha chiarito che l’infezione da SARS-Cov-2, come accade per tutte le infezioni da agenti biologici se contratte in occasione di lavoro, è tutelata dall’Inail quale infortunio sul lavoro e ciò anche nella situazione eccezionale di pandemia causata da un diffuso rischio di contagio in tutta la popolazione, l’Inail precisa che:

  • le patologie infettive contratte in occasione di lavoro sono da sempre, infatti, inquadrate e trattate come infortunio sul lavoro poiché la causa virulenta viene equiparata alla causa violenta propria dell’infortunio, anche quando i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo;
  • l’indennità per inabilità temporanea assoluta copre anche il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria (ovviamente sempre che il contagio sia riconducibile all’attività lavorativa), con la conseguente astensione dal lavoro;
  • gli oneri degli eventi infortunistici del contagio non incidono sull’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, ma sono posti carico della gestione assicurativa nel suo complesso, a tariffa immutata, e quindi non comportano maggiori oneri per le imprese con l’esclusione totale di qualsiasi incidenza degli infortuni da COVID-19 in occasione di lavoro sulla misura del premio pagato dal singolo datore di lavoro, in quanto gli eventi dovuti al COVID-19 sono stati a priori ritenuti frutto di fattori di rischio non direttamente e pienamente controllabili dal datore di lavoro al pari degli infortuni in itinere.

Per consultare la circolare, clicca qui: https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-circolare-inail-n-22-del-20-maggio-2020.pdf

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