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26 Marzo 2020 - Interpretazioni

Emergenza Coronavirus/COVID-19: istruzioni per congedi e permessi L. 104/92

L’INPS, con circolare n. 45 del 25 marzo 2020, fornisce le istruzioni amministrative per la fruizione del congedo per emergenza COVID-19 dei  lavoratori dipendenti e non, nonché dei permessi ex art. 33 legge n. 104/1992.

La circolare tratta in modo dettagliato i seguenti argomenti:

  1. Periodo di fruizione del congedo COVID-19 e relativa indennità: il periodo  continuativo  o  frazionato,  comunque  non  superiore  a  15  giorni complessivi, a partire dal 5 marzo 2020, in concomitanza del periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado disposto con il D.P.C.M.del 4 marzo 2020 è  riconosciuto  alternativamente  ad  uno  solo  dei  genitori  per  nucleo familiare per i figli di età non superiore ai 12 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito previsti in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Il  limite  dei  12  anni  di  età  non  si  applica  in  riferimento  ai  figli  disabili  in  situazione  di  gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. Durante la fruizione del congedo è riconosciuta una indennità rapportata alla retribuzione o al reddito  in  ragione  della  categoria  lavorativa  di  appartenenza  del  genitore  richiedente  ed  i periodi fruiti sono coperti da contribuzione figurativa. È riconosciuta la possibilità di fruire del congedo in argomento anche ai genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, sempre per un periodo continuativo o frazionato non superiore a quindici giorni, senza diritto alla corresponsione di alcuna indennità né al riconoscimento della contribuzione    È  fatto  divieto  di  procedere  al  loro  licenziamento  ed  è  garantito  ildiritto alla conservazione del posto di lavoro
  2. Congedo COVID-19 per genitori dipendenti del settore privato: le principali novità riguardano le nuove percentuali di indennizzo per fasce di età dei figli e la tutela oltre i massimali ordinari. In  particolare,  il  congedo  riconosce  ai  genitori  un’indennità  pari  al  50%  della retribuzione,  nel  caso  in  cui  sia  chiesto  per  un  figlio  fino  ai  12  anni  di  età.  La  possibilità  di  fruire  del  congedo  COVID-19  è,  inoltre,  riconosciuta  anche  nei  casi  in  cui  la tutela del congedo parentale non sia più fruibile, cioè ai genitori che abbiano già raggiunto i limiti individuali e di coppia ed ai ai genitori che abbiano figli di età compresa tra i 12 ed i 16 anni.
  3. Congedo per genitori dipendenti del settore pubblico;
  4. Congedo parentale per genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata e autonomi iscritti all’INPS: vengono previste maggiori tutele rispetto al congedo parentale  ordinario,  che  riguardano  sia  le  nuove  percentuali  per  fasce  di  età  sia  la tutela oltre i massimali. Analoga  tutela  è  prevista  anche  per  i  genitori  lavoratori  autonomi  iscritti  all’INPS,  cui  viene riconosciuta  un’indennità  pari  al  50%  della  retribuzione  convenzionale  giornaliera  a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto, per i figli fino ai 12  anni  di  età;
  5. Congedo per  figli  con  disabilità  in  situazione  di  gravità : per i genitori di figli con disabilità  in  situazione  di  gravità,  iscritti  a  scuole  di  ogni  ordine  grado  o  ospitati  in  centri  diurni  a  carattere assistenziale,  vi è la possibilità di fruire del congedo COVID-19 indennizzato anche oltre il limite di 12 anni di età. La suddetta misura è estesa anche ai genitori iscritti alla Gestione separata e dei genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS;
  6. Permessi retribuiti  ex art. 33, legge    104/92: i  soggetti  aventi  diritto  ai  permessi  in  questione  potranno  godere,  in aggiunta  ai  tre  giorni  mensili  già  previsti  dalla  legge  n.  104/1992  (3  per  il  mese  di  marzo  e  3 per  il  mese  di  aprile),  di  ulteriori  12  giornate  lavorative  da  fruire  complessivamente  nell’arco dei due mesi di marzo e aprile 2020;
  7. Istruzioni per  la  compilazione  delle  denunce  contributive: per  la  corretta  gestione  dei  congedi  eccezionali  introdotti  dal  decreto-legge    18/2020  nel flusso  Uniemens  sono  stati  previsti  nuovi  codici  e specifiche causali evento  riferiti  ai vari tipi di  lavoratori;
  8. Istruzioni fiscali: le prestazioni  economiche sono  sostitutive  della  retribuzione e, pertanto, imponibili ai fini fiscali.

Per consultare la circolare, clicca qui:

https://www.adlabor.it/interpretazioni/emergenze/circolare-inps-n-45-del-25-03-2020-coronavirus-congedi-straordinari/

26 Marzo 2020 - Normativa

Emergenza Coronavirus/COVID-19: DL 19/2020 – Nuove misure di contenimento dell’epidemia

Entra in vigore oggi, 26 marzo 2020, il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, che introduce misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e che prevede la possibilità di adottare diverse misure, a livello locale o nazionale, per periodi predeterminati della durata massima di 30 giorni, reiterabili e modificabili fino al termine dello stato di emergenza (fissato al 31 luglio 2020).

Segnaliamo in particolare:

  • la limitazione della circolazione delle persone, il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per i soggetti in quarantena perché contagiati e la quarantena precauzionale per le persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti contagiati;
  • la sospensione dell’attività, la limitazione dell’ingresso o la chiusura di strutture e spazi aperti al pubblico quali luoghi destinati al culto, musei, cinema, teatri, palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, impianti sportivi, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, parchi, aree gioco, strade urbane;
  • la limitazione, la sospensione o il divieto di svolgere attività ludiche, ricreative, sportive e motorie all’aperto o in luoghi aperti al pubblico, riunioni, assembramenti, congressi, manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura;
  • la sospensione delle cerimonie civili e religiose e la limitazione o la sospensione di eventi e competizioni sportive, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi;
  • la possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei servizi di trasporto di persone e di merci o del trasporto pubblico locale;
  • la sospensione o la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni di formazione superiore;
  • la limitazione o la sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
  • la limitazione, la sospensione o la chiusura delle attività di somministrazione o consumo sul posto di bevande e alimenti, delle fiere, dei mercati e delle attività di vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso un’adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone;
  • la limitazione o la sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo;
  • la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente;
  • l’obbligo che le attività consentite si svolgano previa assunzione di misure idonee a evitare assembramenti di persone, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e, per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale.

Si precisa inoltre che le ordinanze vigenti all’entrata in vigore del decreto legge continueranno ad applicarsi nel limite di 10 giorni.

In tema di sanzioni, il decreto prevede che:

  • salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento sia punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’art. 650 c.p..
  • la violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è punita con la reclusione da uno a cinque anni ai sensi dell’art. 452, comma 1, n. 2, c.p. (Delitti colposi contro la salute pubblica).
  • in caso di mancato rispetto delle misure previste a carico di pubblici esercizi, attività produttive e commerciali, si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Per consultare il testo del decreto, clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/d-l-19-del-25-03-2020-coronavirus-misure-urgenti-per-lemergenza-epidemiologica/

25 Marzo 2020 - Normativa

Emergenza Coronavirus/Covid-19: Decreto interministeriale per riparto fondi CIG in deroga

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, in data 24 marzo 2020, il Decreto Interministeriale 24/03/2020, con il riparto dei fondi alle Regioni, previsto dall’art. 22 del Decreto n. 18/2020 (c.d. Cura Italia), per il finanziamento dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, in favore dei datori di lavoro privati.

Qualora la richiesta riguardi unità produttive, del medesimo datore di lavoro, site in cinque o più Regioni o Province autonome sul territorio nazionale, ai fini del coordinamento delle relative procedure, il trattamento di cassa integrazione salariale in deroga è riconosciuto dal Ministero del Lavoro, per conto delle Regioni interessate.

Per consultare il decreto clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/d-min-lavoro-e-min-economia-del-23-03-2020-coronavirus/

24 Marzo 2020 - Interpretazioni

Emergenza Coronavirus/COVID-19 – CIGO – termine e modalità presentazione domande

Avvertendo che sarà emanata quanto prima specifica circolare che  fornirà  le  relative  istruzioni  amministrative, l’INPS, con messaggio n. 1321 del 23 marzo 2020, fornisce le modalità di presentazione delle domande di CIGO e di assegno ordinario dei Fondi di solidarietà per le quali è stata rilasciata una nuova e specifica causale, denominata “COVID-19 nazionale”, ai sensi degli articoli 19, 20 e 21 del decreto-legge n. 18/2020.

1. Termine di presentazione  delle  domande  di  trattamento  ordinario  di integrazione salariale e di assegno ordinario: in  deroga  agli articoli  15 e 30 del  D.lgs  n.  148/2015, le domande  di  accesso  al  trattamento  di  CIGO  e  all’assegno  ordinario,  con  la  causale  sopraindicata,  devono  essere  inviate  telematicamente  entro  la  fine  del  quarto  mese  successivo  a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Circa la decorrenza  del  termine  di  presentazione  delle  domande:

  • per gli  eventi  di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nel periodo ricompreso tra la data del 23 febbraio 2020 e la data di pubblicazione del presente messaggio, la data di decorrenza del termine coincide con la predetta  data  di  pubblicazione;
  • per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente messaggio, la decorrenza del termine di presentazione della domanda  seguirà  le  regole  ordinarie  e,  pertanto,  è  individuata  nella  data  di  inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

2. Modalità di presentazione delle domande di CIGO e di assegno ordinario: le  domande  per  accedere  alle  prestazioni  di  CIGO  e  di  assegno  ordinario  sono  disponibili:

  • nel portale INPS,  inps.it,  nei  Servizi  online  accessibili  per  la  tipologia  di  utente  “Aziende,consulenti  e  professionisti”,  alla  voce  “Servizi  per  aziende  e  consulenti”,  opzione  “CIG  e  Fondi di  solidarietà”;
  • nel portale  “Servizi  per  le  aziende  ed  i consulenti”, con le consuete modalità. Al momento dell’inserimento della scheda causale, per quanto concerne la domanda di assegno ordinario, sarà possibile scegliere l’apposita causale denominata “COVID-19 nazionale”. Questa scelta  comporterà  il  fatto  di  non  dover  allegare  alcunché  alla  domanda,  eccetto  l’elenco  dei lavoratori beneficiari. Per  quanto  riguarda  invece  il  trattamento  di  integrazione  salariale  ordinario,  nella  relativa domanda  dovrà  essere  selezionata  la  causale  “COVID-19  nazionale”  ed  allegato  l’elenco  dei lavoratori beneficiari.

I datori  di  lavoro  che  hanno  già  in  corso  un’autorizzazione  di  CIGO  o  di  assegno ordinario o hanno presentato domanda di CIGO/assegno ordinario non ancora autorizzata, con qualsiasi  altra  causale  ,  possono,  qualora  ne abbiano  i  requisiti,  ripresentare  la  domanda  di  CIGO  o  di  assegno  ordinario  con  causale“COVID-19  nazionale”,  anche  per  periodi  già  autorizzati  o  per  periodi  oggetto  di  domande  già presentate  e  non  ancora  definite.

Il messaggio sintetizza infine le novità apportate dal D.L. 18/2020.

Per consultare il messaggio, clicca qui: https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201321%20del%2023-03-2020.pdf

 

 

23 Marzo 2020 - Normativa

Emergenza Coronavirus/COVID-19: Ulteriori restrizioni – D.P.C.M. 22 marzo 2020 | Adlabor

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio  dei Ministri 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”

Il provvedimento, valido su tutto il territorio nazionale, comprese le Regioni a Statuto speciale e le Provincie autonome di Trento e Bolzano dispone che, dal 23 marzo fino a tutto il 3 aprile 2020:

  1. le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, sia nei mercati di vendita di soli generi alimentari;
  2. le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
  3. i servizi di pubblica utilità e i servizi essenziali;
  4. le attività di  produzione,  trasporto, commercializzazione e consegna di  farmaci,  tecnologia  sanitaria  e dispositivi  medico-chirurgici  nonchè  di   prodotti   agricoli   e alimentari;
  5. ogni attività  comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza;
  6. le mense e del catering continuativo, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie (sia per l'attività di confezionamento che di trasporto), gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da  consumarsi  al  di  fuori  dei  locali; restano aperti quelli siti negli  ospedali  e  negli  aeroporti,  con obbligo di  assicurare  in  ogni  caso  il  rispetto  della  distanza interpersonale di almeno un metro;
  7. nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonchè le attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
  8. le attività professionali;
  9. le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza;
  10. le pubbliche amministrazioni con svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente;
  11. le attività produttive che possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
  12. le attività  che   sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività indicate nell’allegato,  previa  comunicazione  al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese  e  le  amministrazioni beneficiarie  dei  prodotti  e  servizi  attinenti   alle   attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga  che  non  sussistano  le  condizioni  sopra indicate;
  13. i servizi che riguardano l'istruzione erogati a distanza o in modalità da remoto;
  14. le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della  provincia  ove  è ubicata l'attività produttiva,  dalla  cui  interruzione  derivi  un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti.  Il Prefetto può sospendere le predette attività  qualora  ritenga  che non sussistano le condizioni  di  cui  al  periodo    Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base  della  dichiarazione  resa.  In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l'attività  dei  predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;
  15. le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonchè le altre attività di rilevanza strategica  per l'economia  nazionale,  previa  autorizzazione  del  Prefetto   della provincia ove sono ubicate le attività produttive.

Le imprese le  cui  attività  non  sono  sospese debbono rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione  delle  misure per il  contrasto  e  il  contenimento  della  diffusione  del  virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo  2020  fra il Governo e le parti sociali.

Le imprese  le  cui  attività  sono  sospese  per  effetto  del decreto in oggetto completano le attività necessarie alla  sospensione entro il 25  marzo  2020,  compresa  la  spedizione  della  merce  in giacenza.

  • sono vietati:
  1. l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
  2. attività ludiche  o  ricreative all'aperto tranne le attività motorie svolte individualmente in prossimità della propria abitazione e comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
  3. ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale,  comprese le seconde case utilizzate per vacanza, nei giorni festivi e prefestivi, nonchè in quegli  altri  che immediatamente precedono o  seguono  tali  giorni
  4. trasferimenti o spostamenti di tutte le persone fisiche con mezzi di trasporto pubblici o privati, in  un  comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si  trovano,  salvo  che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta  urgenza  ovvero  per motivi di salute;

Resta ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e  altri  istituti  e  luoghi  della cultura,  nonché dei servizi che riguardano l'istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto.

Per consultare il decreto e l’allegato con l’elenco delle imprese e dei settori che possono continuare l’attività, clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/d-p-c-m-del-22-marzo-2020-coronavirus-ulteriori-restrizioni-alle-attivita-economiche-su-tutto-il-territorio-nazionale/

22 Marzo 2020 - Interpretazioni

Emergenza Coronavirus/COVID-19: CIG – prime indicazioni dell’INPS

L’INPS, con messaggio n. 1287 del 20 marzo 2020 fornisce prime indicazioni circa  le prestazioni  di  Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga, riferite all’emergenza in oggetto. Seguiranno ulteriori istruzioni  operative  e  procedurali  con specifica circolare illustrativa.

Cassa integrazione ordinaria con causale “COVID-19 nazionale”

Chi può fare domanda:

  1. imprese industriali: manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas; degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica; per la frangitura delle olive per conto terzi; esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
  2. imprese industriali e artigiane: dell'edilizia e affini;
  3. imprese artigiane: svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione
  4. imprese non specificate: dell'industria boschiva, forestale e del tabacco; addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica; produttrici di calcestruzzo preconfezionato; addette agli impianti elettrici e telefonici; addette all'armamento ferroviario;
  5. cooperative: di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970; agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

Come fare domanda

La domanda può essere presentata, con le consuete modalità, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane, utilizzando la nuova causale denominata “COVID-19 nazionale”. Le aziende non devono fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori. Conseguentemente, l’azienda non dovrà redigere e presentare in allegato alla domanda la relazione tecnica, ma solo l’elenco dei lavoratori beneficiari.

Le aziende possono chiedere l’integrazione salariale per “Emergenza COVID-19 nazionale” anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un’autorizzazione con un’altra causale. Il periodo concesso con causale “Emergenza COVID-19 nazionale”, infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime saranno annullate d’ufficio per i periodi corrispondenti.

Le novità dell’istruttoria

Sono previste numerose agevolazioni per favorire la massima fruizione delle integrazioni salariali:

  • non è dovuto il pagamento del contributo addizionale;
  • non si tiene conto dei seguenti limiti:a) limite delle 52 settimane nel biennio mobile;b) limite dei 24 mesi (30 per le imprese del settore edilizia e lapideo) nel quinquennio mobile;c) limite di 1/3 delle ore lavorabili.
  • i periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste.
  • non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020;
  • il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Aziende in CIGS

Le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono sospendere il programma di CIGS e accedere alla CIGO, qualora rientrino tra le categorie di imprese assicurate anche alle integrazioni salariali ordinarie.

La cassa integrazione ordinaria concessa in tali fattispecie si avvarrà delle stesse agevolazioni previste per la CIGO richiesta in via diretta.

Le aziende che, in ragione del settore di appartenenza, non possono accedere alle integrazioni salariali ordinarie, possono richiedere, in luogo della CIGO, la cassa integrazione in deroga.

Oltre all’ordinaria modalità di erogazione delle prestazioni tramite conguaglio su UNIEMENS, sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa.

Cassa integrazione in deroga COVID-19

Il Decreto 18/2020 Italia riconosce trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga con le seguenti caratteristiche:

  • per un periodo non superiore a nove settimane;
  • a tutti i datori  di  lavoro  del  settore  privato,  compresi  quello agricolo,  pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
  • sono esclusi i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGO, del FISo deiFondi di solidarietà, datori di lavoro domestico e datori di  lavoro  che  possono  accedere  alla  CIGO o  alle  prestazioni  garantite  dal FIS  e dai Fondi di solidarietà;
  • lavoratori assunti dopo il 23 febbraio 2020 .La prestazione è aggiuntiva rispetto alle disposizioni già adottate per i trattamenti in deroga concessi alle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, e per la cosiddetta “zona rossa”.
  • ai beneficiari è riconosciuto il trattamento d’integrazione  salariale, la   contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (ANF).
  • limitatamente ai lavoratori  del  settore  agricolo, per  le  ore  di  fruizione  di  CIGD,  nei  limiti previsti, il trattamento è equiparato a “lavoro” ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
  • accordo sindacale: per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti è necessario l’accordo sindacale, concluso anche in via  telematica, con  le  organizzazioni  sindacali  comparativamente  più  rappresentative  a livello nazionale relativamente alla durata della sospensione del rapporto di lavoro. per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, non è necessario l’accordo sindacale.

Ai fini del riconoscimento del trattamento non si applicano:

  • le disposizioni relative al requisito dell’anzianità di effettivo lavoro;
  • il contributo addizionale;
  • la riduzione in percentuale della relativa misura in caso di proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga.

La prestazione è concessa con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, le quali provvedono anche alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge.

Le  domande  di  accesso  alla  prestazione  in  parola  devono  essere  presentate  esclusivamente  alle Regioni e Province autonome  interessate,  che  effettueranno  l’istruttoria  secondo  l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Le Regioni inviano all’Istituto, in modalità telematica tramite il Sistema Informativo dei Percettori (SIP), attraverso l’utilizzo del cosiddetto “Flusso B”:il decreto di concessione, individuato con numero di decreto convenzionale “33193”; la lista dei beneficiari.

La modalità di pagamento è esclusivamente quella del pagamento diretto. Il datore di lavoro dovrà inoltrare il modello “SR 41”

Per consultare la circolare, clicca qui:

https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201287%20del%2020-03-2020.pdf

Per consultare l’allegato, clicca qui:

https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201287%20del%2020-03-2020_Allegato%20n%201.pdf

Per consultare lo schema sulla tipologia di strumento applicabile alle singole aziende, clicca qui: https://www.adlabor.it/schemi/fis-fondo-di-integrazione-salariale/ambito-di-applicazione-dei-sistemi-di-integrazione-salariale-cig-cigs-cigd-fis/

22 Marzo 2020 - Normativa

Emergenza Coronavirus/COVID-19: Ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020

L'ordinanza, che produce effetto dal 21 marzo fino a tutto il 25 marzo 2020 ed è valida per l’intero territorio nazionale, comprese le Regioni a statuto speciale e le Provincie autonome di Trento e Bolzano:

  • vieta l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici; di svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto. Resta però consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
  • vieta ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni;
  • impone la chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali. Restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Per consultare l’ordinanza, clicca qui:

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_4283_0_file.pdf

 

20 Marzo 2020 - Interpretazioni

Emergenza Coronavirus/COVID-19: limiti ai licenziamenti

Licenziamenti collettivi

Dal 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 18/2020, recante misure urgenti per contrastare l’emergenza Coronavirus - Covid-19) e fino al 16 maggio 2020, in base alla prima parte dell’art.46 del decreto citato (“A decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991 è precluso per sessanta giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti successivamente alla data del 23 febbraio 2020), non è possibile attivare le procedure di legge. La misura riguarda:

  • le imprese, le quali, al termine del periodo di integrazione salariale straordinaria, non sono in grado di assicurare la ripresa piena dell’attività alle loro maestranze e non sono in grado di ricorrere a misure alternative;
  • le imprese che, in conseguenza di una riduzione o di una trasformazione di attività, intendono effettuare almeno 5 licenziamenti nell’arco di 120 giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell’ambito del territorio della stessa provincia. I licenziamenti in questione sono esclusivamente quelli che, nello stesso arco temporale (120 giorni) e nello stesso ambito (ciascuna unità produttiva), siano comunque riconducibili alla stessa causale (riduzione e trasformazione di attività).

Dette imprese, quindi, nel caso intendessero aprire una procedura di licenziamento collettivo, dovranno attendere il 17 maggio 2020

Se, invece, le procedure fossero state aperte prima del 17 marzo 2020, teoricamente potrebbero essere completate, anche se riteniamo assai probabile che gli Enti pubblici competenti (DTL, Ministero del Lavoro) interverranno per convincere le imprese ad accettare una sospensione

Licenziamenti individuali

Dalla stessa data del 17 marzo 2020 e fino al 16 maggio 2020, in base alla seconda parte dell’art.46 del decreto citato (“Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.”) non si possono effettuare i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, riferiti a:

  • ragioni inerenti l’attività produttiva;
  • ragioni inerenti il regolare funzionamento della stessa.

E’ dubbio se possano essere assimilati al giustificato motivo oggettivo i licenziamenti di dirigenti per giustificatezza non motivati da ragioni disciplinari.

Non sono interessati al blocco:

  • i licenziamenti per giusta causa e quelli per giustificato motivo soggettivo di natura disciplinare (per i quali ricordiamo andrebbero comunque rispettate le procedure di legge ex art 7 Legge 300/1970 e di CCNL. Il condizionale è d’obbligo, alla luce delle problematiche legate agli effetti delle misure restrittive della mobilità adottare dal DL 18/2020 e dei reali rallentamenti dei servizi postali e giudiziari);
  • i licenziamenti per giustificato motivo soggettivo diversi da quelli di natura disciplinare, come ad esempio quelli di inidoneità;
  • i licenziamenti per raggiungimento del limite massimo di età per la fruizione della pensione di vecchiaia, atteso che per la eventuale prosecuzione fino al limite dei settanta anni necessita il consenso del datore di lavoro (cfr. Cass. Sez. Unite n. 17589/2015);
  • i licenziamenti per la fruizione del pensionamento per la “quota 100”;
  • i licenziamenti dovuti al superamento del periodo di comporto. E’ possibile che sulla computabilità delle assenze per malattia collegate al Coronavirus/COVIS-19 (periodo di quarantena o ricovero ospedaliero), intervengano provvedimenti normativi;
  • i licenziamenti dei lavoratori domestici;
  • i licenziamenti degli apprendisti al termine al termine del periodo formativo.
19 Marzo 2020 - Normativa

Emergenza Coronavirus/COVID-19 – d.l. 18/2020

È stata pubblicata sul sito Adlabor nella sezione "Normativa" la parte del d.l. 18/2020 del 17 marzo 2020 relativa alle misure per il lavoro con l'annotazione delle norme richiamate nei vari articoli del decreto-legge.

Per consultare il documento clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/decreto-legge-17-marzo-2020-n-18-decreto-cura-italia-testo-annotato-con-riferimenti-normativi/#_ftn41

18 Marzo 2020 - Normativa

COVID-19: Misure a sostegno dei lavoratori

Il d.l. 18/2020 del 17 marzo 2020, dal Titolo II predispone diverse misure a sostegno dei lavoratori, in particolare:

 

  • Congedo straordinario per i lavoratori dipendenti del settore privato, i collaboratori coordinati e continuativi ed i lavoratori autonomi (Art. 23)

In ragione delle difficoltà causate dalla sospensione di tutte le attività educative e scolastiche, per i dipendenti del settore privato, i collaboratori ed i lavoratori autonomi che siano genitori, il decreto ha previsto due diverse tipologie di congedi straordinari:

- Età < 12 anni: massimo 15 giorni di permesso indennizzato al 50% della retribuzione (o retribuzione convenzionale), con versamento della contribuzione figurativa, da poter fruire dal 5 marzo sino al termine del periodo di sospensione delle attività scolastiche alternativamente per entrambi i genitori;

- Età > 12 anni: possibilità di fruire di un permesso straordinario per tutto il tempo di sospensione dell’attività scolastica, non indennizzato né coperto da alcun contributo.

In caso di figli con grave disabilità (di cui all’art. 6 l. 104/1992) il limite di età di 12 anni non è applicabile ed è possibile ricorrere al congedo indennizzato anche per figli di età superiore ai 12 anni.

In alternativa ai congedi per i lavoratori genitori di figli di età inferiore ai 12 anni, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche.

Le modalità di presentazione della domanda saranno stabilite dall’INPS che provvederà all’assegnazione delle risorse nei limiti dei riconosciuti 1.261,1 milioni di euro annui per l’anno 2020.

Secondo quanto previsto dal c.6 del presente articolo, durante tali periodi di congedo vige il divieto di licenziamento del lavoratore ed il suo diritto alla conservazione del posto di lavoro.

 

  • Estensione durata permessi retribuiti per l’assistenza della persona affetta da handicap (ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104) (Art. 24)

Il numero di giorni di permesso retribuito con contribuzione figurativa per l’assistenza di persone affette da handicap di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, normalmente previsto in tre giorni al mese, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020, fino a garantire un totale di 15 giorni al mese di permesso, fruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

 

  • Congedo straordinario per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché del settore sanitario privato accreditato, per emergenza COVID -19 (Art. 25)

A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi scolastici, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all’articolo 23.

Il bonus babysitter fruibile per i lavoratori genitori di figli di età non superiore ai 12 anni di cui all’articolo 23 del presente d.l. è aumentato a Euro 1.000,00 per i lavoratori del settore sanitario, pubblico e privato accreditato. L’INPS stabilirà le modalità di presentazione della domanda del congedo/bonus di cui al presente articolo e riconoscerà tali benefici nel limite complessivo di 30 milioni di euro annui per l’anno 2020.

 

  • Trattamento economico e contributivo del periodo di quarantena o di sorveglianza domiciliare dei lavoratori del settore privato (Art. 26)

Il periodo trascorso in quarantena o in sorveglianza domiciliare dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

Per tali periodi il medico curante ha l’obbligo di redigere il certificato medico indicando espressamente il provvedimento dell’autorità di sanità pubblica che ha dato origine alla quarantena o della sorveglianza domiciliare; non è necessario il provvedimento dell’autorità di sanità pubblica se i certificati sono già stati trasmessi prima dell’entrata in vigore del presente decreto oppure se il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19.

Il datore di lavoro può presentare domanda all’INPS (o agli Istituti previdenziali connessi) in modo tale da porre il gravio dei periodi di malattia di cui al presente articolo a carico dello Stato, nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l’anno 2020.

 

  • Indennità una tantum pari a 600,00 Euro (Art. 27, 28, 29, 30, 31, 38)

E’ riconosciuta un’indennità una tantum pari ad Euro 600,00 a:

  • liberi professionisti titolari di partita iva e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata (nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020);
  • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l’anno 2020);
  • lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione e non siano titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione (nel limite di spesa complessivo di 103,8 milioni di euro per l’anno 2020);
  • operai agricoli con contratto a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo (nel limite di spesa complessivo di 330 milioni di euro per l’anno 2020);
  • lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione (nel limite di spesa complessivo di 48,6 milioni di euro per l’anno 2020);

Le indennità una tantum per un importo pari ad Euro 600,00 di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 non sono tra loro cumulabili.

 

  • Proroga termine presentazione domande disoccupazione agricola nell’anno 2020 (Art. 32)

Per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate, il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola in competenza 2019 è prorogato al 1° giugno 2020.

  • Proroga termini presentazione domande disoccupazione NASpI e DIS-COLL (Art. 33 commi 1 e 2)

Vengono estesi da sessantotto a centoventotto giorni i termini di decadenza per la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL (Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa), connesse ad eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi nell’anno 2020.

Per le domande di fruizione di NASPI e di DIS-COLL presentate oltre il termine ordinario (8° giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro/co.co.co.)è fatta salva la decorrenza del beneficio dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

 

  • Incentivo all’auto imprenditorialità ex art. 8, comma 3, d.lgs. n. 22 del 2015(Art. 33 comma 3)

Vengono estesi da 30 a 60 giorni i termini, previsti per la presentazione della domanda di incentivo all’autoimprenditorialità (liquidazione anticipata in un’unica soluzione della NASPI),decorrenti dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di un’impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa.

Vengono estesi da 30 a 60 giorni i termini per l’assolvimento degli obblighi informativi posti a carico dei beneficiari di NASPI e DIS-COLL che instaurano un rapporto di lavoro subordinato o intraprendano un’attività lavorativa autonoma o un’attività di impresa individuale.

 

  • Proroga termini decadenziali e di prescrizione delle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate da INPS e INAIL (art. 34)

A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, sono sospesi i termini di decadenza e i termini di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL.

 

  • Terzo settore (art. 35)

È previsto il differimento al 31 ottobre 2020 di una serie di termini di adeguamento alla disciplina introdotta dal Codice del Terzo settore (D.lgs. 117/2017) e dal D.lgs. 112/2017 per le Imprese Sociali, al fine di prevenire gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica in atto e delle conseguenti misure di contenimento e gestione adottate, sulla funzionalità degli enti del Terzo settore, che impediscono l’organizzazione, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee degli enti del terzo settore.

Per le organizzazioni considerate, nel periodo transitorio, enti del terzo settore, ai sensi dell’articolo 101, comma 3 del d.lgs. n.117/2017, per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricada entro il 31 luglio 2020 e che siano conseguentemente tenute, per legge o anche per disposizioni recate dai rispettivi statuti, a riunire gli organi competenti per procedere alla suddetta approvazione, è concesso termine  fino al 31 ottobre 2020 per il completamento dell’adempimento in questione.

 

  • Sospensione termini di pagamento contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoriaper i lavoratori domestici (Art. 37)

Sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. Tali termini riprendono a decorrere dal 1° giugno 2020.

I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

I termini di prescrizione per il pagamento delle contribuzioni di  previdenza  e  di  assistenza   sociale obbligatoria (art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335), sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.

 

  • Lavoro agile (Art. 39)

Per i lavoratori dipendenti disabili (ex art. 3 comma 3 L. 104/1992) o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità (ex art. 3 comma 3 L. 104/1992), è previsto il diritto asvolgere la prestazione di lavoro in modalità agile (ex artt. da 18 a 23 L. 81/2017), a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie, con ridotta capacità lavorativa, è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile.

 

  • Divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo – sospensione delle procedure di impugnazione di licenziamento pendenti e divieto (Art. 46)

È prevista dal 17 marzo 2020 fino al 16 maggio 2020:

  • il divieto per qualunque datore di lavoro di licenziare per giustificato motivo oggettivo;
  • La sospensione delle procedure pendenti di impugnazione di licenziamento individuale e collettivo;
  • La preclusione dell’avvio delle procedure di impugnazione dei licenziamenti individuali e collettivi.

 

  • Misure compensative di sostegno anche domiciliare a persone con disabilità (art. 47)

Fino alla data del 30 aprile 2020, l’assenza dal posto di lavoro da parte di uno dei genitori conviventi di una persona con disabilità non può costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro ai sensi dell’articolo 2119 del codice civile, a condizione che sia preventivamente comunicata e motivata l’impossibilità di accudire la persona con disabilità a seguito della sospensione delle attività dei Centri che erogano prestazioni a persone con disabilità.

 

  • Premio lavoratori dipendenti (Art. 63)

Prevista l’erogazione di un bonus di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro che, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID 19, continuino a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020.

Tale premio non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini delle imposte dirette, ed è ragguagliato ai giorni in cui il lavoro è prestato nella sede ordinaria.

Tale premio è attribuito automaticamente dal datore di lavoro, che lo eroga possibilmente con al retribuzione relativa al mese di aprile e comunque entro i termini previsti per il conguaglio, e verrà recuperato attraverso l’istituto della compensazione.

 

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