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06 Aprile 2020 - Interpretazioni

Emergenza Coronavirus/COVID-19: precisazioni INAIL

L’INAIL, con alcuni recenti provvedimenti ha fornito precisazioni sui seguenti argomenti:

 

Malattia professionale per lavoratori dipendenti operatori del sistema sanitario (istruzione operativa 17 marzo 2020 0003675): nell’ambito delle affezioni morbose inquadrate come infortuni sul lavoro, si ritiene di ricondurre anche i casi di Covid-19 dei lavoratori dipendenti del Servizio sanitario nazionale e, in generale, di qualsiasi altra struttura sanitaria pubblica o privata assicurata con l'Istituto (ossia, medici, infermieri e altri operatori sanitari in genere), laddove sia accertata l'origine professionale del contagio, avvenuto nell'ambiente di lavoro, oppure per causa determinata dallo svolgimento dell'attività lavorativa. In particolare l’INAIL precisa che viene riconosciuta nei seguenti casi:

  • se risultano positivi al test specifico di conferma;
  • se risultano positivi al test specifico di conferma posti in quarantena o in isolamento domiciliare;
  • se l’evento infettante è accaduto durante il percorso casa-lavoro e viceversa. In tale caso è configurabile come infortunio in itinere.

I datori di lavoro hanno l’obbligo di comunicare l’infortunio o la malattia professionale anche per mezzo della denuncia/comunicazione d’infortunio

Il medico certificatore ha l’obbligo di trasmettere telematicamente all’INAIL il certificato medico d’infortunio

 

Malattia professionale per altri lavoratori (istruzione operativa 3 aprile 2020): nei casi accertati di infezione da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2), avvenuti in occasione di lavoro, l’Inail  tutela  tali  affezioni  morbose, inquadrandole, per l’aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro. In questi casi, infatti, la causa virulenta è equiparata a quella violenta. Nell’attuale  situazione  pandemica,  l’ambito  della  tutela  riguarda  innanzitutto, come appena sopra descritto, gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico. Per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale, considerata  appunto  la  elevatissima  probabilità  che  gli  operatori  sanitari  vengano  a contatto con il nuovo coronavirus.

A una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l’utenza. In via esemplificativa, ma non esaustiva, si indicano: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc. Anche per tali figure vige il principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari.

La tutela assicurativa in caso di infezione da Coronavirus/COVID-19 si estende anche alle ipotesi in cui l’identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti problematica (seguirà però accertamento medico-legale) e riguardi:

  • qualsiasi soggetto assicurato dall’Istituto (ad esempio: lavoratori dipendenti e assimilati; lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti dipendenti e lavoratori appartenenti all’area dirigenziale);
  • lavoratori per i quali non spetta l’indennità di malattia (quali, per esempio: lavoratori assicurati nella  speciale  gestione  per  conto  dello  Stato,  lavoratori autonomi, lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, etc.).

 

Una tantum per decesso dovuto all’infezione Coronavirus/COVID-19 (istruzione operativa 3 aprile 2020): nel caso di decesso del lavoratore spetta ai familiari, ai sensi della disciplina vigente, anche la prestazione economica una tantum prevista dal Fondo delle vittime di gravi infortuni sul lavoro. La prestazione è prevista sia peri soggetti assicurati con Inail sia che per quelli per i quali non sussiste il predetto obbligo (come ad esempio militari, vigili del fuoco, forze di polizia, liberi  professionisti,  etc.).

 

Infortunio in itinere (istruzione operativa 3 aprile 2020): in considerazione dell’emergenza Coronavirus, poichè   il rischio di contagio è molto più probabile in aree o a bordo di mezzi pubblici affollati, al fine di ridurne la portata, per tutti i lavoratori addetti allo svolgimento di prestazioni da rendere in presenza sul luogo di lavoro è considerato necessitato l’uso del mezzo privato per raggiungere dalla propria abitazione il luogo di lavoro e viceversa. Tale deroga ai principi generali varrà per tutta la durata del periodo di emergenza epidemiologica, secondo le disposizioni e i tempi dettati in materia dalle autorità competenti.

 

Termini di prescrizione e di decadenza per il conseguimento delle prestazioni, sospensione dei termini di revisione delle rendite: la nota affermativa del 3 aprile 2020 fornisce chiarimenti specifici su tali argomenti.

 

Per consultare l’istruzione operativa 17 marzo 2020, clicca qui:

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-nota-sanitari-coronavirus_6443144811196.pdf

Per consultare l’istruzione operativa 3 aprile 2020, clicca qui:

https://www.inail.it/cs/internet/docs/circolare-13-del-3-aprile-2020-testo.pdf

03 Aprile 2020 - Senza categoria

Emergenza Coronavirus/COVID-19 – DPCM 1 aprile 2020

E’ stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 che proroga dal 4 aprile 2020 fino al 13 aprile 2020, sempre per tutto il territorio nazionale  e con un’unica modifica, l’efficacia delle disposizioni dei DPCM del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dalle ordinanze del Ministro della salute del 20 e 28 marzo 2020 (consultabili sul sito www.adlabor.it, nella sezione Normativa, alla voce Emergenze).

L’unica modifica riguarda la completa sospensione delle attività sportive, compresi gli allenamenti, fino a tutto il 13 aprile 2020.

Per consultare il testo del DPCM, clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/d-p-c-m-del-1-aprile-2020-coronavirus-disposizioni-attuative-del-decreto-legge-25-marzo-2020-n-19-recante-misure-urgenti-per-fronteggiare-lemergenza-epidemiologica-da-covid-19-applica/

01 Aprile 2020 - Interpretazioni

Emergenza Coronavirus/COVID-19 – Permessi ex Legge 104 per lavoratori disabili e chi presta loro assistenza: FAQ del Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato le “Domande più Frequenti” legate alle misure per i lavoratori disabili e per coloro che prestano assistenza a soggetti disabili ex Legge 104/1992.

Segnaliamo in particolare le seguenti risposte del Ministero:

  • i giorni di permesso sono estesi a 18 totali per marzo e aprile 2020. Infatti, ai 3 giorni normalmente fruibili ogni mese, si aggiungono ulteriori 12 giorni complessivi che potranno essere utilizzati liberamente nell’arco dei due mesi di marzo e aprile, senza vincoli e scadenze rigide;
  • le modalità per la richiesta e l’utilizzo dei permessi ex Legge 104 rimangono quelle di sempre: quindi è possibile anche la fruizione frazionata ad ore, purchè entro il 30 aprile;
  • per il personale sanitario (sia del comparto pubblico che privato) l’estensione dei permessi è possibile solo compatibilmente con le esigenze organizzative dettate dall’emergenza;
  • l’estensione dei permessi è prevista per sia per i lavoratori pubblici e privati che assistono una persona con disabilità (art. 33, comma 3, legge 104/1992), sia per i lavoratori pubblici e privati a cui è riconosciuta una disabilità grave (art. 33, comma 6, legge 104/1992);
  • fino al 30 aprile, i lavoratori dipendenti pubblici e privati con disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 possono assentarsi dal servizio. Tale assenza dal lavoro è equiparata, dal punto di vista del trattamento giuridico ed economico, ai periodi di assenza per ricovero ospedaliero o per quarantena obbligatoria. L’assenza non è computata ai fini del comporto;
  • fino al 30 aprile, i lavoratori dipendenti pubblici e privati, in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge n. 104/ 1992, possono assentarsi dal servizio. Non è necessaria la certificazione di disabilità con connotazione di gravità. Questa assenza dal lavoro è equiparata, dal punto di vista giuridico ed economico, al ricovero ospedaliero o alla quarantena obbligatoria. L’assenza non è computata ai fini del comporto;
  • fino al 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, disabili gravi o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a patto che questa modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa normale. Nello stesso periodo, ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.

Per consultare il documento del Ministero del Lavoro, clicca qui:

https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/decreto-cura-italia-le-risposte-alle-faq.aspx/

31 Marzo 2020 - Interpretazioni

Emergenza Coronavirus/COVID-19 – Bonus di sostegno al reddito ai lavoratori autonomi e subordinati

L’INPS, con circolare 49/2020 fornisce informazioni sulla possibilità, per lavoratori autonomi, liberi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori subordinati danneggiati dall’emergenza epidemiologica  di chiedere all'INPS un bonus  di 600 euro.

La circolare spiega a chi spetta l'indennità e indica quando la stessa non è dovuta perchè incompatibile con l’erogazione di altre prestazioni previdenziali.

Segnaliamo in estrema sintesi:

a) lavoratori interessati:

  • liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione separata dell’INPS;
  • collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla data del 23 febbraio 2020 iscritti in via esclusiva alla Gestione separata con il versamento dell’aliquota contributiva in misura pari, per l’anno 2020, al 34,23%;
  • autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
  • stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (con l’indicazione dettagliata delle attività economiche riconducibili a tali settori);
  • del settore agricolo (operai a tempo determinato purché abbiano svolto nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo e purché non siano titolari di trattamento pensionistico diretto, piccoli coloni e compartecipanti familiari);
  • dello spettacolo non titolari di trattamento pensionistico diretto, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 e con reddito 2019 non superiore a 50.000 euro. Detti lavoratori non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

b) indennità: ammontare, incumulabilità ed incompatibilità:

  • i lavoratori citati hanno diritto a una indennità pari a 600 euro per il mese di marzo 2020 durante il quale non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare. L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR;
  • le indennità non sono cumulabili tra loro e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza;
  • sono inoltre incompatibili con le pensioni dirette; l’APE sociale; l’assegno ordinario di invalidità;

c) domanda:

  • va presentata all’INPS esclusivamente in via telematica con il PIN rilasciato dall’INPS (sia ordinario sia dispositivo); SPID di livello 2 o superiore; carta di identità elettronica 3.0 (CIE); carta nazionale dei servizi (CNS). In mancanza delle stesse è possibile richiedere il PIN semplificato o, in alternativa, ci si può rivolgere al Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa, oppure al numero 06 164164 da rete mobile. Per l’attivazione di questo servizio si deve attendere un messaggio di prossima pubblicazione.

Per consultare la circolare, clicca qui:

https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2049%20del%2030-03-2020.pdf

 

 

30 Marzo 2020 - Interpretazioni

Emergenza Coronavirus/COVID-19 – le FAQ per famiglie e aziende del MISE

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato le risposte alle domande più frequenti in merito alle disposizioni contenute nel Decreto Legge n. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia).

Di particolare interesse per le imprese le risposte alle domande che riguardano ad esempio:

  • la moratoria dei finanziamenti;
  • la sospensione di rate e finanziamenti contratti per realizzare lavori di efficientamento energetico e di leasing.

Per consultare le FAQ, clicca qui:

http://www.mef.gov.it/covid-19/faq.html?s=3

 

30 Marzo 2020 - Interpretazioni

Emergenza Coronavirus – Covid 19 – Circolare Inps n. 47 sulle misure di integrazione salariale

Con Circolare INPS n. 47 del 28-3-2020 vengono descritte le misure di integrazione salariale per fronteggiare l’emergenza COVID-19 e chiarite le procedure di richiesta e concessione delle stesse.

In particolare:

 

  1. Trattamenti ordinari CIGO e FIS – Cassa integrazione guadagni ordinaria e assegno ordinario

- Il trattamento è concesso a tutte le aziende che avrebbero regolarmente diritto alla CIGO, secondo quanto previsto ai sensi dell’articolo 10 del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, nonché a tutte le aziende che avrebbero regolarmente diritto all’assegno ordinario del FIS, secondo quanto previsto ai sensi degli articoli 26, 27, 40 del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148;

- Il trattamento è concesso a tutti i lavoratori in forza all’azienda al 23/02/2020, indipendentemente dall’anzianità di servizio;

- La durata del trattamento è di massimo 9 settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020;

- Non è previsto il pagamento del contributo addizionale;

- La causale che deve essere inserita è “COVID-19 Nazionale”, lo status emergenziale di pandemia, per cui non è necessario allegare alla domanda alcuna prova della non imputabilità della sospensione dell’attività al Datore di lavoro, dunque alla domanda andrà allegato esclusivamente l’elenco dei dipendenti per i quali si richiede la Cassa Ordinaria/Assegno Ordinario;

- Come stabilito dal d.l. 18/20, la procedura per richiedere l’accesso ai fondi di integrazione ordinari prevede la consultazione sindacale successiva alla domanda ma non l’accordo sindacale che, in questo contesto, si rende non necessario;

- La domanda deve essere presentata all’INPS;

- per richiedere all’INPS il pagamento diretto non è necessaria la prova dello stato di crisi delle prestazioni ai lavoratori: l’istituto riconosce tale diritto in automatico una volta richiesto (il datore può anche decidere di anticipare i pagamenti);

- Per quanto riguarda il rapporto tra i trattamenti ordinari e gli altri istituti:

a) Malattia: prevale il trattamento di integrazione salariale, ne consegue che il lavoratore in malattia percepirà il trattamento di cassa/assegno ordinario;

b) L’INPS chiarisce che, vista l’eccezionalità del contesto e della causale, non è necessario imporre ai lavoratori l’utilizzo delle ferie e dei permessi retribuiti al fine di poter accedere ai trattamenti di integrazione;

c) CIGD: per le aziende che, al momento della domanda di trattamento ordinario per causale “COVID-19 Nazionale” già si trovavano il regime di cassa integrazione guadagni in deroga per altra causale, l’INPS specifica che prevale il trattamento ordinario;

d) Altri Fondi di Solidarietà: anche le aziende che hanno in corso un assegno di solidarietà possono far domanda (e ottenere) l’assegno ordinario per “COVID-19 Nazionale”.

 

  1. CIGD – Cassa Integrazione guadagni in deroga

- Il trattamento è concesso a tutte le aziende che non possono accedere agli strumenti di integrazione ordinari (CIGO – FIS);

La CIGD può essere concessa solo a seguito di un accordo Quadro tra le Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e le Regioni;

- Il trattamento è concesso a tutti i lavoratori, ivi compresi quelli intermittenti,  anche per la CIGD non si applicano le disposizioni relative al requisito dell’anzianità di effettivo lavoro;

- Non è previsto il pagamento del contributo addizionale;

- La durata del trattamento è di massimo 9 settimane per i periodi di effettiva sospensione dell’attività lavorativa;

- La causale che deve essere inserita è “COVID-19 Nazionale”;

- L’INPS chiarisce che, trattandosi di uno strumento concesso e regolato dagli Accordi Quadro delle Regioni (o delle Province Autonome), la domanda deve essere presentata alle Regioni (o Province Autonome) competenti;

- l’INPS individua due diverse procedure, a seconda del numero dei dipendenti:

a) Aziende con più di 5 dipendenti: è necessaria la procedura di informazione consultazione ed esame congiunto che si deve concludere entro i 5 giorni successivi, ma non è necessario l’accordo sindacale, intendendosi lo stesso raggiunto con il completamento della procedura di esame congiunto; n.b. Per il decreto della regione Lombardia l’accordo sindacale parrebbe necessario;

b) Aziende con meno di 5 dipendenti: non è chiaro se si debba espletare la procedura sindacale ma parrebbe non necessaria (l’ultimo alinea del comma 1 dell’articolo 22 d.l. 18/2020 dice semplicemente che tali aziende sono esonerate dall’accordo sindacale che però parrebbe riferirsi a quello tra regioni e sindacati).

- Il pagamento avviene obbligatoriamente in via diretta dall’INPS ai lavoratori;

- Per quanto riguarda il rapporto tra CIGD e gli altri istituti:

a) L’INPS chiarisce che non è necessario imporre ai lavoratori l’utilizzo delle ferie e dei permessi retribuiti al fine di poter accedere alla CIGD;

b) CIGD: come previsto dal comma 7 del’articolo 22l. 18/2020, le prestazioni di cassa integrazione nazionale di cui al d.l. 18/2020 sono aggiuntive rispetto alle disposizioni già adottate per i trattamenti in deroga specifici per le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, di cui agli articoli 15 e 17 del decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9.

- Nel caso di aziende con unità produttive site in cinque o più Regioni (o Province autonome), il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dall’invio della domanda da parte dell’azienda, effettua l’istruttoria e, nel caso in cui accerti la sussistenza dei presupposti, quantifica l’onere previsto e lo trasmette all’INPS. Il provvedimento di concessione è emanato con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. A seguito dell’avvenuta emanazione, l’azienda invia la richiesta di pagamento di CIGD direttamente all’INPS sulla piattaforma “CIGWEB” indicando il numero del decreto di concessione. L’INPS, effettuata l’istruttoria, emette l’autorizzazione e l’azienda a questo punto inoltra all’INPS il modello “SR 41”, al fine di consentire alle Strutture territoriali di erogare le prestazioni con le stesse modalità in uso per le prestazioni di CIGD. Per aziende plurilocalizzate in meno di cinque regioni le domande vanno inoltrate ad ogni singola Regione.

 

Per consultare la circolare clicca qui: https://www.adlabor.it/interpretazioni/emergenze/circolare-inps-n-45-del-28-03-2020-coronavirus-norme-speciali-in-materia-di-trattamento-ordinario-di-integrazione-salariale-assegno-ordinario-cassa-integrazione-in-deroga/

27 Marzo 2020 - Normativa

Emergenza Coronavirus/COVIS-19: aggiornato l’elenco delle attività consentite

Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha emanato il decreto 25 marzo 2020 che modifica  l’allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020.

Inoltre, il decreto prevede che alcune attività siano consentite solo in relazione alle attività consentite indicate nell’allegato al decreto ministeriale:

  1. le “Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)” (codice ATECO 78.2);
  2. le “Attività dei call center” (codice ATECO 82.20.00) limitatamente alla attività di “call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computertelefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi simili in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami”;
  3. le “Attività e altri servizi di sostegno alle imprese” (codice ATECO 82.99.99) sono consentite limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.

Inoltre, il decreto consente alle imprese le cui attività sono sospese per effetto del decreto di completare le attività necessarie alla sospensione entro il 28 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Per consultare il decreto con relativo allegato, clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/decreto-min-economia-del-25-03-2020-coronavirus-nuovo-elenco-attivita-commerciali-che-rimangono-aperte/

26 Marzo 2020 - Interpretazioni

Emergenza Coronavirus/COVID-19: istruzioni per congedi e permessi L. 104/92

L’INPS, con circolare n. 45 del 25 marzo 2020, fornisce le istruzioni amministrative per la fruizione del congedo per emergenza COVID-19 dei  lavoratori dipendenti e non, nonché dei permessi ex art. 33 legge n. 104/1992.

La circolare tratta in modo dettagliato i seguenti argomenti:

  1. Periodo di fruizione del congedo COVID-19 e relativa indennità: il periodo  continuativo  o  frazionato,  comunque  non  superiore  a  15  giorni complessivi, a partire dal 5 marzo 2020, in concomitanza del periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado disposto con il D.P.C.M.del 4 marzo 2020 è  riconosciuto  alternativamente  ad  uno  solo  dei  genitori  per  nucleo familiare per i figli di età non superiore ai 12 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito previsti in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Il  limite  dei  12  anni  di  età  non  si  applica  in  riferimento  ai  figli  disabili  in  situazione  di  gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. Durante la fruizione del congedo è riconosciuta una indennità rapportata alla retribuzione o al reddito  in  ragione  della  categoria  lavorativa  di  appartenenza  del  genitore  richiedente  ed  i periodi fruiti sono coperti da contribuzione figurativa. È riconosciuta la possibilità di fruire del congedo in argomento anche ai genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, sempre per un periodo continuativo o frazionato non superiore a quindici giorni, senza diritto alla corresponsione di alcuna indennità né al riconoscimento della contribuzione    È  fatto  divieto  di  procedere  al  loro  licenziamento  ed  è  garantito  ildiritto alla conservazione del posto di lavoro
  2. Congedo COVID-19 per genitori dipendenti del settore privato: le principali novità riguardano le nuove percentuali di indennizzo per fasce di età dei figli e la tutela oltre i massimali ordinari. In  particolare,  il  congedo  riconosce  ai  genitori  un’indennità  pari  al  50%  della retribuzione,  nel  caso  in  cui  sia  chiesto  per  un  figlio  fino  ai  12  anni  di  età.  La  possibilità  di  fruire  del  congedo  COVID-19  è,  inoltre,  riconosciuta  anche  nei  casi  in  cui  la tutela del congedo parentale non sia più fruibile, cioè ai genitori che abbiano già raggiunto i limiti individuali e di coppia ed ai ai genitori che abbiano figli di età compresa tra i 12 ed i 16 anni.
  3. Congedo per genitori dipendenti del settore pubblico;
  4. Congedo parentale per genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata e autonomi iscritti all’INPS: vengono previste maggiori tutele rispetto al congedo parentale  ordinario,  che  riguardano  sia  le  nuove  percentuali  per  fasce  di  età  sia  la tutela oltre i massimali. Analoga  tutela  è  prevista  anche  per  i  genitori  lavoratori  autonomi  iscritti  all’INPS,  cui  viene riconosciuta  un’indennità  pari  al  50%  della  retribuzione  convenzionale  giornaliera  a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto, per i figli fino ai 12  anni  di  età;
  5. Congedo per  figli  con  disabilità  in  situazione  di  gravità : per i genitori di figli con disabilità  in  situazione  di  gravità,  iscritti  a  scuole  di  ogni  ordine  grado  o  ospitati  in  centri  diurni  a  carattere assistenziale,  vi è la possibilità di fruire del congedo COVID-19 indennizzato anche oltre il limite di 12 anni di età. La suddetta misura è estesa anche ai genitori iscritti alla Gestione separata e dei genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS;
  6. Permessi retribuiti  ex art. 33, legge    104/92: i  soggetti  aventi  diritto  ai  permessi  in  questione  potranno  godere,  in aggiunta  ai  tre  giorni  mensili  già  previsti  dalla  legge  n.  104/1992  (3  per  il  mese  di  marzo  e  3 per  il  mese  di  aprile),  di  ulteriori  12  giornate  lavorative  da  fruire  complessivamente  nell’arco dei due mesi di marzo e aprile 2020;
  7. Istruzioni per  la  compilazione  delle  denunce  contributive: per  la  corretta  gestione  dei  congedi  eccezionali  introdotti  dal  decreto-legge    18/2020  nel flusso  Uniemens  sono  stati  previsti  nuovi  codici  e specifiche causali evento  riferiti  ai vari tipi di  lavoratori;
  8. Istruzioni fiscali: le prestazioni  economiche sono  sostitutive  della  retribuzione e, pertanto, imponibili ai fini fiscali.

Per consultare la circolare, clicca qui:

https://www.adlabor.it/interpretazioni/emergenze/circolare-inps-n-45-del-25-03-2020-coronavirus-congedi-straordinari/

26 Marzo 2020 - Normativa

Emergenza Coronavirus/COVID-19: DL 19/2020 – Nuove misure di contenimento dell’epidemia

Entra in vigore oggi, 26 marzo 2020, il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, che introduce misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e che prevede la possibilità di adottare diverse misure, a livello locale o nazionale, per periodi predeterminati della durata massima di 30 giorni, reiterabili e modificabili fino al termine dello stato di emergenza (fissato al 31 luglio 2020).

Segnaliamo in particolare:

  • la limitazione della circolazione delle persone, il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per i soggetti in quarantena perché contagiati e la quarantena precauzionale per le persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti contagiati;
  • la sospensione dell’attività, la limitazione dell’ingresso o la chiusura di strutture e spazi aperti al pubblico quali luoghi destinati al culto, musei, cinema, teatri, palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, impianti sportivi, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, parchi, aree gioco, strade urbane;
  • la limitazione, la sospensione o il divieto di svolgere attività ludiche, ricreative, sportive e motorie all’aperto o in luoghi aperti al pubblico, riunioni, assembramenti, congressi, manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura;
  • la sospensione delle cerimonie civili e religiose e la limitazione o la sospensione di eventi e competizioni sportive, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi;
  • la possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei servizi di trasporto di persone e di merci o del trasporto pubblico locale;
  • la sospensione o la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni di formazione superiore;
  • la limitazione o la sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
  • la limitazione, la sospensione o la chiusura delle attività di somministrazione o consumo sul posto di bevande e alimenti, delle fiere, dei mercati e delle attività di vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso un’adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone;
  • la limitazione o la sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo;
  • la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente;
  • l’obbligo che le attività consentite si svolgano previa assunzione di misure idonee a evitare assembramenti di persone, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e, per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale.

Si precisa inoltre che le ordinanze vigenti all’entrata in vigore del decreto legge continueranno ad applicarsi nel limite di 10 giorni.

In tema di sanzioni, il decreto prevede che:

  • salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento sia punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’art. 650 c.p..
  • la violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è punita con la reclusione da uno a cinque anni ai sensi dell’art. 452, comma 1, n. 2, c.p. (Delitti colposi contro la salute pubblica).
  • in caso di mancato rispetto delle misure previste a carico di pubblici esercizi, attività produttive e commerciali, si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Per consultare il testo del decreto, clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/d-l-19-del-25-03-2020-coronavirus-misure-urgenti-per-lemergenza-epidemiologica/

25 Marzo 2020 - Normativa

Emergenza Coronavirus/Covid-19: Decreto interministeriale per riparto fondi CIG in deroga

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, in data 24 marzo 2020, il Decreto Interministeriale 24/03/2020, con il riparto dei fondi alle Regioni, previsto dall’art. 22 del Decreto n. 18/2020 (c.d. Cura Italia), per il finanziamento dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, in favore dei datori di lavoro privati.

Qualora la richiesta riguardi unità produttive, del medesimo datore di lavoro, site in cinque o più Regioni o Province autonome sul territorio nazionale, ai fini del coordinamento delle relative procedure, il trattamento di cassa integrazione salariale in deroga è riconosciuto dal Ministero del Lavoro, per conto delle Regioni interessate.

Per consultare il decreto clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/d-min-lavoro-e-min-economia-del-23-03-2020-coronavirus/

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