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14 Gennaio 2020 - Normativa

Incentivo assunzione giovani “eccellenti”

L’art. 1, comma 10 delle Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ha esteso a tutto il 2020 il cosiddetto bonus giovani eccellenze già previsto per l’anno 2019 dall’articolo 1, commi 706 e ss., della legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019). ma, di fatto, mai diventato operativo a causa della mancata emanazione della circolare Inps con le istruzioni per la fruizione dell’incentivo. In attesa che il Ministero del Lavoro e l’INPS emanino i necessari provvedimenti per l’operatività del beneficio in oggetto, evidenziamo le caratteristiche generali:

  • Datori di lavoro interessati: solo i datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, assumono con contratto subordinato a tempo indeterminato giovani laureati con il massimo dei voti o dottori di ricerca.
  • Lavoratori interessati: quelli in possesso della laurea magistrale, ottenuta, entro la durata legale del corso di studi, con una votazione pari a 110 e lode e con una media ponderata non inferiore a 108/110, prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali e non statali legalmente riconosciute e quelli in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università statali e non statali legalmente riconosciute.
  • Ammontare dell’incentivo: esonero del 100% dal versamento dei contributi Inps (sono esclusi dall’agevolazione i premi Inail) a carico del datore di lavoro, per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata.

L’agevolazione è proporzionalmente ridotta in caso di contratto part-time ed è “portabile”: un nuovo datore di lavoro può, cioè, usufruire dell’eventuale residuo non sfruttato in precedenti rapporti entro il tetto di 12 mesi.

La formulazione della norma non evidenzia se l’agevolazione vale per le assunzioni già avvenute nel corso del 2019 o per le nuove assunzioni per l’anno 2020.

13 Gennaio 2020 - Normativa

Retribuzioni convenzionali 2020 per i lavoratori all’estero

Pubblicato il decreto ministeriale che fissa le retribuzioni convenzionali 2020 per i lavoratori all’estero Leggi tutto...

10 Gennaio 2020 - Normativa

Apprendistato di primo livello: ridotta la contribuzione per le aziende

Per effetto delll’art. 1, comma 8 della Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) a decorrere dal 1 gennaio 2020 viene modificata la contribuzione per le assunzioni di apprendisti di 1° livello.

Segnaliamo n particolare:

Datori di lavoro interessati: solo quelli che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove. Riteniamo che saranno confermati i seguenti criteri di computo:

  • la cifra è calcolata sull’intera struttura aziendale complessivamente considerata;
  • il requisito dimensionale deve sussistere al momento dell’assunzione: se, successivamente, l’azienda assume altri lavoratori subordinati, il beneficio resta.;
  • nel calcolo non dovrebbero essere computati gli apprendisti e i lavoratori somministrati, mentre dovrebbero essere ricompresi tutti i lavoratori subordinati, compresi quelli a domicilio ed i lavoratori assenti (malattia, infortunio gravidanza), con l’ovvia esclusione dei sostituti, qualora assunti;
  • i lavoratori a tempo parziale vanno computati pro quota;
  • per i lavoratori a tempo determinato, si dovrebbe tener conto del numero medio mensile di quelli in forza a tempo determinato, compresi i dirigenti, impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro ex art. 27 del D.Lgs. n. 81/2015
  • per i lavoratori intermittenti il calcolo sarà effettuato in relazione alle giornate prestate nel semestre precedente.

Lavoratori interessati: solo quelli assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.

Contribuzione previdenziale INPS a carico dei datori di lavoro: la misura dello sgravio dei contributi relativi alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali sarà:

  • del 100% per i primi tre anni di contratto;
  • del 90% per gli anni di contratto successivi al terzo.

Si resta in attesa delle circolari INPS e INAIL per le necessarie istruzioni operative.

08 Gennaio 2020 - Normativa

Organizzazioni aderenti al Testo Unico sulla rappresentanza sindacale (O.S.L.- Confindustria)

Elenco aggiornato delle organizzazioni aderenti al Testo Unico sulla rappresentanza sindacale

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08 Gennaio 2020 - Normativa

Bonus formazione 2020

Le agevolazioni per le spese di formazione del personale per l'anno 2020

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07 Gennaio 2020 - Normativa

Congedo di paternità obbligatorio aumentato a sette giorni all’anno

Il congedo di paternità obbligatorio dal 2020 passa da cinque a sette giorni all’anno Leggi tutto...

07 Gennaio 2020 - Normativa

Costi chilometrici per auto e moto-Tabelle ACI 1° semestre 2020

Pubblicate in Gazzetta Ufficiale le tabelle ACI sui costi chilometrici per auto e moto per il primo semestre 2020

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02 Gennaio 2020 - Interpretazioni

Veicoli aziendali concessi ai dipendenti – assoggettabilità fiscale e contributiva

L’art. 1, commi 632 e 633 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020) ha modificato la normativa concernente il calcolo della retribuzione in natura derivante dall’uso promiscuo di auto aziendali, come tale assoggettabile a ritenute fiscali e contributive.

La normativa prevede di prendere a base le tabelle Aci del costo chilometrico di esercizio del veicolo per una percorrenza convenzionale di 15.000 km annui . Una percentuale dell’importo risultante viene considerata uso personale e quindi fringe benefit sottoposto a tassazione e contribuzione, detraendo gli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente .

La nuova disciplina prevede delle aliquote percentuali diversificate in base alle emissioni di anidride carbonica dei veicoli:

  • per gli autoveicoli, i motocicli ed i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO2), per contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, il 25%;
  • per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km la predetta percentuale è elevata al 30%;
  • per i veicoli con valori di emissione superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la predetta percentuale è elevata al 40% per l’anno 2020 e al 50% a decorrere dall'anno 2021;
  • per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km, la predetta percentuale è il 50% per l’anno 2020 e il 60% a decorrere dall'anno 2021.

Per tutti gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020 continuerà invece ad applicarsi la precedente normativa e cioè sarà considerata retribuzione in natura e come tale assoggettabile a ritenute fiscali e contributive, il 30% per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sempre sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI.

L’uso di veicoli utilizzati dal lavoratore esclusivamente per motivi di lavoro non comporta l’applicazione della normativa in oggetto, in quanto non si configura alcuna retribuzione in natura.

Si resta comunque in attesa di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

 

 

 

 

 

 

 

02 Gennaio 2020 - Interpretazioni

Aspettativa o distacco per carica elettiva o sindacale – Adempimenti

Adempimenti del datore di lavoro in caso di aspettativa o distacco per carica elettiva o sindacale

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23 Dicembre 2019 - Interpretazioni

Illecito mantenere attivo l’account di posta dell’ex dipendente

La società che mantiene attivo l’account di posta aziendale di un dipendente dopo l’interruzione del rapporto di lavoro e accede alle mail contenute nella sua casella di posta elettronica aziendale commette un illecito.

Per il Garante privacy (provvedimento del 4 dicembre 2019), subito dopo la cessazione del rapporto di lavoro con un suo lavoratore un’azienda deve:

  • rimuovere gli account di posta elettronica allo stesso riconducibili;
  • adottare sistemi automatici con indirizzi alternativi a chi contatta la casella di posta elettronica aziendale del lavoratore:
  • introdurre accorgimenti tecnici per impedire la visualizzazione dei messaggi in arrivo.

L’adozione di tali misure tecnologiche - ha spiegato il Garante - consente di contemperare l’interesse del datore di lavoro di accedere alle informazioni necessarie alla gestione della propria attività con la legittima aspettativa di riservatezza sulla corrispondenza da parte di dipendenti/collaboratori oltre che di terzi. Lo scambio di email con altri dipendenti o con persone esterne all’azienda consente infatti di conoscere informazioni personali relative al lavoratore, anche solamente dalla visualizzazione dei dati esterni delle comunicazioni (data, ora oggetto, nominativi di mittenti e destinatari).

Oltre a dichiarare l’illecito trattamento, il Garante ha quindi ammonito una società a conformare i trattamenti effettuati sugli account di posta elettronica aziendale dopo la cessazione del rapporto di lavoro alle disposizioni e ai principi sulla protezione dei dati ed ha disposto l’iscrizione del provvedimento nel registro interno delle violazioni istituito presso l’Autorità. Tale iscrizione costituisce un precedente per la valutazione di eventuali future violazioni.

Per consultare clicca qui:

https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9215890

 

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