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“Brexit” – rinvio al 31 ottobre 2019
Brexit – prorogato di sei mesi il termine per il recesso del Regno Unito dall’Unione europea
Ispettorato del Lavoro – Attività di vigilanza 2019
Programmazione dell’attività di vigilanza dell'Ispettorato del Lavoro per il 2019
Apprendistato – Trasformazione – Regime contributivo
Trasformazione di apprendistato di 1° livello in apprendistato professionalizzante – regime contributivo applicabile
INAIL – autoliquidazione 2018-2019
Pubblicata la guida INAIL per l'autoliquidazione 2018-2019
Disabilità- congedo straordinario- figlio non convivente
L’INPS con circolare n. 49 del 5 aprile 2019 ha incluso tra i soggetti legittimati a godere del congedo straordinario- previsto all’art. 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001- il figlio del genitore disabile in situazione di gravità ancorché non convivente al momento della presentazione della domanda. Tale soggetto, potrà fruire del beneficio solo nel caso di “di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti” di tutti gli altri familiari legittimati a richiedere il beneficio, secondo l’ordine di priorità previsto dalla legge e sempre che garantisca l’instaurazione e la continuità della convivenza per tutta la durata del congedo.
La circolare è stata emanata in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 232/2018 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 nella parte in cui non includeva tra i soggetti legittimati a fruire del congedo anche il figlio non convivente - al momento della presentazione della domanda- del genitore con disabilità grave.
Per una lettura completa della circolare n. 49/2019: https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2049%20del%2005-04-2019.pdf
Per una lettura completa della Sentenza Costituzionale n. 232/2018: https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2018&numero=232
Prepensionamento dipendenti poligrafici di aziende editoriali
Possibile per i dipendenti poligrafici di aziende editoriali fruire di pensionamento anticipato
Malattia – Visite di controllo – Consultazione on-line esiti
Possibile consultare on-line l'esito e la documentazione delle visite di controllo assenze per malattia
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Ampliati i requisiti di accesso alla CIGS per le aziende appaltatrici di servizi mensa e pulizia |Adlabor
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Circ. n. 5 del 27/03/2019 amplia i requisiti per l’accesso alla CIGS per i dipendenti di aziende che hanno vinto un appalto per la gestione dei servizi mensa e pulizia ma che alla scadenza del contratto, a causa della cessazione dell’ attività dell’azienda committente che a sua volta risulti in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) , non possono accedere a tale trattamento.
L’art. 44 del Dl 109/18, permette il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per un massimo di 12 mesi qualora l'azienda :
- abbia cessato o cessi l'attivita' produttiva
- sussistano concrete prospettive di cessione dell'attivita' con conseguente riassorbimento occupazionale.
La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale è prevista all’art 20 del . D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 che alle lettere c) e d) prevede che tale disciplina si applichi :
- alle imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione
- alle imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa.
Il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 94033 del 13 gennaio 2016, all’articolo 5 indica i criteri per l’approvazione dei programmi di CIGS in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese appaltatrici dei servizi di mensa e dei servizi di pulizia e precisa che il trattamento straordinario di integrazione salariale per l’azienda appaltatrice dei servizi di mensa e pulizia non può avere una durata superiore a quella del contratto di appalto.
Rispetto a quest’ultima previsione, sono emerse le difficoltà nell’accesso alla CIGS per le imprese appaltatrici laddove le stesse abbiano sottoscritto un contratto di appalto con aziende che cessino l’attività produttiva e che pertanto non abbiano interesse a prorogare e/o rinnovare il contratto di appalto.
Al fine di fornire tutela anche ai lavoratori dipendenti delle aziende appaltatrici che altrimenti non potrebbero accedere alla CIGS, si può consentire l’accesso al trattamento di CIGS per cessazione ai sensi dell’articolo 44 del decreto legge n. 109/2018 purché risulti che il contratto di appalto fosse vigente al momento della decisione aziendale della committente di cessare l’attività produttiva non rilevando ai fini della durata della CIGS la scadenza e la mancata proroga del contratto di appalto in ragione della cessazione di attività della committente.
Per la lettura della Circ. 5/2019 del Ministero del Lavoro: https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2019/Circolare-n-5-del-27032019.pdf