28 Marzo 2022

Nota Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 573 del 28 marzo 2022 – Obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali – Applicazione “LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE” | ADLABOR

Facendo seguito alla news pubblicata il 28 gennaio 2022, si segnala che, con nota n. 573 del 28 marzo 2022, l’Ispettorato del Lavoro ha comunicato che a partire da lunedì 28 marzo 2022, sul portale Servizi Lavoro – accessibile tramite SPID e CIE – del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è operativa la nuova applicazione che consente di effettuare la comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel tentativo di facilitare il più possibile l’interazione dell’utente con lo strumento informatico, ha pubblicato un manuale di supporto (vedi sotto) all’utilizzo della procedura telematica per tali comunicazioni.

La relativa modulistica richiede tutti i dati già evidenziati nella nota prot. n. 29 dell’11 gennaio 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

In merito al termine entro cui sarà conclusa l’opera o il servizio, il modello consente di scegliere tre diverse ipotesi:

– entro 7 giorni

– entro 15 giorni

– entro 30 giorni

Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

Rispetto alle condizioni in presenza delle quali il committente sarà tenuto ad effettuare la comunicazione in questione, si riportano, oltre alla nota 29/2022, anche alle FAQ allegate alle note 109/2022 e 393/2022.

Fino al 30 aprile 2022 sarà possibile continuare ad effettuare la comunicazione in questione anche a mezzo e-mail, secondo le modalità illustrate nella nota 29/2022.

A decorrere dal 1° maggio 2022, l’unico canale valido per assolvere tale obbligo sarà quello telematico messo a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e non saranno ritenute valide – dunque sanzionabili – le comunicazioni effettuate a mezzo e-mail direttamente alle sedi degli Ispettorati territoriali del lavoro.

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