09 Dicembre 2013

Nozione di “trasferimento” e obblighi formativi in materia di sicurezza

L’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 prevede per il datore di lavoro l’obbligo di fornire a ciascun lavoratore una formazione e, ove previsto, un addestramento specifici, sufficienti ed adeguati in materia di salute e sicurezza in occasione:

a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione, qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

c) dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, con nota n. 20791 del 27 novembre 2013, ha fornito alcuni specifici chiarimenti circa tali obblighi formativi in caso di trasferimento del lavoratore, precisando che:

– ove il trasferimento comporti anche un mutamento di mansioni, il datore di lavoro ha l’obbligo di far effettuare al lavoratore attività di formazione ed addestramento specificamente riferiti alle nuove mansioni;

– nel caso in cui, invece, il lavoratore continui a svolgere le stesse mansioni, ma in un altro reparto o ufficio, il datore di lavoro non avrà tale obbligo, ma dovrà soltanto ‘considerare l’opportunità di programmare gli eventuali aggiornamenti formativi‘.

Riteniamo che il termine ‘trasferimento’ sia stato utilizzato dal Ministero del Lavoro in un’accezione molto ampia, che comprende non solo il mutamento definitivo della sede di lavoro, ma anche quello temporaneo.

La nota del Ministero del lavoro è consultabile su:

http://www.dplmodena.it/30-11-13ML20791-2013Trasferimento.html

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