27 Agosto 2013

Nuova modalità di computo dei lavoratori a tempo determinato: chiarimenti

Con news del 26 agosto u.s. (‘L’articolo 12 della legge 6 agosto 2013, n. 97 ha modificato le modalità di calcolo dei lavoratori in forza con contratto a tempo determinato sia ai fini dell’applicazione della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), sia ai fini dell’informazione e della consultazione dei lavoratori (art. 3 del D.Lgs. n. 25/2007). Il calcolo andrà effettuato sul numero medio mensile di tutti i lavoratori a termine impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell’effettiva durata del rapporto di lavoro. In sede di prima applicazione della legge, il computo dei dipendenti a tempo determinato è effettuato alla data del 31 dicembre 2013, con riferimento al biennio antecedente a tale data.’) abbiamo dato notizia delle novità apportate dalla Legge 97/2013 in materia di computo dei lavoratori a tempo determinato.

Per meglio comprendere le modifiche, evidenziamo come:

– il D.Lgs. 368/2001 (Legge quadro sul lavoro a tempo determinato) non prevedeva alcuna media riferita a periodi precedenti, per cui il computo andava effettuato in modo puntuale ed istantaneo e prendeva in considerazione solo i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata superiore a 9 mesi;

– il D.Lgs. 25/2007 (Legge quadro sull’informazione e consultazione dei lavoratori) prevedeva invece una media ponderata mensile riferita agli ultimi due anni, sempre però prendendo in considerazione solo i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata superiore a 9 mesi;

– la legge 97/2013 che ha modificato le norme sopra citate, prevede invece che il computo vada effettuato in entrambi i casi prendendo in considerazione il numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell’effettiva durata dei loro rapporti di lavoro, comprendendo pertanto anche i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata inferiore od uguale a 9 mesi.

Non risultano invece modificati i criteri di computo dei lavoratori a tempo determinato previsti dalle seguenti norme:

– L. 165/1975 (Norme in materia di Cassa integrazione straordinaria), per cui il computo continua a dover essere effettuato in modo puntuale ed istantaneo, prendendo in considerazione tutti i lavoratori in forza, compresi quelli a tempo determinato;

– L. 223/1991 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità e licenziamenti collettivi), per cui il computo continua a dover essere effettuato in modo puntuale ed istantaneo, prendendo in considerazione tutti i lavoratori in forza, con l’esclusione di quelli a tempo determinato (che non possono poi essere interessati alle procedure di mobilità e licenziamenti collettivi);

– L. 68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), per cui il computo continua a dover essere effettuato in modo puntuale ed istantaneo, prendendo in considerazione solo i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi;

– D.Lgs. 81/2008 (Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), per cui il computo continua a dover essere effettuato in modo puntuale ed istantaneo, prendendo in considerazione tutti i lavoratori con contratto a tempo determinato, con la sola eccezione di quelli assunti in sostituzione di altri lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Riteniamo utile riportare il testo delle norme citate (quello del D.Lgs 368/2001 e del D.Lgs 25/2007 è il testo precedente alle modifiche)

L. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) Art.35 – Campo di applicazione.

1. Per le imprese industriali e commerciali, le disposizioni del titolo III, ad eccezione del primo comma dell’articolo 27, della presente legge si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa piè di quindici dipendenti. Le stesse disposizioni si applicano alle imprese agricole che occupano piè di cinque dipendenti.

2. Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese industriali e commerciali che nell’ambito dello stesso comune occupano piè di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano piè di cinque dipendenti anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti.

3. Ferme restando le norme di cui agli articoli 1, 8, 9, 14, 15, 16 e 17, i contratti collettivi di lavoro provvedono ad applicare i principi di cui alla presente legge alle imprese di navigazione per il personale navigante.

L. 164/1975 ( Norme in materia di Cassa integrazione guadagni straordinaria) Art.13 – Computo dei dipendenti.

Ai fini della determinazione del limite di dipendenti, indicato al presente articolo 12, si tiene conto, fino al 31 dicembre 1975, del personale complessivamente in forza alla data del 1° gennaio 1975. Per gli anni successivi, il limite anzidetto è determinato, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, sulla base del numero medio di dipendenti in forza nell’anno precedente dichiarato dall’impresa.

Per le aziende costituite nel corso dell’anno solare si fa riferimento al numero di dipendenti alla fine del primo mese di attività. A tal fine l’impresa è tenuta a fornire all’INPS apposita dichiarazione al termine di ciascun anno.

Agli effetti di cui al presente articolo sono da comprendersi nel calcolo tutti i lavoratori, compresi i lavoratori a domicilio, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all’interno che all’esterno dell’azienda.

L. 223/1991 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità e licenziamenti collettivi) Art.24 – Norme in materia di riduzione del personale

1. Le disposizioni di cui all’articolo 4, commi da 2 a 12 e 15-bis, e all’articolo 5, commi da 1 a 5, si applicano alle imprese che occupino piè di quindici dipendenti e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell’arco di centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva, o in piè unità produttive nell’ambito del territorio di una stessa provincia. Tali disposizioni si applicano per tutti i licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione.

(OMISSIS)

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro a termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi di attività stagionali o saltuarie.

L- 68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) Art.4 – Criteri di computo della quota di riserva.

1. Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Ai medesimi effetti, non sono computabili: i lavoratori occupati ai sensi della presente legge, i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi. (OMISSIS)

D.Lgs 368/2001 (Legge quadro sul lavoro a tempo determinato) Art. 8 ‘ Criteri di computo

1. Ai fini di cui all’articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori con contratto a tempo determinato sono computabili ove il contratto abbia durata superiore a nove mesi.

D.Lgs.25/2007 (Legge quadro sull’informazione e consultazione dei lavoratori) Art.3 – Campo di applicazione

1. Il presente decreto legislativo si applica a tutte le imprese che impiegano almeno 50 lavoratori.

2. La soglia numerica occupazionale è definita nel rispetto delle norme di legge e si basa sul numero medio ponderato mensile dei lavoratori subordinati impiegati negli ultimi due anni. I lavoratori occupati con contratto a tempo determinato sono computabili ove il contratto abbia durata superiore ai nove mesi. Per i datori di lavoro pubblici o privati che svolgono attività di carattere stagionale, il periodo di nove mesi di durata del contratto a tempo determinato si calcola sulla base delle corrispondenti giornate lavorative effettivamente prestate, anche non continuative.

D.Lgs.81/2008 (Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) Art.4 – Computo dei lavoratori

1. Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto legislativo fa discendere particolari obblighi non sono computati:

(OMISSIS)

d) i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;(OMISSIS)

L. 97/2013 (Adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea) Art. 12 – Disposizioni in materia di lavoro a tempo determinato.

1. L’articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e’ sostituito dal seguente: «Art. 8 (Criteri di computo). – 1. I limiti prescritti dal primo e dal secondo comma dell’articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, per il computo dei dipendenti si basano sul numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell’effettiva durata dei loro rapporti di lavoro».

2. All’articolo 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. La soglia numerica occupazionale e’ definita nel rispetto delle norme di legge e si basa sul numero medio mensile dei lavoratori subordinati, a tempo determinato ed indeterminato, impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell’effettiva durata dei loro rapporti di lavoro».

3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, il computo dei dipendenti a tempo determinato ai sensi dei medesimi commi e’ effettuato alla data del 31 dicembre 2013, con riferimento al biennio antecedente a tale data.

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