05 Gennaio 2016

Nuove assunzioni a tempo indeterminato 2016 – Esonero contributivo

I commi dal 178 al 181 della Legge 208/2015 (Legge Stabilità 2016), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2016, disciplinano il nuovo esonero contributivo in caso di assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

L’esonero contributivo:

a) e’ riconosciuto dall’ente previdenziale in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande

b) è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi, e riguarda il 40% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro – con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL – nel limite massimo di 3.250 euro su base annua.

c) non spetta per le assunzioni di lavoratori:

d) non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

e) in caso di subentro nella fornitura di servizi in appalto, il datore di lavoro subentrante che assume un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante fruisce dell’esonero contributivo, conserva il diritto alla fruizione dell’esonero contributivo medesimo nei limiti della durata e della misura che residua, computando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante.

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