16 Gennaio 2014

Nuovo modulo di convalida dimissioni lavoratrici madri e lavoratori padri

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota prot. n. 21490 del 9.12.2013, ha adeguato, alle modifiche legislative introdotte dalla Legge n. 92/2012, la modulistica da utilizzare per la convalida delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, infatti, ha trasmesso alle Direzioni Territoriali del Lavoro il nuovo modulo che deve essere utilizzato dal 1^ gennaio 2014 per effettuare tale convalida.

Il nuovo modulo per convalidare sia le dimissioni sia le risoluzioni consensuali delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri, rispetto alla precedente modulistica in uso presso le Direzioni Territoriali del Lavoro, prevede anche la specifica ipotesi della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro che necessita di convalida, ai sensi della modifica apportata al Testo Unico sulla maternità e paternità dalla Riforma Fornero (art. 4, comma 16, Legge n. 92/2012).

In particolare, il nuovo articolo 55, comma 4, D.Lgs. n. 151/2001 (Testo Unico sulla Maternità) ha esteso l’obbligo di convalida presso la DTL anche alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ed alle dimissioni delle lavoratrice madre e del padre lavoratore avvenute:

· durante i primi tre anni di vita del bambino;

· nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato in affidamento;

· in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni della proposta di incontro col minore adottando ovvero della comunicazione dell’invito a recarsi all’estero per ricevere la proposta di abbinamento.

La risoluzione del rapporto di lavoro in questi casi è sospensivamente condizionata alla convalida presso le Direzioni Territoriali del Lavoro.

Il nuovo modello prevede altresì che, a coloro che si rivolgono alle DTL per effettuare la convalida, sia richiesto, ai soli fini statistici, anche il dato relativo al numero dei figli e l’età degli stessi (fino ad un anno, da 1 a 3 anni, oltre i 3 anni).

Per consultare la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 21490 del 9.12.2013 ed il modulo di convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali da utilizzare dal 1^ gennaio 2014 clicca qui.

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