05 Marzo 2018
Obblighi per datori di lavoro che svolgono attività esclusivamente presso unità produttive del committente
Ministero del Lavoro: obblighi di committenti ed appaltatori in materia di sicurezza del lavoro – risposta ad interpello
La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro, con interpello n. 1 del 14 febbraio 2018, ha fornito un parere in merito alla corretta interpretazione circa l’erogazione di servizi da parte di un datore di lavoro a soggetti committenti, qualora il datore si trovi nella condizione di non avere la disponibilità giuridica ed esclusiva dei luoghi in cui si svolge l’appalto, ma utilizzi locali del committente (spogliatoi, magazzini, uffici) e soprattutto eroghi i servizi in tutti gli ambienti (reparti, hall, corridoi, stanze, spazi esterni, uffici, ambulatori, laboratori, officine, ecc.).
In particolare, la Commissione ha risposto che:
- per quanto attiene agli obblighi generali non vi è dubbio che anche il datore di lavoro che operi presso i luoghi di lavoro di un soggetto committente sia tenuto all’adempimento degli stessi obblighi relativi a rischi specifici della propria attività suscettibili di dare luogo a situazioni di emergenza, come, ad esempio, nel caso di utilizzo di sostanze, attrezzature o materiali pericolosi (cfr. art. 18, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 81/2008).;
- il datore di lavoro committente, in caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, deve fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività (cfr. art. 26, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 81/2008).;
- i datori di lavoro, committenti, appaltatori e subappaltatori, devono cooperare ad attuare le misure di prevenzione e protezione e sono tenuti a coordinare gli interventi, anche informandosi reciprocamente (cfr. art. 26, comma 2, d.lgs. n. 81/2008).
- la gestione delle emergenze deve essere intesa come un processo di cui tutti i datori di lavoro, committenti, appaltatori e subappaltatori, sono compartecipi, fermo restando il ruolo di promotore del committente e l’obbligo per l’appaltatore di attenersi alle procedure operative conseguenti alla predetta cooperazione.
Per consultare la risposta ad interpello, clicca qui:
http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/interpelli/Documents/interpello-1-2018-anip.pdf